Data: 2016-12-20 11:37:37

Il professionista non vuole saperne......

Viene presentata una richiesta di adesione all'autorizzazione generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.
La pratica viene trasmessa via PEC ma non dall'imprenditore ma da altro soggetto. I file non sono firmati digitalmente.
Il Suap comunica tramite pec la irricevibilità dell'istanza per: mancanza della procura, mancanza dei file firmati digitalmente dal professionista incaricato, (questi sono firmati dall'impresa con allegata copia documento), mancanza del pagamento dei diritti di istruttoria.
Il professionista risponde che non è prevista da nessuna norma l'allegazione della procura, ne la firma digitale dei file.
Inoltre, sostiene, che dovendo il SUAP solo inviare la documentazione alla Regione non c'è nessuna istruttoria da fare e quindi nessun diritto di istruttoria da pagare.
Cosa ne pensate ? 

riferimento id:37928

Data: 2016-12-20 15:26:07

Re:Il professionista non vuole saperne......


Viene presentata una richiesta di adesione all'autorizzazione generale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.
La pratica viene trasmessa via PEC ma non dall'imprenditore ma da altro soggetto. I file non sono firmati digitalmente.
Il Suap comunica tramite pec la irricevibilità dell'istanza per: mancanza della procura, mancanza dei file firmati digitalmente dal professionista incaricato, (questi sono firmati dall'impresa con allegata copia documento), mancanza del pagamento dei diritti di istruttoria.
Il professionista risponde che non è prevista da nessuna norma l'allegazione della procura, ne la firma digitale dei file.
Inoltre, sostiene, che dovendo il SUAP solo inviare la documentazione alla Regione non c'è nessuna istruttoria da fare e quindi nessun diritto di istruttoria da pagare.
Cosa ne pensate ?
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IL VOSTRO COMPORTAMENTO è STATO PIù CHE CORRETTO.

Ai fini della validità delle istanze alla PA la documentazione deve essere sottoscritta e autocertificata (mediante sottoscrizione) dall'interessato.
Le modalità di presentazione sono definite dal complesso di disposizioni formato da:
1) DPR 445/2000
2) DLGS 82/2005
3) DPR 160/2010
e relative norme tecniche di attuazione.

La presentazione al SUAP delle pratiche deve avvenire obbligatoriamente in modalità telematica e questo implica la necessità che sia allegata documentazione (quantomeno l'istanza e gli altri allegati contenenti dichiarazioni) sottoscritte digitalmente dall'interessato.
La sottoscrizione dell'interessato può essere sostituita dalla cosiddetta "PROCURA SPECIALE" (espressamente contemplata dall'art. 3, 6 e allegato A art. 5 del DPR 160/2010). La procura speciale è lo strumento giuridico e tecnico che consente all'interessato di DELEGARE, ai soli fini della presentazione della pratica, un soggetto terzo, incaricato della sottoscrizione digitale degli atti.
Sul punto il DPR 160/2010 è chiaro ed univoco.

Ciò detto, non corrisponde neanche al vero che il SUAP deve limitarsi a trasmettere la documentazione alla Regione.
Infatti il DPR 59/2013 prevede all'art. 4 che la domanda si presenta al SUAP che "[b]ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale[/b]".

Quindi la verifica formale spetta al SUAP e per questa verifica formale (oltre che per tutte le altre attività dell'istruttoria) il SUAP può prevedere il pagamento di specifici diritti.
Pertanto la domanda è stata correttamente dichiarata irricevibili ed i diritti sono dovuti (anche per l'istanza irricevibile) e pertanto il Comune avrà titolo di porre a ruolo il mancato pagamento.

riferimento id:37928

Data: 2017-02-27 22:55:39

Re:Il professionista non vuole saperne......

Alla fine il professionista si è convinto ed ha presentato la documentazione come richiesto. La Regione ha rilasciato l'autorizzazione a carattere generale sotto forma di normale lettera indirizzata alla ditta richiedente, al SUAP, all'ARPAC.
Quale adempimento dovrà fare adesso il SUAP.
Inviare la lettera al titolare della ditta ? Sarebbe una ripetizione. Quindi ?

riferimento id:37928

Data: 2017-02-28 06:17:03

Re:Il professionista non vuole saperne......


Alla fine il professionista si è convinto ed ha presentato la documentazione come richiesto. La Regione ha rilasciato l'autorizzazione a carattere generale sotto forma di normale lettera indirizzata alla ditta richiedente, al SUAP, all'ARPAC.
Quale adempimento dovrà fare adesso il SUAP.
Inviare la lettera al titolare della ditta ? Sarebbe una ripetizione. Quindi ?
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Non è una ripetizione in quanto la REGIONE ha sbagliato inviando l'autorizzazione all'interessato. Tale invio è privio di effetti ed in violazione del DPR 160/2010 (suggerisco di farlo presente agli uffici regionali).
Voi dovete comunque procedere con la vs. RISPOSTA UNICA (in realtà in questo caso l'adesione all'autorizzazione regionale non avrebbe comportato il rilascio di alcun atto ... anche su questo gli uffici regionali hanno sbagliato).

Comunque, che lo si qualifichi autorizzazione o più correttamente contributo istruttorio quella comunicazione DEVE trasmetterla il SUAP all'interessato. Il DPR direi che non è chiaro, ma CRISTALLINO!!!!!!!!!!!!!!

[b][size=14pt]Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160
Art. 4
1. Il [color=red]SUAP [/color]assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e [color=red]le amministrazioni pubbliche diverse dal comune[/color], che sono interessati al procedimento, [color=red]non possono trasmettere al richiedente[/color] atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.[/size][/b]

riferimento id:37928
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