Data: 2016-12-15 13:16:14

Illegittima ORDINANZA SINDACALE contro i bivacchi se manca il pericolo

Illegittima ORDINANZA SINDACALE contro i bivacchi se manca il pericolo

[color=red][b]TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I – sentenza  9 dicembre 2016 n. 551 [/b][/color]

Pubblicato il 09/12/2016
N. 00551/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 Cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 403 del 2016, proposto da:

xxxx Shah, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefania Bearzi, Caterina Bove, Alessandra Fantin e Dora Zappia, elettivamente domiciliato presso lo studio della quarta, in Trieste, via Crispi n. 4;

contro

Comune di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maritza Filipuzzi, Maria Serena Giraldi e Valentina Frezza, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Trieste, via del Teatro Romano n. 7;

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

per l’annullamento, previa sospensione

1. dell’Ordinanza del Sindaco di Trieste Prot. n. 2/5/59/3 – 16 (progr. 6953 – p.gen. 179596);

2. di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o conseguente, anche non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

[color=red][b]Considerato che il ricorrente è stato sanzionato per violazione dell’ordinanza sindacale in epigrafe compiutamente indicata, con la quale il Sindaco di Trieste, nell’esercizio del potere di cui all’articolo 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, ha vietato, sino al 15.11.2016, lo stazionamento all’aperto, la consumazione di alimenti e bevande e la collocazione di materiale su suolo pubblico in una determinata area della città;[/b][/color]

considerato che, ancorché l’atto impugnato abbia cessato di avere efficacia, continua a produrre i propri effetti per il periodo di vigenza, e dunque a costituire presupposto per il provvedimento sanzionatorio di cui è stato destinatario il ricorrente;

ritenuto conseguentemente che il ricorrente abbia interesse a proporre a questo Giudice domanda caducatoria dell’ordinanza sindacale, in virtù degli effetti che l’eventuale pronuncia di accoglimento produrrebbe rispetto al provvedimento sanzionatorio medesimo, quale atto strettamente conseguente;

considerato che il Giudice ordinario, cui pure il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi per ottenere l’annullamento della sanzione, ha potere esclusivamente di disapplicazione e non anche di annullamento dell’ordinanza sindacale presupposta, e che comunque è facoltà dell’interessato scegliere fra i diversi rimedi approntati dall’ordinamento;

considerato che l’articolo 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 consente al Sindaco di intervenire con provvedimenti extra ordinem al solo fine «di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana»;

[color=red][b]considerato, inoltre, che, all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 115/2011, il potere di cui alla precitata disposizione normativa è un potere residuale e atipico, che, in quanto sottopone a tensione il principio di legalità degli atti amministrativi, può essere esercitato in presenza dei presupposti di legge, restrittivamente interpretati (cfr., ex plurimis, T.A.R. Veneto, Sez. I^, sentenza n. 675/2016);[/b][/color]

[b]considerato che l’ordinanza sindacale qui impugnata è testualmente finalizzata a ovviare alle «situazione di scadimento della qualità urbana in una zona molto trafficata e qualificata quale snodo di entrata nella città di Trieste» e a prevenire il «senso di disagio diffuso nella popolazione, generando così situazioni tali da determinare una sensazione di degrado e l’alterazione del decoro urbano»;[/b]

ritenuto che le suvviste finalità, pure meritevoli di tutela, non siano riconducibili ai presupposti di legge per l’esercizio del potere disciplinato e previsto dall’articolo 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, ma possano e debbano essere perseguite con gli strumenti appositi che l’ordinamento appresta;

ritenuto conseguentemente fondato il primo motivo di ricorso;

considerato che il Sindaco, quando esercita il potere di cui all’articolo 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, agisce quale ufficiale del Governo e dunque è allo Stato che deve essere imputata la sua attività (cfr., Cass., Sez. I^, sentenza n. 11389/2016), sicché non può essere accolta la domanda di estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’articolo 60 Cod. proc. amm., e avendo avvertito di un tanto i difensori delle parti, come risulta dal verbale della camera di consiglio convocata per la decisione della domanda cautelare,

il Tribunale accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza sindacale impugnata, condannando il Ministero dell’Interno a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo, e compensando tra le altre parti le spese stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero dell’interno a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.000,00, oltre agli accessori di legge; compensa le spese tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Alessandra Tagliasacchi Umberto Zuballi

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