Buongiorno,
vorrei delle informazioni sull'apertura di una media struttura di vendita.
Ho il caso di una media struttura di vendita autorizzata negli anni '80 per 570 mq (da planimetria la superficie è intorno ai 1200 mq). Adesso vorrebbe aprire una nuova ditta senza fare il subingresso ma quindi cessazione di A e richiesta di autorizzazione di B.
Nelle vicinanze ci sono altre 3 medie strutture di vendita, ci sono problemi per l'apertura essendo già classificata come media struttura?
Se invece facessero il subingresso ma B apre per una superficie maggiore di quella autorizzata per A cosa gli faccio presentare?
Grazie
Ho il caso di una media struttura di vendita autorizzata negli anni '80 per 570 mq (da planimetria la superficie è intorno ai 1200 mq). Adesso vorrebbe aprire una nuova ditta senza fare il subingresso ma quindi cessazione di A e richiesta di autorizzazione di B. Nelle vicinanze ci sono altre 3 medie strutture di vendita, ci sono problemi per l'apertura essendo già classificata come media struttura?
[color=red]In caso di NUOVA APERTURA si applicano le relative norme regionali che non prevedono più le strutture aggregate (dopo la dichiarazione di incostituzionalità della L.R. 28/2005) ma i cosiddetti "effetti di aggregazione" (vedi le norme sotto riportate). In questi casi occorre attivare la conferenza di copianificazione per il relativo ITER.
Tale situazione si verifica però SOLO SE si dimostra una interferenza fra le citate strutture ... quindi l'esistenza di effetti di aggregazione ... altrimenti no.
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Se invece facessero il subingresso ma B apre per una superficie maggiore di quella autorizzata per A cosa gli faccio presentare?
[color=red]NO.
B fa subingresso negli stessi metri e poi chiede AMPLIAMENTO e su ampliamento deve dimostrare gli STANDARD AGGIUNTIVI[/color]
[color=red]Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
Norme per il governo del territorio.
Art. 26
- Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita (23)
1. Sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25:
a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato;
b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La conferenza di copianificazione verifica le previsioni di cui ai commi 1, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, comma 5. e dei seguenti criteri:
a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;
b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita;
c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice;
d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità.
3. Alla conferenza di copianificazione avente ad oggetto le previsioni di cui al comma 1, lettera b), partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.[/color]
Buongiorno,
mi riaggancio a questo post relativo ad una media struttura di vendita già esistente.
Nel contattarci nuovamente hanno cambiato un pò sul da farsi. La media struttura di vendita A autorizzata per circa 570 mq (sup. totale 1200 circa) vorrebbe fare il cambio di destinazione d'uso dei restanti mq da artigianale a commerciale senza cessare l'attività per poterli dare ad altra ditta.
Dopodichè le ipotesi che potrebbero adottare sono:
1) A già autorizzata a MSV riduce la superficie rimanendo però sopra i 300mq e quindi B avvia una nuova MSV per 900 mq circa; E si avrebbero 2 MSV nello stesso immobile;
2) A già autorizzata a MSV riduce la superficie sotto i 300 mq e quindi fa avvio es. vicinato (e cessazione MSV), B avvia una nuova MSV per 950 mq circa;
Sono soluzioni entrambe percorribili?
Con il cambio di destinazione d'uso ritorna in gioco il discorso della co-pianificazione?
Grazie.
Sono ipotesi che possono anche essere perseguite ma occorre molta attenzione.
L'ipotesi dell'esercizio di vicinato + media potrebbe portare, comunque, alla fattiscpecie del Centro Commerciale e quindi ad una media struttura data dalla somma delle superfici di vendita.
In questo caso, quindi, poco significa che una delle due strutture sia un esercizio di vicinato.
Lo stesso dicasi nell'ipotesi successiva.
Per centro commerciale si intende:
una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;
Diciamo che se sono verificate almeno 2 condizioni di quelle evidenziate è plausibile affermare che siamo di fronte ad un centro commerciale.
La LR 65/2014 dispone (art. 99):
L’insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate
Ai sensi dell'art. 27 della stessa LR si comprende che il cambo d'uso che descrivi (alla luce della disposione appena riportata) dovrebbe essere sottoposto alla conferenza di co-pianificazione:
1. Le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 qualora risultino:
a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r. 28/2005 .
Quindi, se puoi escludere il centro commerciale, nell'ipotesi di vicinato + media sotto ai 1000 mq, puoi salvarti dalla co-pianificazione.
Resta sempre inteso che le 3 medie nelle vicinanze non creino effetti aggragativi tali da essere equiparati a quelli di una GSV: vedi art. 26, comma 1, lett. b). Maquesto è a discrezione del comune