Disdetta contratti di TELEFONIA tramite PEC: è un diritto del cittadino
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[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Parere del 24 novembre 2016, n. 370301 - Cessazione utenze telefoniche tramite comunicazione via PEC
[color=red][b]prot. 370301 del 24.11.2016[/b][/color]
[b]Oggetto: cessazione utenze telefoniche tramite comunicazione via PEC.[/b]
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Si fa riferimento alla segnalazione della S.V. inviata allo scrivente Ufficio di questo
Ministero a mezzo Pec in data 20 ottobre u.s., concernente la circostanza che “la Vodafone- TeleTu
si rifiuta di accettare mail di posta certificata per comunicazioni ufficiali e continua a pretendere
raccomandate …… nonché si rifiutano di mettere a disposizione dei clienti un indirizzo PEC”.
In proposito, per quanto di competenza, si conferma che la comunicazione a mezzo PEC è
del tutto assimilabile a quella per raccomandata a/r, ed i gestori telefonici che ignorano la stessa
violano la normativa.
Come noto, infatti, ai sensi della vigente normativa in materia, l’invio di una comunicazione
per posta elettronica certificata ha lo stesso valore di una lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno per quanto riguarda le società che, in quanto tali, hanno l’obbligo di comunicare al Registro
delle Imprese della Camera di commercio di competenza il loro indirizzo di posta elettronica
certificata (sulla base della disciplina derivante dal D.p.c.m. 6 maggio 2009 e dall’art. 48 del
Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82).
In tal senso, peraltro, si è recentemente espresso anche il CoReCom - Comitato regionale per
le comunicazioni - della Toscana in sede di conciliazione su una controversia riguardante la
Telecom che, in particolare, aveva eccepito l’irregolarità di un reclamo pervenutole via PEC e non
tramite i canali cartacei tradizionali.
Detto organismo infatti, con Determinazione n. 6 del 19 maggio u.s., ha stabilito che il
reclamo inoltrato via PEC all’operatore telefonico è del tutto assimilabile alla tradizionale lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, precisando che la posta elettronica certificata “consiste in un
servizio di comunicazione che, tramite l’intervento di un soggetto certificatore, permette di ottenere
una ricevuta di spedizione del proprio messaggio. Se anche il destinatario della comunicazione usa
un sistema PEC viene fornita un’ulteriore seconda ricevuta di consegna con un valore legale del
tutto corrispondente a quello della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno” (tale
equiparazione deriva dalla legge ed, in particolare, dal citato art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82;
nonché dalla disciplina particolareggiata, data dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 ).
Afferma quindi il medesimo Organismo che, come la raccomandata si considera ricevuta
anche se il destinatario, per esempio, si dimentica di aprirla, la stessa procedura vale anche per la
PEC: cosicché, nel caso che era al suo esame, la comunicazione inviata all’indirizzo PEC della
Telecom (risultante dal R.I. camerale) era entrata nella sfera di conoscenza della società telefonica
con la conseguenza che il reclamo inviatole doveva ritenersi ricevuto.
Per tali ragioni la citata Telecom Italia è stata quindi condannata a corrispondere
l’indennizzo per mancata risposta al reclamo inviatole appunto via posta elettronica certificata.
Stante quanto sopra rappresentato, da ultimo si fa presente che a livello nazionale la vigilanza
sul settore delle telecomunicazioni è di competenza dell’Agcom - Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni - nonché, per alcuni compiti specifici, dei Comitati regionali per le comunicazioni
ai quali, in particolare, sono delegate proprio le competenze in materia di controversie tra utenti e
operatori delle telecomunicazioni.
Pertanto ogni segnalazione riguardante l’accoglimento di tali comunicazioni a mezzo Pec ,
ovvero il loro immotivato non accoglimento, deve essere inoltrata al competente ufficio di detta
Autorità, come peraltro ha già provveduto a fare la S.V..
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
LINK: http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2035667-parere-del-24-novembre-2016-n-370301-cessazione-utenze-telefoniche-tramite-comunicazione-via-pec