Si chiede se l'attività di riparazione meccanica presso il cliente, a seguito chiamata, a prescindere dalla natura di "emergenza o ordinarietà", possa avvenire senza un proprio laboratorio fisso, anche in forma "esclusiva ed abituale"?
Si segnala la sentenza Consiglio di Stato VI 8 agosto 2014 n. 4221 di cui al link seguente
http://www.infocds.it/item.aspx?IDArticolo=3278
Grazie
In assenza di un preciso divieto legale non è possibile prevederne altri con disposizioni regolamentari.
La sentenza che hai linkato cita la sentenza della Corte cost., 18 aprile 2014, n. 104 e la Bolkestein, in altre parole ne fa un caso generale:
[i]La logica ispiratrice della legge n. 122 del 1992 consente dunque l’effettuazione itinerante di interventi di riparazione di un autoveicolo fuori dai locali dell’officina, quale ne sia la loro natura (d’emergenza o ordinaria) ma sempre da parte di soggetti qualificati secondo i titoli professionali previsti dalla legge statale (che non a caso ha riconosciuto taluni titoli rilasciati dalla provincia autonoma resistente); inoltre, le limitazioni che è possibile porre allo svolgimento di tale attività di autoriparazione ambulante sono riconducibili unicamente ad esigenze della sicurezza stradale, della sicurezza sui luoghi di lavoro anche se esterni all’officina, della situazione ambientale.[/i]
Mi pare che la ratio sia chiara