Considerato che il battitore non può essere titolare di concessione pluriennale, può avere una concessione annuale o no? Se l'occupazione di suolo ha una durata la concessione è meno onerosa, lo è di più se la concessione non è duratura. Il battitore potrebbe pagare una quota fissa, per l'occupazione, come avviene per gli spuntisti?
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Considerato che il battitore non può essere titolare di concessione pluriennale, può avere una concessione annuale o no? Se l'occupazione di suolo ha una durata la concessione è meno onerosa, lo è di più se la concessione non è duratura. Il battitore potrebbe pagare una quota fissa, per l'occupazione, come avviene per gli spuntisti?
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[color=red]La disciplina del battitore, tipica della normativa della LOMBARDIA, prevede l'introduzione di un POSTEGGIO JOLLY, sottratto all'assegnazione pluriennale, e rimesso ad una turnazione programmata fra determinati soggetti. Una sorta di SPUNTA AUTOMATICA.
Il battitore NON è titolare di nessuna concessione, nè pluriennale nè annuale nè temporanea. Il Battitore è operatore itinerante iscritto nell'elenco per la turnazione.
Si ritiene che il Comune abbia 2 possibilità di disciplina, per quanto attiene agli oneri di suolo pubblico:
1) chi monta paga (quindi il battitore, al momento del suo turno, paga il suolo pubblico per la singola giornata in cui monta)
2) SUOLO RIPARTITO: il Comune ripartisce su tutti gli iscritti alla turnazione il compenso previsto per il suolo pubblico (ed eventuale tari) a prescindere da chi monta
Esiste una terza soluzione ma sconsigliata: un MIX delle prime due. Si paga una quota fissa + un tot quando si monta.
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L.R. 6/2010
Art. 26. (Attività con il sistema del battitore)
1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.
3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività.
4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.
5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.
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Delib.G.R. 27/06/2016, n. 10/5345
Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 25 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003.
3.2.8 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore
1. Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore vengono riservati i posteggi nei mercati e nelle fiere secondo quanto previsto dall'articolo 26 della L.R. 6/2010. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma di turnazione concordato con il comune.