Data: 2016-12-14 18:43:54

Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)

[b][size=18pt]Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (approvato il 14/12/2016)[/size][/b]

[img width=300 height=299]http://fedemo.it/wp-content/uploads/2016/03/logo-regione-toscana-580x579.jpg[/img]

La Regione Toscana ha approvato definitivamente il nuovo TESTO UNICO DEL TURISMO che abroga la L.R. 42/2000 ed altre disposizioni e detta una nuova aggiornata disciplina al settore.

La normativa riguarda anche la SHARING ECONOMY (Airbnb e simili), le LOCAZIONI TURISTICHE e per molti aspetti introduce importanti novità che approfondiremo progressivamente in questa sezione.

La VERSIONE UFFICIALE della legge regionale dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale (presumibilmente il 21 o 28 gennaio) e poi entrerà in vigore secondo quanto sarà previsto (si presume dal 1 gennaio 2017 ma potrebbe essere anche immediata o decorsi 15 giorni) .... ciò è importante perchè sono NUMEROSE le DISPOSIZIONI TRANSITORIE relative alle attività in essere.

Entro giugno 2017 giungerà il REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE a completamento del quadro normativo.

[color=red][b]IN ALLEGATO IL TESTO "UFFICIOSO" COMPLETO DI RELAZIONE[/b][/color]

riferimento id:37835

Data: 2016-12-15 12:51:20

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (approvato il 14/12/2016)

[color=red][b]NUOVO TESTO UNICO DEL TURISMO - SINTESI[/b][/color]
Premessa
La proposta di legge riscrive integralmente il Nuovo Testo unico in materia di turismo, in
sostituzione della l.r. 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
che nel corso degli anni era stata oggetto di numerose modifiche.
La legge sarà completata, dopo l'approvazione in consiglio, da un Regolamento di attuazione che
sarà emanato entro 180 giorni
Gli obiettivi principali della legge sono:
- ridisegnare la nuova governance del settore dopo lo scioglimento delle APT (2010) e la
riorganizzazione delle province a seguito della legge Del Rio (2015). In parte è stato
provveduto con la legge 25/2016 ma adesso si completa il quadro normativo
- migliorare la capacità competitiva delle strutture ricettive di tipo alberghiero attraverso una
semplificazione delle norme e un ampliamento dei servizi offerti
- chiarire ruolo e funzioni delle strutture ricettive extralberghiere per quanto concerne i B&B
e le attività non professionali
- introdurre una normativa specifica per gli affitti turistici alla luce dell'esplosione della
cosiddetta sharing economy
- aggiornare le normative in tema di agenzie di viaggio (comprese quelle online) e di
professioni turistiche con particolare attenzione alle guide turistiche
Governance
L'art.1 fissa le finalità della legge (è la prima volta che vengono indicate in modo esplicito). Le più
rilevanti sono:
- riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la
promozione e la valorizzazione del territorio;
- promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del
sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
- definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche
il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale regionale;
- favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il
sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
- favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di
informazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture;
- orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo
ambientale, economico e sociale;
L'art.2 parla espressamente di Turismo accessibile precisando che al fine di facilitare la fruizione
dell'offerta turistica da parte delle persone disabili le strutture ricettive alberghiere forniscono le
informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime. Queste informazioni saranno definite nel
Regolamento
La nuova governance prevede i seguenti compiti amministrativi per i vari livelli istituzionali:
REGIONE:
- la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del
turismo
- l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti l'offerta turistica regionale;
- le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante
l'utilizzo di piattaforme digitali;
- il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti
locali;
- l’attuazione di specifici progetti di interesse regionale
- la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE:
- accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio della città
metropolitana;
- agenzie di viaggio e turismo;
- classificazione delle strutture ricettive;
- istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni proloco;
- raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.
Queste funzioni, esclusa quella di accoglienza e informazione, competono anche ai COMUNI
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
COMUNI:
- esercizio delle strutture ricettive;
- esercizio delle attività professionali;
- accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale.
Ai comuni, inoltre, è affidata la possibilità di svolgere, in forma associata con altri comuni, le
funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale
In questo caso i comuni di ambiti territoriali contigui devono convenzionarsi fra loro per esercitare
questa funzione. Gli obblighi di questa convenzione sono i seguenti:
-  stipulare una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica per coordinare le
attività di promozione che non sono esercitabili dai comuni;
-  realizzare il collegamento con la piattaforma informatica regionale per uniformare e
sviluppare le piattaforme di turismo digitale;
-  la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di
destinazione mediante l'osservatorio turistico di destinazione. L'O.T.D. è uno strumento
tecnico, a servizio degli enti locali, orientato alla valutazione, in modo continuativo, della
sostenibilità e competitività delle attività di accoglienza territoriale. E' il luogo principale del
dialogo sociale sul territorio
La legge, inoltre, conferma che la Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso
l'Agenzia regionale di promozione turistica “Toscana Promozione Turistica” (riformata con la l.r.
22/2016).
Al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e
quelle di interesse regionale è istituita una CABINA DI REGIA del turismo composta da:
-  l'assessore regionale al turismo
-  5 rappresentanti dei comuni e un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;
-  un membro designato dalle camere di commercio
-  4 membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo
-  3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La cabina:
-  esprime parere consultivo ai fini dell'approvazione delle attività di promozione turistica
previste dal piano annuale regionale di promozione
-  esprime parere consultivo sul regolamento del presente testo unico;
-  esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla giunta regionale per la
realizzazione del prodotto turistico omogeneo;
-  raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a fenomeni di
abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di vigilanza e controllo.
-  propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di turismo.
A completamento del sistema di governance, viene introdotto il PRODOTTO TURISTICO
OMOGENEO: al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità i comuni possono
associarsi per tipologia di prodotto turistico, mediante la stipula di una convenzione. Per prodotto
turistico omogeneo s’intende l’insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono
un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica. Un
esempio potenziale di prodotto turistico è la Via Francigena.
Imprese turistiche - Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
Sono strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:
-  alberghi;
-  residenze turistico-alberghiere;
-  alberghi diffusi;
-  condhotel;
-  campeggi;
-  villaggi turistici;
-  marina resort;
-  aree di sosta;
-  parchi di vacanza.
La novità generale introdotta è stata la definizione di APERTURA STAGIONALE: per apertura
stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore
complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
Per gli ALBERGHI la novità principale è stata quella di ampliare le attività per i non alloggiati. In
particolare viene disciplinata:
-  l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
-  l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nei limiti di un esercizio di vicinato;
-  l’attività di centro benessere
Per gli ALBERGHI DIFFUSI viene introdotto un nuovo criterio per l'approvazione: essi saranno
localizzati nei centri storici e nei borghi rurali, caratterizzati da pregio-ambientale, vitalità e
vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti. Inoltre, viene abolita la
classificazione rimandando al Regolamento la definizione degli standard minimi necessari
il CONDHOTEL è stato introdotto a livello nazionale con la legge 64/2014. Manca ancora il
decreto attuativo del Mibact. Gli esercizi alberghieri aperti al pubblico potranno destinare e vendere
il 40% della superficie a unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di
cucina.
Per i CAMPEGGI superiamo la definizione di facile/difficile rimozione rinviando al rispetto delle
prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche. Inoltre permettiamo (oltre al 40% di
case mobili) di offrire tende e relativi accessori di proprietà del gestore per un ulteriore 20% delle
piazzole.
Introduciamo il MARINA RESORT (introdotto dalla legge 164/2014) cioè strutture ricettive
organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto,
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Anche in questo caso manca il
Regolamento ministeriale di attuazione
Importante la novità prevista dall'Art.31: le strutture ricettive alberghiere possono vendere
direttamente al cliente un SERVIZIO TURISTICO purché costituiscano offerta integrativa e
contestuale al soggiorno ed a condizione che essi non rappresentino una parte prevalente del valore
del servizio turistico offerto.
Imprese turistiche - Altre strutture ricettive
Il presente capo disciplina:
-  le strutture ricettive extra - alberghiere per l'ospitalità collettiva:
◦ case per ferie;
◦ ostelli per la gioventù;
◦ rifugi escursionistici;
◦ rifugi alpini;
◦ bivacchi fissi;
-  le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile- abitazione:
◦ esercizi di affittacamere;
◦ bed and breakfast;
◦ case e appartamenti per vacanze;
◦ residenze d’epoca;
-  i residence;
-  le locazioni turistiche.
Vengono maggiormente precisati i soggetti gestori delle CASE PER FERIE e OSTELLI DELLA
GIOVENTU' (soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano senza scopo di lucro per
il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative)
Ribadiamo il concetto di RIFUGI ESCURSIONISTICI: sono strutture ricettive idonee a offrire
ospitalità e ristoro ad escursionisti e siti lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza
turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti ed
imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali, religiose, sportive e ricreative. Tale categoria., ad esempio, è funzionale per l'ospitalità
lungo la Via Francigena
AFFITTACAMERE e BED & BREAKFAST: precisiamo il B&B che può essere esercitato in forma
esclusivamente imprenditoriale
Viene ribadito che CASE APPARTAMENTI VACANZE e RESIDENZE D'EPOCA sono gestiti in
forma imprenditoriale
LOCAZIONI TURISTICHE: La necessità di una regolazione è conseguenza del fatto che il
fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni inimmaginabili dovute alle nuove opportunità
offerte dalle piattaforme informatiche. Mentre, negli anni passati, la locazione turistica era
essenzialmente una integrazione al reddito familiare per chi possedeva uno o pochi appartamenti,
oggi essa rappresenta una formidabile forma di concorrenza a tutte le strutture ricettive (alberghiere
o meno). Pertanto, vengono stabiliti i parametri oltre i quali la gestione di alloggi esclusivamente
destinati a locazione turistica presenta le caratteristica di una attività professionale e non residuale.
La norma precisa che gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
-  i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
-  le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti installati ai sensi della
normativa vigente.
Inoltre, i proprietari e gli usufruttuari che intendono locare comunicano al comune dove l’alloggio è
situato:
-  il periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio, il numero delle camere e i posti letto;
-  gli arrivi e le presenze turistiche.
Stabilimenti Balneari
Non sono state apportate variazioni significative. Il problema delle concessioni non rientra nella
disciplina del testo unico del turismo ma nelle norme del Demanio Marittimo.
Ai fini di una maggiore chiarezza viene precisato che il regolamento di attuazione (entro 180 giorni)
stabilirà, in conformità alle prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare
su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva.
Agenzie di viaggio e turismo
Anche in questo caso non sono molte le variazioni introdotte. Abbiamo maggiormente definito le
attività e ridefinito l'articolo sulle polizze assicurative dopo l'abrogazione del Fondo di Garanzia
Nazionale presso il Ministero del Turismo.
Per le AGENZIE DI VIAGGIO ON-LINE è stato previsto che non sia necessario disporre di un
locale aperto al pubblico.
Norme finali
Abiamo ridefinito l'articolo che parla di contratti di lavoro precisando che si applicano i relativi
contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e
degli accordi sindacali si secondo livello.
Professioni Turistiche
Trattandosi di materia concorrente fra Stato e Regioni, si è proceduto ad una semplice
manutenzione che si è incentrata particolarmente sulle GUIDE TURISTICHE introducendo la
norma che l'esercizio della professione è consentito nell'intero territorio nazionale (art.3,della legge
97/2013), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione.
Inoltre è stato inserito il comma della stessa legge che prevede, per l'esercizio dell'attività nei siti di
particolare interesse storico, artistico o archeologico (d.m. 7 aprile 2015), il conseguimento della
specifica abilitazione.
Non si sono apportate modifiche sostanziali alle figure di ACCOMPAGNATORE TURISTICO,
GUIDA AMBIENTALE, MAESTRO DI SCI, GUIDA ALPINA
Si ricorda che le professioni sono materia concorrente Stato/Regioni. La riforma costituzionale, in
fase di giudizio referendario, prevede che tutte le materie concorrenti tornino di competenza statale.
10 ottobre 2016

riferimento id:37835

Data: 2016-12-18 07:45:16

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (approvato il 14/12/2016)

[b][size=18pt]Video presentazione delle principali novità in materia di TURISMO della Toscana[/size][/b]

[img width=285 height=300]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x395/15621920_1857202034491270_8540002047107219767_n.jpg?oh=af3a5b776d622f547edb60a8dd98589c&oe=58E16473[/img]

A cura del dott. Simone Chiarelli

[i]Registrazione del 18 dicembre 2016[/i]

[b]LINK[/b]: [b][size=18pt]https://youtu.be/-AMVl0LL7fA[/size][/b]

riferimento id:37835

Data: 2016-12-28 09:28:11

Testo unico turismo - Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

[size=18pt]Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
[color=red][b]Testo unico del sistema turistico regionale[/b][/color].[/size]
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016

[img width=300 height=116]http://www.regione.toscana.it/Toscana-theme/images/custom/logo.png[/img]

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

riferimento id:37835

Data: 2016-12-28 10:03:53

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (approvato il 14/12/2016)

Incontro di formazione
[size=14pt][color=red][b]Testo unico del sistema turistico regionale della Toscana nella Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86[/b][/color][/size]
[b]giovedì 19 gennaio 2017 ore 14,30-17,30[/b]
docente: Dott. Simone Chiarelli
Sede Omniavis – Firenze

[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p235x350/15675824_576394695903415_1307532462198913930_o.png?oh=ef30b2836176a0f2d4c2436b8160a7ff&oe=58E541A8[/img]

[size=14pt][b]PROGRAMMA e BROCHURE DI ISCRIZIONE:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38065.0[/b][/size]

riferimento id:37835

Data: 2016-12-28 16:46:40

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)

[b]FRA LE DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEL NUOVO TESTO UNICO SEGNALIAMO, relativamente agli affittacamere il DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE decorso un periodo transitorio.[/b]

[size=15pt][b]Art. 55

5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l’attività di somministrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge cessano l’attività di somministrazione con esclusione della prima colazione.[/b][/size]

riferimento id:37835

Data: 2016-12-28 16:51:01

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)

Le novità sulle [color=red][b]LOCAZIONI TURISTICHE[/b][/color]:

[size=14pt][b]Premesse[/b]:
7. Al fine di regolamentare l’ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, attualmente non soggetta all’applicazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), viene previsto, per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune condizioni, tra cui l’obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all’attività svolta e alla forma di gestione, nonché la possibilità di esercizio delle locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, anche mediante gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica;

[b]Art. 70 - Locazioni turistiche[/b]
1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all’articolo 57.
2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:
a) in forma [b]non imprenditoriale[/b] da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:
1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;
2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare;
b) in forma [b]imprenditoriale [/b]indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.
4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione turistica [b]comunicano [/b]al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al comma 4.
6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
7. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle [b]disposizioni in materia di imposta di soggiorno.[/b]
8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.[/size]

riferimento id:37835

Data: 2016-12-28 17:54:51

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)

In mancanza di una disciplina specifica il testo unico entra in vigore dopo la vacatio legis, quindi il [color=red][b]12 gennaio 2017[/b][/color].


[size=14pt][color=red][b]TITOLO V - Norme transitorie e abrogazioni[/b][/color]

[b]Art. 159 - Norme transitorie[/b]
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento resta in vigore il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. l.r. 23 marzo 2000, n. 42 ), relativamente alle parti compatibili, ed è fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 763 (LR 35/2000 - PRSE 2007-2010 - Progetto Speciale di Interesse Regionale Toscana Turistica & Competitiva) e da quelle conseguenti.

[b]Art. 160 - Abrogazioni[/b]
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
b) la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”);
c) l’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007);
d) gli articoli da 71 a 77 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);
e) la legge regionale 11 dicembre 2012, n. 74 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
f) la legge regionale 7 maggio 2013, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”);
g) la legge regionale 27 novembre 2013, n. 71 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso);
h) gli articoli da 1 a 84 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 ).[/size]

riferimento id:37835

Data: 2017-01-11 07:57:11

Avviso Tecnico di errori materiali.

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 86 Testo unico del sistema turistico regionale. (Pubblicata sul B.U. n. 86 del 28.12.2016, Parte prima).

[color=red][size=14pt][b]Avviso Tecnico di errori materiali.[/b][/size][/color]

Con riferimento alla legge regionale 20 dicembre
2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale),
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,
n. 57, Parte prima, del 28 dicembre 2016, si segnala che,
a causa di errori materiali, i sotto elencati punti del testo
debbono essere letti come appresso specificato:

Art. 3, comma 1, lettera r): in luogo di «articolo 104»
leggasi «articolo 105»;
Art. 3, comma 1, lettera s): in luogo di «articolo 115»
leggasi «articolo 116»;
Art. 3, comma 1, lettera t): in luogo di «articolo 121»
leggasi «articolo 122»;
Art. 3, comma 1, lettera u): in luogo di «articolo 122»
leggasi «articolo 123»;
Art. 8, comma 3: in luogo di «con regolamento»
leggasi «con il regolamento»;
Art. 86, comma 1: in luogo di «euro 1.500,000»,
leggasi «euro 1.500,00»;
Art. 105 comma 1, lettera a), numero 2: in luogo di
«con regolamento» leggasi «con il regolamento»;
Art. 105, comma 1, lettera b): in luogo di «all’articolo
106», leggasi «all’articolo 107»;
Art. 108, comma 1: in luogo di «all’articolo 106»,
leggasi «all’articolo 107»;
Art. 109, comma 1: in luogo di «all’articolo 106»,
leggasi «all’articolo 107»;
Art. 112, comma 2, lettera a), in luogo di «105»
leggasi «106» in entrambe le occorrenze;
Art. 112, comma 2, lettera b), in luogo di «all’articolo
109» leggasi «all’articolo 110»;
Art. 112, comma 3, lettera a), in luogo di «dell’articolo
109» leggasi «dell’articolo 110»;
Art. 115, comma 1, lettera a): in luogo di «articolo
115» leggasi «articolo 116»;
Art. 118, comma 1: in luogo di «all’articolo 116»
leggasi «all’articolo 117»;
Art. 120, comma 2: in luogo di «all’articolo 118»
leggasi «all’articolo 119»;
Art. 120, comma 3: in luogo di «dell’articolo 118»
leggasi «dell’articolo 119»;
Art. 123, comma 1, lettera a): in luogo di «all’articolo
124» leggasi «all’articolo 125»;
Art. 123, comma 1, lettera b): in luogo di «all’articolo
124» leggasi «all’articolo 125»;
Art. 124, comma 1: in luogo di «all’articolo 145»
leggasi «all’articolo 146»;
Art. 124, comma 2: in luogo di «dell’all’articolo»
leggasi «dell’articolo»;
Art. 124, comma 3: in luogo di «all’articolo 122»
leggasi «all’articolo 123»;
Art. 126, comma 1: in luogo di «articoli 123, comma
4, e 124» leggasi «articoli 124, comma 4, e 125»;
Art. 129, comma 2: in luogo di «all’articolo 127»
leggasi «all’articolo 128»;
Art. 129, comma 3: in luogo di «dell’articolo 127»
leggasi «dell’articolo 128»;
Art. 132, comma 2: in luogo di «all’articolo 137»
leggasi «all’articolo 138» e in luogo di «dall’articolo
141» leggasi «dall’articolo 142»;
Art. 132, comma 4: in luogo di «all’articolo 132»
leggasi «all’articolo 133» e in luogo di «all’articolo 133»
leggasi «all’articolo 134»;
Art. 133, comma 1, lettera d): in luogo di «all’articolo
133» leggasi «all’articolo 134»;
Art. 133, comma 2: in luogo di «all’articolo 137»
leggasi «all’articolo 138»;
Art. 134, comma 6: in luogo di «all’articolo 132»
leggasi «all’articolo 133»;
Art. 135, comma 1: in luogo di «all’articolo 133»
leggasi «all’articolo 134»;
Art. 136, comma 2: in luogo di «all’articolo 132»
leggasi «all’articolo 133»;
Art. 136, comma 7: in luogo di «all’articolo 132»
leggasi «all’articolo 133»;
Art. 138, comma 4, lettera d): in luogo di «articoli
133 e 134» leggasi «articoli 134 e 135»;
Art. 139, comma 1: in luogo di «all’articolo 130»
leggasi «all’articolo 131»;
Art. 143, comma 1, lettera a): in luogo di «all’articolo
131» leggasi «all’articolo 132»;
Art. 143, comma 1, lettera b): in luogo di «all’articolo
135» leggasi «all’articolo 136»;
Art. 143, comma 2: in luogo di «dell’articolo 139»
leggasi «dell’articolo 140»;
Art. 143, comma 3, lettera a): in luogo di «dell’articolo
135» leggasi «dell’articolo 136»;
Art. 143, comma 3, lettera b): in luogo di «l’articolo
139» leggasi «l’articolo 140»;
Art. 145, comma 5: in luogo di «all’articolo 145»
leggasi «all’articolo 146»;
Art. 146, comma 2: in luogo di «all’articolo 150»
leggasi «all’articolo 151» e in luogo di «dall’articolo
154» leggasi «dall’articolo 155»;
Art. 146, comma 4: in luogo di «all’articolo 146»
leggasi «all’articolo 147» e in luogo di «all’articolo 147»
leggasi «all’articolo 148»;
Art. 146, comma 5: in luogo di «all’articolo 146»
leggasi «all’articolo 147»;
Art. 147, comma 1, lettera e): in luogo di «all’articolo
147» leggasi «all’articolo 148»;
Art. 148, comma 4: in luogo di «all’articolo 150»
leggasi «all’articolo 151»;
Art. 149, comma 1: in luogo di «all’articolo 147»
leggasi «all’articolo 148»;
Art. 150, comma 2: in luogo di «all’articolo 150»
leggasi «all’articolo 151» e in luogo di «all’articolo 146»
leggasi «all’articolo 147»;
Art. 156, comma 1: in luogo di «all’articolo 145»
leggasi «all’articolo 146»;
Art. 156, comma 2: in luogo di «dell’articolo 152»
leggasi «dell’articolo 153»;
Art. 156, comma 3: in luogo di «dell’articolo 152»
leggasi «dell’articolo 153».
D’ordine del Presidente
Il funzionario PO
Alessandro Tonarelli

11.1.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

riferimento id:37835

Data: 2017-01-13 12:16:25

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)

Buongiorno, dalla lettura della parte relativa alle locazioni turistiche (art.70) io rientro nella casistica "destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate". Leggo che si deve comunicare al comune la forma, nel mio caso non imprenditoriale, di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, ma dove si legge questa modalità? E' forse la presentazione della SCIA che mi trovo nella parte delle sanzioni (Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00)? Per quanto riguarda poi la tassa di soggiorno a questo punto non rileva più la delibera del singolo comune, ma tutti ne sono soggetti (Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno). Grazie per la risposta che vorrete dare in merito.

riferimento id:37835

Data: 2017-01-13 13:53:36

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)


Buongiorno, dalla lettura della parte relativa alle locazioni turistiche (art.70) io rientro nella casistica "destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate". Leggo che si deve comunicare al comune la forma, nel mio caso non imprenditoriale, di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, ma dove si legge questa modalità? E' forse la presentazione della SCIA che mi trovo nella parte delle sanzioni (Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00)? Per quanto riguarda poi la tassa di soggiorno a questo punto non rileva più la delibera del singolo comune, ma tutti ne sono soggetti (Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno). Grazie per la risposta che vorrete dare in merito.
[/quote]

PREMESSA: non è ancora decorso il termine per l'impugnativa della legge regionale da parte del Governo che, proprio per questi profili, potrebbe  avere elementi per ritenerla invasiva delle proprie competenze.

IN OGNI CASO, anche se impugnata la norma entra in vigore e:
1) contiene la citata disciplina sull'obbligo della comunicazione
2) la comunicazione del comma 4 NON è la scia prevista per le altre attività
3) quindi occorre attendere la delibera di giunta regionale
4) anche se rimane la mancata previsione della sanzione per avvio dell'attività in assenza di comunicazione
5) l'imposta di soggiorno trova automaticamente applicazione anche senza delibera (COMUNQUE NECESSARIA in generale per definire le modalità di calcolo e pagamento) .... quindi anche se formalmente non occorre, DI FATTO sarà necessaria.

[b]
Art. 70
Locazioni turistiche[/b]
1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all’articolo 57.
2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:
a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:
1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;
2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare;
b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.
4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al comma 4.
6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
7. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.
8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

riferimento id:37835

Data: 2017-01-13 13:53:42

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)

Segnaliamo:

[color=blue][b]Testo unico del sistema turistico regionale della Toscana nella Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
giovedì 26 GENNAIO 2017 ore 9,30-13,30
docente: Dott. Mario Maccantelli
POGGIBONSI (SI) - c/o i locali dell'Ex Tribunale - Via Volta n. 55
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38254.0[/b][/color]


[color=maroon][b]Testo unico del sistema turistico regionale della Toscana nella Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
giovedì 19 gennaio 2017 ore 14,30-17,30
docente: Dott. Simone Chiarelli
Sede Omniavis – Firenze
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38065.0[/b][/color]

riferimento id:37835

Data: 2017-01-15 08:39:33

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)

[size=14pt]TESTO AGGIORNATO della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale" a seguito dell'Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. Del 11 gennaio 2017, n. 1 , parte prima.[/size]

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016-12-20;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

riferimento id:37835

Data: 2017-02-24 16:44:34

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)

Governo impugna il Testo Unico sul Turismo della Toscana (23/2/2017)

[b]Testo unico del sistema turistico regionale. (20-12-2016)
Regione: Toscana
Estremi: Legge n.86 del 20-12-2016
Bur: n.57 del 28-12-2016
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del:  23-2-2017 / Impugnata[/b]

La legge regionale, recante “Testo unico del sistema turistico regionale” è censurabile relativamente alle disciplina delle “locazioni turistiche” contenute nell’art. 70, che risulta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all’articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione. Inoltre, è censurabile relativamente all’articolo 122, che definisce l’attività di guida ambientale, istituendo una nuova professione in violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

[b]L’articolo 70 della legge regionale definisce le [color=red]locazioni turistiche[/color], così recitando: [/b]
«1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per vacanze di cui all'articolo 57.
2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:
a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:
1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;
2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell'anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare;
b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.
4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell'attività e le informazioni relative all'attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al comma 4.
6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
7. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.
8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.”

Tale disposizione dunque definisce le «locazioni turistiche» e le attività svolta «in forma imprenditoriale», pone obblighi d'informazione a carico del gestore e prevede sanzioni per «coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni» di cui all'art. 70, per coloro che «esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o informa indiretta, in assenza dei requisiti».

La locazione turistica è introdotta nel nostro ordinamento civile dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998, che nel disciplinare la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ha stabilito quali articoli della legge stessa fossero applicabili anche agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche e quali articoli, invece, non dovessero trovare applicazione relativamente a detti alloggi. Anche il Codice del Turismo, d.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, si è occupato di locazione turistica dedicando il Capo II alle Locazioni Turistiche e stabilendo, all’articolo 53 che: "Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione".
Pertanto, per il combinato disposto delle citate norme contenute nell'art. 1 della legge n. 431/1998 e nell'art. 53 del D.Lgs n. 79/2011, al contratto di locazione di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche si applicano le disposizioni del codice civile e quindi gli articoli 1571 e seguenti.

Seppure alle Regioni, ai sensi dell’articolo 117 comma quarto della Costituzione, sia riconoscibile potestà legislativa esclusiva in materia di turismo, è indubbio che la disciplina dei singoli contratti, e quindi anche del contratto di locazione, è di competenza dello Stato in quanto riconducibile alla materia ordinamento civile di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, così come è di competenza esclusiva dello Stato lo stabilire quando un insieme di beni possa essere considerato un'azienda (art. 2555 c.c.) e quando l'attività economica esercitata da un determinato soggetto possa essere considerata una attività di impresa. Di conseguenza, la disposizione regionale che stabilisce quando la mera locazione di un appartamento debba ritenersi organizzata in forma di impresa contrasta con l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

[b]Alla luce di detti principi si consideri quanto previsto dall'art. 70 comma 1 della legge regionale in esame, che individua la definizione di "locazione turistica" ("sono locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari") sovrapponendosi al codice del turismo. Si consideri, inoltre, il comma 2, che presume il carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui siano destinati alla locazione turistica più di due alloggi e nel caso in cui siano effettuate più di ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare e vieta, al ricorrere di tali presupposti, l’esercizio in forma non imprenditoriale di tali locazioni (comma 9). [/b]

La definizione della locazione turistica «in forma imprenditoriale» effettuata dalla norma, basata sul numero degli alloggi locati e delle comunicazioni di locazione turistica inviate al Comune nel corso dell'anno solare, invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile. L’art. 2082 del codice civile, espressione di tale competenza esclusiva statale, infatti, definisce l’imprenditore come «chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». Tale definizione è data in via generale e con riferimento all'intero territorio nazionale, con la conseguenza che risulta di per sé in contrasto con la competenza statale in materia di ordinamento civile anche solo la mera pretesa della Regione di dare una propria definizione di attività d'impresa. Inoltre, l'art. 70 contrasta con l’articolo 2082 c.c. in quanto pone l'accento sul numero degli immobili locati e sul numero di comunicazioni di locazione turistica nell'anno solare, senza che tali elementi siano di per sé indicativi del fatto che quella di cui si discute sia un'attività economica svolta «professionalmente» e in maniera «organizzata».

[color=red][b]Per le stesse ragioni e di conseguenza sono incostituzionali anche le sanzioni previste dallo stesso art. 70. [/b][/color]

L’articolo 70 presenta profili di incostituzionalità anche per il fatto che la materia disciplinata dalla Regione Toscana, ancorché riguardante un intreccio di competenze sia regionali sia statali, per la novità e la delicatezza del tema trattato – attualmente all’esame del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo anche in vista di una possibile definizione di una disciplina generale “quadro” diretta a stabilire principi fondamentali - non può essere allo stato attuale regolata singolarmente da ciascuna regione, pena la precostituzione di un panorama inevitabilmente eterogeneo e diversificato sul territorio regionale, con impatti negativi su materie e istituti, quali la locazione, il comodato d’uso, l’impresa turistica-recettiva e i relativi ambiti di concorrenza e di mercato, appartenenti alla competenza legislativa statale.

È altresì incostituzionale l’articolo 122, che definisce l’attività di [b]guida ambientale[/b], con ciò ledendo la competenza statale ad individuare nuove figure professionali, anche nel settore turistico (art. 117, terzo comma, Cost.). Come reiteratamente affermato dalla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l’individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato (sentenze n. 117/2015; n. 98/2013; n. 138/2009; n. 93/2008). Tale asserzione è stata formulata anche con specifico riguardo alle professioni turistiche e nel periodo successivo all’entrata in vigore del codice del turismo (d.lgs. n. 79/2011), il cui articolo 6 contiene una definizione generale di professione turistica. Infatti, l’enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus individuato dalla legge statale, è preclusa al legislatore regionale (sent. n. 328/2009). Il profilo di incostituzionalità si estende alle disposizioni regionali conseguenti e connesse e segnatamente all’articolo 123, che disciplina i requisiti (titolo di studio e abilitazione all’esercizio della professione) e gli obblighi per l’esercizio della professione di guida ambientale (la stipulazione di una polizza assicurativa), prevendendo l’invio di una SCIA in via telematica.

Per i motivi sopra evidenziati, le disposizioni regionali sopra indicate presentano profili di illegittimità costituzionale e devono essere impugnate ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

riferimento id:37835

Data: 2017-06-09 12:30:05

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)

MARINA RESORT - delibera regionale per l'avvio dell'attività con SCIA

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40555.0

riferimento id:37835

Data: 2017-10-25 09:22:37

Re:Testo unico in materia di turismo della TOSCANA (Bollettino del 28/12/2016)

Affittacamere e B&B - modifiche con la L.R. 17/10/2017 della Toscana

https://buff.ly/2yHSyTv

riferimento id:37835
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