Data: 2016-12-17 18:31:43

La DIFFIDA non è un atto impugnabile ... è mero atto preparatorio

La DIFFIDA non è un atto impugnabile ... è mero atto preparatorio

[b]Invero, secondo la pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2015, n. 3955; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 26 maggio 2016, n. 2719), è inammissibile, per carenza del requisito della lesività, il ricorso proposto per l’annullamento giurisdizionale di un atto comunale recante una mera “diffida”, trattandosi, infatti, di atto che assume carattere meramente preparatorio, a rigore nemmeno necessario, rispetto all’adozione della successiva ordinanza contingibile ed urgente, la quale costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento.[/b]

[color=red][b]TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 15 dicembre 2016 n. 5782[/b][/color]

Pubblicato il 15/12/2016
N. 05782/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05718/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5718 del 2015, proposto da:

xxxx S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. yyyy, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria D’Acunto, C.F. DCNFNC67E31F839I, e Giuseppe D’Acunto, C.F. DCNGPP36A10F839N, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, alla via Toledo n. 156;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, C.F. CCTBBR70L46F839X, Antonio Andreottola, C.F. NDRNTN72E22I163X, Eleonora Carpentieri, C.F. CRPLNR58H51F839I, Bruno Crimaldi, C.F. CRMBRN65H26F839I, Annalisa Cuomo, C.F. CMUNLS65S45F839J, Anna Ivana Furnari C.F. FRNNVN72C45F158A, Giacomo Pizza, C.F. PZZGCM62L29G190E, Anna Pulcini, C.F. PLCNNA56R70F839F, Bruno Ricci, C.F. RCCBRN54D25F839U, e Gabriele Romano, C.F. RMNGRL65S03G273Z, coi quali è domiciliato in Napoli al Palazzo S. Giacomo, piazza Municipio;

per l’annullamento

previa sospensione

della diffida prot. PG/2015/20297 del 22 settembre 2015 della Direzione Centrale ambiente, tutela del territorio e del mare – Servizio difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa del Comune di Napoli e del relativo verbale di notifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato l’11 novembre 2015 e depositato il 23 seguente, la società ricorrente ha premesso di essere titolare di un’azienda che fabbrica fuochi d’artificio, sita in Napoli, alla via Grottole, in area già interessata in passato da dissesti idrogeologici. Ciò posto, l’instante ha impugnato l’atto, in epigrafe specificato, con cui la Direzione Centrale ambiente, tutela del territorio e del mare – Servizio difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa del Comune di Napoli l’ha diffidata, in data 22 settembre 2015, a non praticare e a non far praticare la fabbrica ed a rimuovere il materiale infiammabile.

A sostegno della domanda di annullamento, l’esponente ha dedotto tre motivi di diritto, coi quali ha lamentato i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. – difetto assoluto di motivazione – violazione art. 3 L. 241/1990 – eccesso di potere per contraddittorietà e ingiustizia manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, carenza assoluta d’istruttoria.

Ha resistito in giudizio il Comune di Napoli.

In esito alla camera di consiglio del 17 dicembre 2015, con ordinanza n. 2250/15, la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

La parte ricorrente ha prodotto memoria difensiva e documenti insistendo nella propria domanda.

Il Comune di Napoli ha depositato varie memorie difensive e documenti, eccependo l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso, stante l’adozione dell’ordinanza sindacale n. 85 del 4 dicembre 2015, notificata il 15 dicembre seguente (cfr. produzione del 23 settembre 2016) e restata inoppugnata.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2016, sentiti per le parti l’avv. D’Acunto e l’avv. Pizza, come da verbale, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, in relazione alla natura non provvedimentale dell’atto gravato, con cui la Direzione Centrale ambiente, tutela del territorio e del mare – Servizio difesa idrogeologica del territorio e sicurezza abitativa del Comune di Napoli ha diffidato la ricorrente a non far praticare la fabbrica di fuochi d’artificio ed a rimuovere il materiale infiammabile.

Invero, secondo la pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2015, n. 3955; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 26 maggio 2016, n. 2719), è inammissibile, per carenza del requisito della lesività, il ricorso proposto per l’annullamento giurisdizionale di un atto comunale recante una mera “diffida”, trattandosi, infatti, di atto che assume carattere meramente preparatorio, a rigore nemmeno necessario, rispetto all’adozione della successiva ordinanza contingibile ed urgente, la quale costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento.

Nel caso di specie, alla diffida del 22 settembre 2015 ed alla mancata spontanea ottemperanza da parte del destinatario è conseguita l’ordinanza sindacale n. 85 del 4 dicembre 2015, notificata il 15 dicembre seguente, restata inoppugnata, ancorché assuma evidente connotazione autoritativa, essendo stata emessa dal Sindaco di Napoli nell’esplicito esercizio della potestà prevista dall’art. 54, comma 4, T.U.E.L., nella ritenuta sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, a tutela della pubblica incolumità.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.

In considerazione della natura e della peculiarità della controversia dedotta in giudizio, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L’ESTENSORE              IL PRESIDENTE

Pierluigi Russo              Santino Scudeller

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Data: 2017-05-09 09:24:09

Re:La DIFFIDA non è un atto impugnabile ... è mero atto preparatorio

Gli atti di diffida non vanno immediatamente impugnati

"Gli atti di diffida hanno lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella sua condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze o eliminare le illegittimità, e che, di conseguenza, la giurisprudenza nega che siano immediatamente lesivi e comportino un onere di immediata impugnazione (cfr. di recente, in tema di impianti di comunicazione, Cons. Stato, III, n. 5480/2015)." Lo ha ribadito la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5 maggio 2017. Per approfondire vai alla sentenza.

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