Data: 2016-12-15 06:38:39

SCIA 2 (elenco delle procedure) - Dlgs 222/2016 in vigore dal 11 dicembre

SCIA 2 (elenco delle procedure) - Dlgs 222/2016 in vigore dal 11 dicembre

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[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 [/b][/color]
[b]Individuazione  di  procedimenti  oggetto    di    autorizzazione,
segnalazione certificata di  inizio  di  attivita'  (SCIA),  silenzio
assenso e comunicazione e di definizione  dei  regimi  amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)
(GU n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52)
[color=red]Vigente al: 11-12-2016[/color]  [/b]



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 5 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
delega al Governo per  la  precisa  individuazione  dei  procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio
assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria  l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali  e'  sufficiente  una  comunicazione
preventiva;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2016,  n.  126,  recante
attuazione della delega in materia  di  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124;
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante  approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A);
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016;
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 29 settembre 2016;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso  dalla Commissione
speciale nell'adunanza del 21 luglio 2016;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  parlamentare  per  la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2016;
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  in
relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche  sulla  base
dei principi del diritto  dell'Unione  europea  relativi  all'accesso
alle  attivita'  di  servizi  e  dei  principi  di  ragionevolezza  e
proporzionalita',  provvede  alla  precisa  individuazione  delle
attivita' oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione
o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di seguito «Scia»)
o di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali e'  necessario  il
titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative  di
coordinamento.
  2. Con riferimento alla materia  edilizia,  al  fine  di  garantire
omogeneita' di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' adottato un  glossario  unico,  che  contiene
l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione  della
categoria  di  intervento  a  cui  le  stesse  appartengono  e  del
conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte,  ai  sensi  della
tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  3.  Le  amministrazioni  procedenti  forniscono  gratuitamente  la
necessaria attivita' di consulenza  funzionale  all'istruttoria  agli
interessati in relazione alle attivita'  elencate  nella  tabella  A,
fatto salvo il pagamento dei  soli  diritti  di  segreteria  previsti
dalla legge.
  4. Per le finalita' indicate dall'articolo 52 del Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  il  comune,  d'intesa  con  la  regione,  sentito  il
competente soprintendente del Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  puo'  adottare  deliberazioni  volte  a
delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree  aventi
particolare valore archeologico, storico, artistico  e  paesaggistico
in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,
l'esercizio di una o piu'  attivita'  di  cui  al  presente  decreto,
individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in
quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle  deliberazioni
di cui al  periodo  precedente  alla  competente  soprintendenza  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  al
Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione.  Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  assicurano  congiuntamente  il
monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.
                              Art. 2


            Regimi amministrativi delle attivita' private

  1. A ciascuna delle attivita' elencate nell'allegata tabella A, che
forma parte integrante del presente decreto,  si  applica  il  regime
amministrativo ivi indicato.
  2. Per lo svolgimento delle attivita' per le  quali  la  tabella  A
indica  la  comunicazione,  quest'ultima  produce  effetto  con  la
presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello  unico.
Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attivita'  siano
richieste altre  comunicazioni  o  attestazioni,  l'interessato  puo'
presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui  all'articolo
19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono  allegate
asseverazioni  o  certificazioni  ove  espressamente  previste  da
disposizioni legislative o regolamentari.
  3. Per lo svolgimento delle attivita' per le  quali  la  tabella  A
indica la Scia, si applica il regime di  cui  all'articolo  19  della
legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella  indica  il  regime
amministrativo  della  Scia  unica,  si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n.  241  del  1990.
Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia
condizionata ad atti  di  assenso  comunque  denominati,  si  applica
quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge  n.
241 del 1990.
  4. Nei casi del regime amministrativo della  Scia,  il  termine  di
diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge  n.
241 del 1990, decorre dalla data di  scadenza  del  termine  previsto
dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte
dell'amministrazione  competente.  Resta  fermo  quanto  stabilito
dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
  5. Per lo svolgimento delle attivita' per le  quali  la  tabella  A
indica l'autorizzazione, e'  necessario  un  provvedimento  espresso,
salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo  20
della legge n. 241 del 1990, ove indicato.  Ove  per  lo  svolgimento
dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione  di  ulteriori  atti  di
assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.
  6. Le amministrazioni,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
possono ricondurre le  attivita'  non  espressamente  elencate  nella
tabella A, anche in ragione delle loro specificita'  territoriali,  a
quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
  7. Con i successivi  decreti  recanti  disposizioni  integrative  e
correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3,  della  legge
n. 124 del 2015, la tabella A puo'  essere  integrata  e  completata.
Successivamente,  con  decreto  del  Ministro  delegato  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
281 del 1997, si  procede  periodicamente  all'aggiornamento  e  alla
pubblicazione  della  tabella  A,  con  le  modifiche  strettamente
conseguenti    alle    disposizioni    legislative    successivamente
intervenute.
                              Art. 3


    Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5:
      1) al comma 2,  lettera  d),  le  parole  «dei  certificati  di
agibilita'» sono soppresse;
      2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso  di
costruire,» sono soppresse;
      3) al comma 3, la lettera a) e' soppressa;
      4) dopo il comma 3, e' aggiunto il  seguente:  «3-bis.  Restano
ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di
cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
    b) all'articolo 6:
      1) al comma 1, lettera  a),  le  parole  «,  ivi  compresi  gli
interventi di  installazione  delle  pompe  di  calore  aria-aria  di
potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;
      2) al comma 1, dopo la lettera a),  e'  aggiunta  la  seguente:
«a-bis)  gli  interventi  di  installazione  delle  pompe  di  calore
aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;
      3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse
e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
    «e-bis)  le  opere  dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze
contingenti e  temporanee  e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al
cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non  superiore
a  novanta  giorni,  previa  comunicazione  di  avvio    lavori
all'amministrazione comunale;
    e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
    e-quater) i  pannelli  solari,  fotovoltaici,  a  servizio  degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di  cui  al  decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
    e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;
      4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;
      5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1  e  2»  sono
sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli  interventi  di
cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e  gli
interventi  di  cui  all'articolo  23,  soggetti  a  segnalazione
certificata  di  inzio  attivita'  in  alternativa  al  permesso  di
costruire;»;
    c) dopo l'articolo  6  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  6-bis.
(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).
- 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli
6, 10 e 22, sono realizzabili previa  comunicazione,  anche  per  via
telematica,  dell'inizio  dei  lavori  da  parte  dell'interessato
all'amministrazione competente, fatte  salve  le  prescrizioni  degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti  edilizi  e  della  disciplina
urbanistico-edilizia vigente, e comunque  nel  rispetto  delle  altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita'
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche,  di  sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di  quelle  relative  all'efficienza
energetica,  di  tutela  dal  rischio  idrogeologico,  nonche'  delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato
progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da  un
tecnico  abilitato,  il  quale  attesta,  sotto    la    propria
responsabilita',  che  i  lavori  sono  conformi  agli  strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,  nonche'  che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non  vi  e'  interessamento
delle parti strutturali  dell'edificio;  la  comunicazione  contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla  quale  si  intende
affidare la realizzazione dei lavori.
  3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine
lavori  sia  accompagnata  dalla  prescritta  documentazione  per  la
variazione catastale, quest'ultima e'  tempestivamente  inoltrata  da
parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia
delle entrate.
  4.Le regioni a statuto ordinario:
    a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo  a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
    b) disciplinano le  modalita'  di  effettuazione  dei  controlli,
anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
  5. La  mancata  comunicazione  asseverata  dell'inizio  dei  lavori
comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale  sanzione  e'
ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente
quando l'intervento e' in corso di esecuzione.»
    d) all'articolo 20:
      1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine
a tale conformita' non  comporti  valutazioni  tecnico-discrezionali»
sono soppresse;
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto
del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in  Conferenza
unificata, entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono  definiti  i  requisiti  igienico-sanitari  di
carattere prestazionale degli edifici.».
    e) il Capo III e' cosi' ridenominato:  «Segnalazione  certificata
di inizio di attivita'»;
    f) all'articolo 22:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Interventi
subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita'»;
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Sono  realizzabili  mediante  la  segnalazione  certificata  di
inizio di attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241,  nonche'  in  conformita'  alle  previsioni  degli  strumenti
urbanistici,  dei  regolamenti  edilizi  e    della    disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
    a)  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera  b),  qualora  riguardino  le  parti
strutturali dell'edificio;
    b) gli interventi di restauro e di  risanamento  conservativo  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le  parti
strutturali dell'edificio;
    c)  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  diversi  da  quelli  indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;
      3) al comma 2, secondo periodo, le  parole  «del  rilascio  del
certificato  di  agibilita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'agibilita'»;
      4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
      5) al comma 6, le parole «di cui  ai  commi  1,  2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
      6) al comma 7,  le  parole  «di  cui  ai  commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal
secondo  periodo  del  comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;
    g) all'articolo 23:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Interventi
subordinati a segnalazione certificata  di  inizio  di  attivita'  in
alternativa al permesso di costruire»;
      2) prima del comma 1 e' inserito il seguente:
  «01. In  alternativa  al  permesso  di  costruire,  possono  essere
realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita':
    a) gli interventi di ristrutturazione  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, lettera c);
    b) gli interventi di  nuova  costruzione  o  di  ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da  piani  attuativi  comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano  precise  disposizioni  plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive,  la  cui  sussistenza  sia  stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in  sede  di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli  vigenti;
qualora  i  piani  attuativi  risultino  approvati  anteriormente
all'entrata in vigore della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si  prescinde  dall'atto  di
ricognizione, purche' il progetto di costruzione  venga  accompagnato
da  apposita  relazione  tecnica  nella  quale  venga  asseverata
l'esistenza  di  piani  attuativi  con  le  caratteristiche  sopra
menzionate;
    c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano  in  diretta
esecuzione  di  strumenti  urbanistici  generali  recanti  precise
disposizioni plano-volumetriche.
  Gli interventi di cui alle  lettere  precedenti  sono  soggetti  al
contributo di costruzione  ai  sensi  dell'articolo  16.  Le  regioni
possono  individuare  con  legge  gli  altri  interventi  soggetti  a
segnalazione certificata di inizio attivita', diversi  da  quelli  di
cui  alle  lettere  precedenti,  assoggettati  al  contributo  di
costruzione  definendo  criteri  e  parametri  per  la  relativa
determinazione.»
      3) ai commi 1, 2, 4, 5 e  7  le  parole:  «denuncia  di  inizio
attivita'»  e  «denuncia»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti:  «segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'»  e
«segnalazione»;
    h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo  6,  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;
    i) l'articolo  24  e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  24  (L)
(Agibilita'). - 1. La  sussistenza  delle  condizioni  di  sicurezza,
igiene,  salubrita',  risparmio  energetico  degli  edifici  e  degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone  la
normativa vigente, nonche'  la  conformita'  dell'opera  al  progetto
presentato e la sua agibilita' sono attestati  mediante  segnalazione
certificata.
  2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni  dall'ultimazione
dei lavori di finitura  dell'intervento,  il  soggetto  titolare  del
permesso  di  costruire,  o  il  soggetto  che  ha  presentato  la
segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro  successori
o aventi causa, presenta  allo  sportello  unico  per  l'edilizia  la
segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
    a) nuove costruzioni;
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire  sulle
condizioni di cui al comma 1.
  3. La mancata presentazione della segnalazione, nei  casi  indicati
al comma 2, comporta  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 77 a euro 464.
  4.  Ai  fini  dell'agibilita',  la  segnalazione  certificata  puo'
riguardare anche:
    a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione,  purche'
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e  collaudate
le opere di urbanizzazione primaria  relative  all'intero  intervento
edilizio e siano state completate e collaudate le  parti  strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle
parti comuni;
    b)  singole  unita'  immobiliari,  purche'  siano  completate  e
collaudate le  opere  strutturali  connesse,  siano  certificati  gli
impianti  e  siano  completate  le  parti  comuni  e  le  opere  di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto  all'edificio
oggetto di agibilita' parziale.
  5. La segnalazione certificata  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  e'
corredata dalla seguente documentazione:
    a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato,
di un professionista abilitato  che  assevera  la  sussistenza  delle
condizioni di cui al comma 1;
    b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero,
per gli interventi di cui  al  comma  8-bis  del  medesimo  articolo,
dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
    c) dichiarazione  di  conformita'  delle  opere  realizzate  alla
normativa vigente in materia di accessibilita'  e  superamento  delle
barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo
82;
    d)  gli  estremi  dell'avvenuta  dichiarazione  di  aggiornamento
catastale;
    e)  dichiarazione  dell'impresa  installatrice,  che  attesta  la
conformita' degli impianti installati negli edifici  alle  condizioni
di sicurezza, igiene,  salubrita',  risparmio  energetico  prescritte
dalla  disciplina  vigente  ovvero,  ove  previsto,  certificato  di
collaudo degli stessi.
  6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4  puo'  essere
iniziato dalla data  di  presentazione  allo  sportello  unico  della
segnalazione corredata della documentazione di cui  al  comma  5.  Si
applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
  7.  Le  Regioni,  le  Province  autonome,  i  Comuni  e  le  Citta'
metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano  le
modalita'  di  effettuazione  dei  controlli,  anche  a  campione  e
comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;
    j) l'articolo 25 e' abrogato;
    k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  presentazione  della  segnalazione
certificata»;
    l) all'articolo 31, comma  9-bis,  le  parole  «all'articolo  22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    m) all'articolo 33, comma  6-bis,  le  parole  «all'articolo  22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    n) all'articolo 34, comma  2-bis,  le  parole  «all'articolo  22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    o) all'articolo 35, comma  3-bis,  le  parole  «all'articolo  22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    q) all'articolo 38, comma  2-bis,  le  parole  «all'articolo  22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    r) all'articolo 39, comma  5-bis,  le  parole  «all'articolo  22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    s) all'articolo 40, comma  4-bis,  le  parole  «all'articolo  22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    t) all'articolo 44, comma  2-bis,  le  parole  «all'articolo  22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    u) all'articolo 46, comma  5-bis,  le  parole  «all'articolo  22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    v) all'articolo 48, comma  3-bis,  le  parole  «all'articolo  22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
    w) all'articolo 49, comma  2,  le  parole  «dalla  richiesta  del
certificato di agibilita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla
segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;
    x) all'articolo 62, comma 1, le  parole  «e  dei  certificati  di
agibilita' da parte dei comuni e' condizionato» sono sostituite dalle
seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di  cui  all'articolo
24, comma 1, sono condizionati»;
    y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole  «,
fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;
      2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
deposito del certificato di collaudo statico equivale al  certificato
di rispondenza dell'opera alle  norme  tecniche  per  le  costruzioni
previsto dall'articolo 62.»;
      3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono
sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata e'  corredata
da»;
      4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:  «8-bis.  Per  gli
interventi  di  riparazione  e  per  gli  interventi  locali  sulle
costruzioni esistenti, come  definiti  dalla  normativa  tecnica,  il
certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare
esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
    z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 4, le parole «Il dirigente o  il  responsabile  del
competente  ufficio  comunale,  nel  rilasciare  il  certificato  di
agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il  comune,  nell'ambito
dei controlli della  segnalazione  certificata  di  cui  all'articolo
24,»;
      2) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
      3) al comma 5,  le  parole  «Il  rilascio  del  certificato  di
agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica  della  conformita'»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  controlli  della  segnalazione
certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».
                              Art. 4


Semplificazione di  regimi  amministrativi  in  materia  di  pubblica
                              sicurezza

  1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,  recante  «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) il primo comma dell'articolo 110 e' sostituito  dal  seguente:
«L'installazione di impianti provvisori elettrici  per  straordinarie
illuminazioni pubbliche in occasione di festivita' civili o religiose
o in qualsiasi altra  contingenza  e'  soggetta  a  comunicazione  da
trasmettere al Comune corredata dalla certificazione  di  conformita'
degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;
    b) il secondo comma dell'articolo 110 e' abrogato;
    c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole  «inferiore
a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».
  2. Per  le  attivita'  sottoposte  ad  autorizzazione  di  pubblica
sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove  l'allegata
tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce  anche  gli
effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.
                              Art. 5


                Livelli ulteriori di semplificazione

  1. Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nel  disciplinare  i  regimi
amministrativi di  loro  competenza,  fermi  restando  i  livelli  di
semplificazione e le garanzie  assicurate  ai  privati  dal  presente
decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
                              Art. 6


                        Disposizioni finali

  1. L'articolo 126 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  e'
abrogato.
  2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle  disposizioni  del
presente decreto entro il 30 giugno 2017.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016

                            MATTARELLA


                                Padoan,  il  Ministro  supplente  ex
                                articolo 8, comma 2, della  legge  23
                                agosto 1988, n. 400

                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione  e    la    pubblica
                                amministrazione

                                Alfano, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                            Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

riferimento id:37837

Data: 2016-12-15 06:39:17

Re:SCIA 2 (elenco delle procedure) - Dlgs 222/2016 in vigore dal 11 dicembre

[size=18pt][color=red][b]SEGNALIAMO QUESTO APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELL'ABROGAZIONE DELLE NORME SULLA SCIA PER LA VENDITA DI COSE ANTICHE E/O USATE[/b][/color][/size]


Il  d.lgs. 222/2016 all'art. 6 ha sancito l'abrogazione dell'art.126 del TULPS a far data dalla sua entrata in vigore (11.12.2016).

Pertanto  mi sembra di aver capito che non esiste più alcuna distinzione tra le cose nuove e usate, pertanto la presentazione di una SCIA per l'avvio di un'attività di vendita (esercizi di vicinato) o la richiesta di autorizzazione (per medie e/o grandi strutture di vendita) abilita indifferentemente alla vendita sia del nuovo sia dell'usato secondo la scelta dell'imprenditore.

Deve intendersi, quindi,  abrogato implicitamente anche l'art. 128 TULPS per la sola parte relativa all'obbligo della tenuta del registro per le cose antiche usate ( che a mio parere né venuta meno)  mentre resta in vigore la sola tenuta del registro per la vendita degli gli oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS.

Sono sulla strada giusta? anche perché dovrei eliminare dal Portale SUAP la modulistica relativa alla dichiarazione di vendita delle cose antiche ed usate.

Saluti, maurizio
[/quote]

PURTROPPO a mio avviso questa interpretazione, pur ragionevole e logica, non è UNIVOCA (almeno in questa fase) in assenza di precisazioni ed indicazioni ulteriori per una evidente lacuna normativa.

MOTIVAZIONI:
L'art. 126 disciplina l'adempimento amministrativo (comunicazione e presa d'atto - ieri scia) per l'avvio dell'attività di commercio di cose antiche o usate.
L'art. 128 disciplina invece un diverso onere, che è quello della registrazione delle operazioni effettuatesia dagli esercenti ai sensi dell'art. 126 che da quelli dell'art. 127.
Purtroppo la formulazione letterale dell'art. 128 (vedi sotto) non può univocamente portare a ritenere questa disposizione sia "strettamente correlata" all'art. 126. Il legislatore ben avrebbe potuto prevedere l'abrogazione di entrambe le norme .... mentre ha formalmente richiamato il solo art. 126.
A sostegno della tesi circa la permanenza dell'obbligo del REGISTRO si può citare il R.D. 06/05/1940, n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza. Art. 247 [i]Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, [color=red][b]le disposizioni degli articoli 126 e 128[/b][/color] della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.[/i]
Il legislatore, come si vede, tiene distinte le due disposizioni e le richiama separatamente.

Anche lo stesso [b]TULPS [/b]nell'[b]art. 17 bis[/b] tiene distinte le VIOLAZIONI dell'art. 126 da quelle dell'art. 128:
[i]Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84,108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, [color=red][b]126[/b][/color], [color=red][b]128[/b][/color], 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni). (35) (36)[/i]

Segnaliamo tuttavia che alcune amministrazioni, anche importanti (vedi Comune di Milano: https://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=110) hanno subito adottato questa interpretazione. Altri Comuni stanno rivedendo la soluzione da adottare: http://www2.comune.prato.it/comefareper/economia/attivita-commerciali/archivio7_23_450_223_8.html
Alcuni per ora hanno tolto solo l'art. 126: https://www.suapdellevalli.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=TD0263&IdSU=Suap&IdPage=Mod
C'è anche chi ritiene che l'abrogazione del 126 abbia solo eliminato l'obbligo di trasmissione all'autorità di P.S. della SCIA (che comunque rimane): http://suapitalia.blogspot.it/2016/11/commercio-di-cose-antiche-o-usate.html

QUINDI AD OGGI suggeriamo di attendere nell'indicare all'interessato il venir meno dell'obbligo di tenuta del registro e di vidimazione o autovidimazione dello stesso .... vi è una LACUNA ... ma vi sono anche organi di vigilanza diversi dal Comune (Questura, Carabinieri, Polizia di Stato) che potrebbero non interpretare in senso estensivo le norme di semplificazione (NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA) .....


****************
[color=red][b]R.D. 18/06/1931, n. 773[/b][/color]
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[b]Art. 126 (art. 127 T.U. 1926) (283) (285)[/b]
[Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza. (284) ]
(283) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
(284) Sul commercio clandestino di cose antiche, vedi l'art. 706 del codice penale del 1930.
(285) Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141, vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

[b]Art. 128 (art. 129 T.U. 1926)[/b]
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. (288) (291)
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. (289) (291)
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. (290)
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. (289) (291)
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
(288) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), L. 28 novembre 2005, n. 246.
(289) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), L. 28 novembre 2005, n. 246.
(290) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963, n. 121 (G.U. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agliartt. 3 e 41 della Costituzione.
(291) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963, n. 121 (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui tali norme riguardavano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

riferimento id:37837

Data: 2017-03-20 11:21:34

Re:SCIA 2 (elenco delle procedure) - Dlgs 222/2016 in vigore dal 11 dicembre

COSE USATE - abrogato anche l'obbligo del registro (MININTERNO 2/3/2017)

L'art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall'art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Il MININTERNO ha precisato che deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornamente previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S.

Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017

http://buff.ly/2mkmQGN

riferimento id:37837

Data: 2017-04-03 06:46:31

Re:SCIA 2 (elenco delle procedure) - Dlgs 222/2016 in vigore dal 11 dicembre

MANUALE su SCIA 2 e semplificazione amministrativa dei regimi edilizi

http://buff.ly/2nQDNHT

riferimento id:37837

Data: 2017-05-04 09:24:46

Re:SCIA 2 (elenco delle procedure) - Dlgs 222/2016 in vigore dal 11 dicembre

Moduli unificati standard per attività commerciali e simili - APPROVAZIONE

Nella seduta pomeridiana del 4 maggio 2017, la Conferenza Unificata approverà tredici moduli unificati standard, più la scheda anagrafica, per altrettante attività commerciali e simili. L'intento di semplificare la vita delle imprese e degli enti è un obiettivo ancora lontano, in quanto le dimensioni dei modelli in formato .pdf e dei relativi allegati sono difficilmente gestibili a livello informatico. Il regime amministrativo dei moduli unici è dato dai decreti Scia1 (D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126), che definisce le procedure generali, e Scia2 (D.Lgs. n. 222 del 2016, che invece identifica le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione, Scia, silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

http://buff.ly/2qCgEYZ

riferimento id:37837

Data: 2017-05-07 19:49:55

Re:SCIA 2 (elenco delle procedure) - Dlgs 222/2016 in vigore dal 11 dicembre

[size=14pt]PUBBLICO SPETTACOLO: Ministero chiarisce SCIA entro 24 ore e niente CCVLPS [/size]

[color=red][b]Risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017[/b][/color] - “Legge Madia”, in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative – Quesiti in materia di regime delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo

La risoluzione "chiarisce" che non va acquisito il parere della Commissoine di vigilanza per locali sotto le 200 persone e che per gli eventi che si svolgono nelle 24 ore rimane la SCIA.

LINK: http://buff.ly/2pQSZG1

riferimento id:37837
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