Data: 2011-03-01 10:42:01

distributore carburanti ad uso privato

Ciao Simone!
Avrei un quesito da porti:
nel 2005 una ditta aveva presentato domanda di autorizzazione per un distributore carburanti ad uso privato di mc. 15, tale richiesta è rimasta ferma in quanto vi erano dei problemi edilizi ad oggi superati.
Ora il tecnico vorrebbe riattivare la procedura, ma visto il tempo trascorso mi sembra ormai superata. Per quanto riguarda i VVF ed ARPAT i pareri erano già stati richiesti e rilasciati favorevoli da parte di entrambi.
Il quesito è il seguente:
- che cosa gli devo far presentare (dia/scia o domanda autorizzazione) e chi sono gli enti interessati?
- la perizia giurata datata 2005 è sempre valida o ne deve presentare una nuova?
- i parere rilasciati li posso considerare ancora ad oggi validi se rimane tutto invariato nell’impianto?
- cambia qualcosa nella procedura se varia la grandezza del serbatoio interrato?
- per la procedura di collaudo cosa devono fare?
Grazie mille, saluti Elisabetta

riferimento id:379

Data: 2011-03-01 19:33:12

Re: distributore carburanti ad uso privato

- che cosa gli devo far presentare (dia/scia o domanda autorizzazione) e chi sono gli enti interessati?
[color=red]A mio avviso devono presentare SCIA per nuova attività + richiesta CPI e SCIA di prevenzione incendi. Inviare copia della SCIA a ASL, ARPAT, VVF, VIGILI, Ufficio tecnico[/color]

- la perizia giurata datata 2005 è sempre valida o ne deve presentare una nuova?
[color=red]Sempre valida se il progetto è il medesimo. La perizia giurata non cambia se non cambia il progetto e la normativa di riferimento[/color]

- i parere rilasciati li posso considerare ancora ad oggi validi se rimane tutto invariato nell’impianto?
[color=red]NO servono, sono assorbiti dalla SCIA (arpat) mentre l'esame progetto non ha scadenza[/color]

- cambia qualcosa nella procedura se varia la grandezza del serbatoio interrato?
[color=red]Certo, in questo caso va rifatta la perizia giurata ed un nuovo esame progetto[/color]

- per la procedura di collaudo cosa devono fare?
[color=red]NIENTE. Dal 29 marzo si applica il nuovo DPR ed è sparito il collaudo (se lo fa da solo il professionista)[/color]


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DPR 160/2010 - Art. 10
Chiusura dei lavori e collaudo

  1. Il soggetto  interessato  comunica  al  SUAP  l'ultimazione  dei
lavori, trasmettendo:
    a) la dichiarazione del direttore dei  lavori  con  la  quale  si
attesta la conformita' dell'opera al progetto  presentato  e  la  sua
agibilita',  ove  l'interessato  non  proponga  domanda  ai  sensi
dell'articolo 25 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
    b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il  certificato  di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
  2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
  3.  Il  SUAP  cura  la  trasmissione  entro  cinque  giorni  della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli  uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i  controlli  circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro  i
successivi novanta giorni, salvo il diverso  termine  previsto  dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita'  dell'opera  al  progetto  ovvero  la  sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di  mero  errore  materiale,  il  SUAP,  anche  su  richiesta  delle
amministrazioni o degli uffici  competenti,  adotta  i  provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino  a  spese  dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione  all'interessato  entro  e  non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al
comma  1;  l'intervento  di  riduzione  in  pristino  puo'  essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
  4.  Fatti  salvi  i  poteri  di  autotutela  e  di  vigilanza,  le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa  fase
adottare  interventi  difformi  dagli  adempimenti  pubblicati  sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera  a)
del presente Regolamento.
  5.  In  conformita'  al  procedimento  di  cui  all'articolo  7,
l'imprenditore  comunica  al  SUAP  l'inizio  dei  lavori  per  la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

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