[color=red][b]Cass. Sez. III n. 48576 del 17 novembre 2016 (Ud 13 lug 2016)[/b][/color]
Pres. Andreazza Est. Renoldi Ric. Parisi
Acque.Qualificazione dei reflui
[b]Rientrano tra i reflui industriali tutti quelli derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del D.Lgs. n. 156/2006, il cui scarico è invece presidiato dalla mera sanzione amministrativa ex art. 133, comma 2, del predetto decreto. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi a condizione che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche e ciò indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento. Dunque, per determinare le acque che derivano dalle attività produttive occorre procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica[/b]
http://www.lexambiente.com/materie/acque/159-cassazione-penale159/12536-acque-qualificazione-dei-reflui.html