Data: 2016-12-14 10:44:20

Necessità marca da bollo

Un cittadino ha presentato richiesta di attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 20 , c. 2, lett.b), della L.R. 65/2014 ed il tecnico sostiene che"... trattandosi di SCIA (???) la SCIA non è mai soggetta a tributi erariali" e quindi non vi è l'obbligo della marca da bollo. E' sin troppo evidente che ove le opere sono già state eseguite (dichiarate ante 1994) non si può essere all'interno del procedimento di SCIA, ma la richiesta è riconducibile unicamente ad attestazione di conformità in sanatoria, per la quale, a vostro parere, l'istanza necessita di apposizione di marca da bollo da euro 16,00?. Grazie

riferimento id:37824

Data: 2016-12-14 11:18:57

Re:Necessità marca da bollo


Un cittadino ha presentato richiesta di attestazione di conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 20 , c. 2, lett.b), della L.R. 65/2014 ed il tecnico sostiene che"... trattandosi di SCIA (???) la SCIA non è mai soggetta a tributi erariali" e quindi non vi è l'obbligo della marca da bollo. E' sin troppo evidente che ove le opere sono già state eseguite (dichiarate ante 1994) non si può essere all'interno del procedimento di SCIA, ma la richiesta è riconducibile unicamente ad attestazione di conformità in sanatoria, per la quale, a vostro parere, l'istanza necessita di apposizione di marca da bollo da euro 16,00?. Grazie
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PREMESSA: a prescindere dall'applicabilità dell'imposta di bollo l'stanza va istruita senza sospendera (ricordiamo che il bollo comporta un onere di mera regolarizzazione che non incide sul procedimento).

Ciò detto l'imposta di bollo trova applicazione su tutte le RICHIESTE DI ATTI alla P.A. (e sui relativi atti rilasciati).
L'attestazione di conformità è procedura che rientra nel campo di applicazione sopra descritto e quindi la relativa richiesta e l'atto finale sono soggetti all'IMPOSTA DI BOLLO da 16,00 euro.

[b]Approfondimenti[/b]
[b]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31774.0[/b]

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Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
Norme per il governo del territorio.

Art. 209
- Accertamento di conformità
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di SCIA o in difformità da essa, l’avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l’attestazione di conformità rilasciati dal comune in sanatoria quando l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda. L’istanza di sanatoria può essere proposta:
a) per le fattispecie di cui all’articolo 196, fino alla notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, di cui al comma 4 del medesimo articolo;
b) per le fattispecie di cui all’articolo 199 e 206, fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive. In ipotesi di applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessa in pristino, anche ad avvenuto pagamento della sanzione irrogata dal comune, purché in presenza dei presupposti di cui al presente comma;
c) per le fattispecie di cui all’articolo 200, comma 1, anche ad avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dal comune.
2. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, all’istanza di sanatoria consegue:
a) il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per gli interventi ed opere di cui all’articolo 134, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 135, comma 2, lettere d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 ;
b) il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria per gli interventi ed opere previsti dall’articolo 135, diversi da quelli di cui alla lettera a).
3. Alle istanze di sanatoria di cui al comma 1, si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. L’istanza di sanatoria deve essere corredata di tutta la documentazione di cui agli articoli 142 e 145 necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune.
4. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta.
5. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.
6. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma determinata dal comune stesso, da euro 516,00 a euro 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell’abuso.
7. Il rilascio del permesso di costruire o dell’attestazione di conformità in sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.
8. Il rilascio del permesso di costruire o dell’attestazione di conformità in sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, è consentito esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del Codice medesimo.

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