Ciao Simone!
Avrei un quesito da porti:
nel 2005 una ditta aveva presentato domanda di autorizzazione per un distributore carburanti ad uso privato di mc. 15, tale richiesta è rimasta ferma in quanto vi erano dei problemi edilizi ad oggi superati.
Ora il tecnico vorrebbe riattivare la procedura, ma visto il tempo trascorso mi sembra ormai superata. Per quanto riguarda i VVF ed ARPAT i pareri erano già stati richiesti e rilasciati favorevoli da parte di entrambi.
Il quesito è il seguente:
- che cosa gli devo far presentare (dia/scia o domanda autorizzazione) e chi sono gli enti interessati?
- la perizia giurata datata 2005 è sempre valida o ne deve presentare una nuova?
- i parere rilasciati li posso considerare ancora ad oggi validi se rimane tutto invariato nell’impianto?
- cambia qualcosa nella procedura se varia la grandezza del serbatoio interrato?
- per la procedura di collaudo cosa devono fare?
Grazie mille, saluti Elisabetta
- che cosa gli devo far presentare (dia/scia o domanda autorizzazione) e chi sono gli enti interessati?
[color=red]A mio avviso devono presentare SCIA per nuova attività + richiesta CPI e SCIA di prevenzione incendi. Inviare copia della SCIA a ASL, ARPAT, VVF, VIGILI, Ufficio tecnico[/color]
- la perizia giurata datata 2005 è sempre valida o ne deve presentare una nuova?
[color=red]Sempre valida se il progetto è il medesimo. La perizia giurata non cambia se non cambia il progetto e la normativa di riferimento[/color]
- i parere rilasciati li posso considerare ancora ad oggi validi se rimane tutto invariato nell’impianto?
[color=red]NO servono, sono assorbiti dalla SCIA (arpat) mentre l'esame progetto non ha scadenza[/color]
- cambia qualcosa nella procedura se varia la grandezza del serbatoio interrato?
[color=red]Certo, in questo caso va rifatta la perizia giurata ed un nuovo esame progetto[/color]
- per la procedura di collaudo cosa devono fare?
[color=red]NIENTE. Dal 29 marzo si applica il nuovo DPR ed è sparito il collaudo (se lo fa da solo il professionista)[/color]
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DPR 160/2010 - Art. 10
Chiusura dei lavori e collaudo
1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei
lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si
attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua
agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi
dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di
collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i
successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle
amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase
adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a)
del presente Regolamento.
5. In conformita' al procedimento di cui all'articolo 7,
l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.