come può essere disciplinato nel regolamento comunale il mercato di CAMPAGNA AMICA, considerato che loro applicano il proprio regolamento?
riferimento id:37923 ti giro una risposta presa da un altro post di questo forum:
Il DM del 20/11/2007 rappresenta delle linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. La potestà normativa nel definire con puntualità queste fattispecie spetterebbe alle regioni. In assenza di normativa regionale, i comuni hanno molta libertà nel regolamentare la materia.
Diciamo che per i farmer market non soggiacciono alle regole Bolkestein, ciò è stato confermato, implicitamente, dalla recente legge 154/2016 che, oltre a questo, aumenta il valore normativo dello stesso DM: adesso è la "legge" che dispone che i comuni hanno facoltà di definire le modalità di esercizio dei c.d. farmer market basandosi su tale DM.
Legge 154/2016, art. 22 - Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale
[i]1. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.[/i]
Detto questo, i comuni hanno molta libertà nell’autorizzare (forse oggi, visto l’attuale art. 4 del d.lgs. 228/01, resta l’istituzione solo su suolo pubblico) o istituire tali mercati previa sottoscrizione reciproca (comune + soggetto collettivo) di un atto di autoregolamentazione cioè il disciplinare.
Se trattasi di richiesta di autorizzazione su area privata reputo che il comune si debba limitare ad una presa d'atto (vedi art. 4, comma 8-ter del d.lgs. 228/01).
Se il comune vuole istituire un mercato su area pubblica allora rammento che l’imparzialità è un dovere costituzionale. Reputo opportuna la stesura di un regolamento comunale o di un atto a contenuto generale tramite il quale il comune pubblica almeno un avviso per trovare il soggetto interlocutore. Il rilascio della concessione (cumulativa o ai singoli) è imprescindibile. Il comune deve concedere il "suolo di tutti" previa motivazione e ragionevolmente (di norma sottoponendolo a TOSAP/COSAP per l'utilizzo privato).
In ogni caso, al di là della teoria, il comune potrebbe anche limitarsi a ratificare una proposta proveniente da un soggetto terzo. Magari in questo caso motiverà che il mercato è sperimentale o temporaneo e alla scadenza farà un avviso pubblico prima di ridare seguito alla fattispecie.
Nulla vieta che tale mercati trovino posto anche in appendice ad altre tipologie mercatali (tradizionali) su area pubblica.
Guarda questo interessante approfondimento:
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F2%252F1%252FD.d60b492ca2f1ae7a146d/P/BLOB%3AID%3D874/E/pdf.