Data: 2016-12-16 08:42:05

Distributori automatici.

All'interno e nelle immediate vicinanze di un locale commerciale che eroga prodotti misti (birra, alimenti preconfezionati,ecc.) attraverso distributori automatici, avvengono spesso, soprattutto da parte di extracomunitari, risse anche violente.
Questa Amministrazione vorrebbe correre ai ripari.
Il Sindaco o Dirigente, trattandosi di attività equiparabile ad esercizio di vicinato, potrebbe sospendere l'attività? o dovrebbe notiziare il Questore ai fini dell'applicazione dell'art. 100 TULPS?
Grazie.

riferimento id:37871

Data: 2016-12-16 16:49:35

Re:Distributori automatici.


All'interno e nelle immediate vicinanze di un locale commerciale che eroga prodotti misti (birra, alimenti preconfezionati,ecc.) attraverso distributori automatici, avvengono spesso, soprattutto da parte di extracomunitari, risse anche violente.
Questa Amministrazione vorrebbe correre ai ripari.
Il Sindaco o Dirigente, trattandosi di attività equiparabile ad esercizio di vicinato, potrebbe sospendere l'attività? o dovrebbe notiziare il Questore ai fini dell'applicazione dell'art. 100 TULPS?
Grazie.
[/quote]

Per punti:
1) l'articolo 100 consente l'adozione di provvedimenti "cautelari" in presenza di fatti gravi quali quelli descritti. Abbiamo pubblicato spesso articoli sul tema: https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+100+questore&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=oRlUWIzIK9HA8gfF4qy4AQ

2) l'art. 100 è di ESCLUSIVA COMPETENZA DEL QUESTORE, non degli Enti Locali (il Sindaco se del caso interviene con l'art. 54 TUEL)
Vedi T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, sentenza del 13 febbraio 2008 n. 69. Pres. Scognamiglio, Est. Mieli.
http://www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/anno-2009/n-1---gennaio-marzo/legislazione-e-giurisprudenza/giustizia-amministrativa

3) l'art. 100 si applica ai soli esercizi di somministrazione e non agli esercizi di vicinato.

Da quanto descritto mancano i presupposti per l'art. 100 ..... quindi consiglierei un art. 54 del Sindaco ....


***************
T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 31/10/2016, n. 1222
La sospensione della licenza a norma dell'art. 100 R.D. n. 773/1931 (TULPS) è una misura di carattere oggettivo, che agisce direttamente sul contesto socio economico (gestione del locale pubblico) come strumento di governo della sicurezza del territorio, al fine di rimuovere con immediatezza le situazioni valutate come fonte di pericolo per l'ordinato svolgimento della vita sociale. In questi casi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ove un locale sia frequentato da persone con pregiudizi penali o di polizia, l'ordinamento riconosce la prevalenza delle esigenze di tutela preventiva dell'ordinato svolgimento della vita sociale rispetto alla tutela degli interessi economici e del decoro personale del privato, come nel caso del gestore di un locale pubblico, e ciò avviene a prescindere da ogni valutazione del comportamento del gestore medesimo.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 13/10/2016, n. 1966
Un provvedimento grave, quale la revoca di un'autorizzazione commerciale ex art. 100 R.D. n. 773/1931 (TULPS), così fortemente lesivo per gli interessi privati, non può prescindere da un'attenta valutazione degli elementi e delle circostanze indizianti, dovendosi ritenere non sufficiente a sorreggerlo mere presunzioni relative a condotte di persone diverse dal gestore del locale, seppure legate da rapporti di coniugio o parentela.

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, 19-07-2016, n. 374
L'art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) assegna al Questore un potere ampiamente discrezionale, avente natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l'ordine pubblico; ne discende che la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell'esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività (di cui deve essere data adeguata contezza in motivazione).

T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 02/10/2014, n. 5143
A norma dell'art. 100 R.D. n. 773/1931 (TULPS) il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 11/03/2014, n. 617
E' legittimo il decreto del Questore con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., la sospensione della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico destinato a discoteca, facendo riferimento a episodi di violenza che siano originati dal comportamento di frequentatori della stessa, a nulla rilevando che gli stessi non siano avvenuti all'interno del locale, ma nelle zone a esso attigue.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 04/02/2014, n. 213
Il provvedimento ex art. 100 del r.d. n. 773/1931 (TULPS) ha prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica; ne consegue che esso prescinde dall'accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell'esercizio stesso.

Cons. Stato Sez. III, 20/01/2014, n. 249
La finalità perseguita dall'art. 100 RD 773/1931 (Tulps) non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente. Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell'organo preposto alla tutela dell'ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire (Riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano, sez. III, n. 160/2007).

riferimento id:37871
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it