Il d.lgs. 222/2016 all'art. 6 ha sancito l'abrogazione dell'art.126 del TULPS a far data dalla sua entrata in vigore (11.12.2016).
Pertanto mi sembra di aver capito che non esiste più alcuna distinzione tra le cose nuove e usate, pertanto la presentazione di una SCIA per l'avvio di un'attività di vendita (esercizi di vicinato) o la richiesta di autorizzazione (per medie e/o grandi strutture di vendita) abilita indifferentemente alla vendita sia del nuovo sia dell'usato secondo la scelta dell'imprenditore.
Deve intendersi, quindi, abrogato implicitamente anche l'art. 128 TULPS per la sola parte relativa all'obbligo della tenuta del registro per le cose antiche usate ( che a mio parere né venuta meno) mentre resta in vigore la sola tenuta del registro per la vendita degli gli oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS.
Sono sulla strada giusta? anche perché dovrei eliminare dal Portale SUAP la modulistica relativa alla dichiarazione di vendita delle cose antiche ed usate.
Saluti, maurizio
Il d.lgs. 222/2016 all'art. 6 ha sancito l'abrogazione dell'art.126 del TULPS a far data dalla sua entrata in vigore (11.12.2016).
Pertanto mi sembra di aver capito che non esiste più alcuna distinzione tra le cose nuove e usate, pertanto la presentazione di una SCIA per l'avvio di un'attività di vendita (esercizi di vicinato) o la richiesta di autorizzazione (per medie e/o grandi strutture di vendita) abilita indifferentemente alla vendita sia del nuovo sia dell'usato secondo la scelta dell'imprenditore.
Deve intendersi, quindi, abrogato implicitamente anche l'art. 128 TULPS per la sola parte relativa all'obbligo della tenuta del registro per le cose antiche usate ( che a mio parere né venuta meno) mentre resta in vigore la sola tenuta del registro per la vendita degli gli oggetti preziosi di cui all'art. 127 TULPS.
Sono sulla strada giusta? anche perché dovrei eliminare dal Portale SUAP la modulistica relativa alla dichiarazione di vendita delle cose antiche ed usate.
Saluti, maurizio
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PURTROPPO a mio avviso questa interpretazione, pur ragionevole e logica, non è UNIVOCA (almeno in questa fase) in assenza di precisazioni ed indicazioni ulteriori per una evidente lacuna normativa.
MOTIVAZIONI:
L'art. 126 disciplina l'adempimento amministrativo (comunicazione e presa d'atto - ieri scia) per l'avvio dell'attività di commercio di cose antiche o usate.
L'art. 128 disciplina invece un diverso onere, che è quello della registrazione delle operazioni effettuatesia dagli esercenti ai sensi dell'art. 126 che da quelli dell'art. 127.
Purtroppo la formulazione letterale dell'art. 128 (vedi sotto) non può univocamente portare a ritenere questa disposizione sia "strettamente correlata" all'art. 126. Il legislatore ben avrebbe potuto prevedere l'abrogazione di entrambe le norme .... mentre ha formalmente richiamato il solo art. 126.
A sostegno della tesi circa la permanenza dell'obbligo del REGISTRO si può citare il R.D. 06/05/1940, n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza. Art. 247 [i]Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, [color=red][b]le disposizioni degli articoli 126 e 128[/b][/color] della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.[/i]
Il legislatore, come si vede, tiene distinte le due disposizioni e le richiama separatamente.
Anche lo stesso [b]TULPS [/b]nell'[b]art. 17 bis[/b] tiene distinte le VIOLAZIONI dell'art. 126 da quelle dell'art. 128:
[i]Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84,108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, [color=red][b]126[/b][/color], [color=red][b]128[/b][/color], 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni). (35) (36)[/i]
Segnaliamo tuttavia che alcune amministrazioni, anche importanti (vedi Comune di Milano: https://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=110) hanno subito adottato questa interpretazione. Altri Comuni stanno rivedendo la soluzione da adottare: http://www2.comune.prato.it/comefareper/economia/attivita-commerciali/archivio7_23_450_223_8.html
Alcuni per ora hanno tolto solo l'art. 126: https://www.suapdellevalli.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=TD0263&IdSU=Suap&IdPage=Mod
C'è anche chi ritiene che l'abrogazione del 126 abbia solo eliminato l'obbligo di trasmissione all'autorità di P.S. della SCIA (che comunque rimane): http://suapitalia.blogspot.it/2016/11/commercio-di-cose-antiche-o-usate.html
QUINDI AD OGGI suggeriamo di attendere nell'indicare all'interessato il venir meno dell'obbligo di tenuta del registro e di vidimazione o autovidimazione dello stesso .... vi è una LACUNA ... ma vi sono anche organi di vigilanza diversi dal Comune (Questura, Carabinieri, Polizia di Stato) che potrebbero non interpretare in senso estensivo le norme di semplificazione (NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA) .....
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[color=red][b]R.D. 18/06/1931, n. 773[/b][/color]
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
[b]Art. 126 (art. 127 T.U. 1926) (283) (285)[/b]
[Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza. (284) ]
(283) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
(284) Sul commercio clandestino di cose antiche, vedi l'art. 706 del codice penale del 1930.
(285) Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141, vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
[b]Art. 128 (art. 129 T.U. 1926)[/b]
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. (288) (291)
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. (289) (291)
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. (290)
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. (289) (291)
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
(288) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), L. 28 novembre 2005, n. 246.
(289) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), L. 28 novembre 2005, n. 246.
(290) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963, n. 121 (G.U. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agliartt. 3 e 41 della Costituzione.
(291) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963, n. 121 (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui tali norme riguardavano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Comunque anche tenendo formalmente distinto l'obbligo del registro, si potrebbe:
far presentare la sola richiesta di apertura per l'avvio dell'attività di commercio, modello SCIA o modello istanza secondo la fattispecie, ma non la comunicazione di cui all'art.126 in quanto abrogato, far specificare che trattasi oltre che la vendita del nuovo anche della vendita dell'usato, ed in quest'ultimo caso, l'obbligo per l'impresa della tenuta del registro.
Può andar bene, in questa fase transitoria, in attesa di ulterirori approfondimenti?
Purtroppo le SCIA continuano ad arrivare e si é costretti a darle corso.
Saluti Maurizio
Comunque anche tenendo formalmente distinto l'obbligo del registro, si potrebbe:
far presentare la sola richiesta di apertura per l'avvio dell'attività di commercio, modello SCIA o modello istanza secondo la fattispecie, ma non la comunicazione di cui all'art.126 in quanto abrogato, far specificare che trattasi oltre che la vendita del nuovo anche della vendita dell'usato, ed in quest'ultimo caso, l'obbligo per l'impresa della tenuta del registro.
Può andar bene, in questa fase transitoria, in attesa di ulterirori approfondimenti?
Purtroppo le SCIA continuano ad arrivare e si é costretti a darle corso.
Saluti Maurizio
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CERTO CHE VA BENE.
Anche se ti arrivasse una scia art. 126 tulps potresti semplicemente limitarti a comunicare che la stessa deve intendersi quale richiesta di vidimazione del registro.
Per ora continua così ... e speriamo che presto arrivi un chiarimento o si consolidi l'orientamento verso la eliminazione del registro ....