Salve un hobbista espositore arte ingegno di creazioni realizzate in materiale PLA (MATERIALE NATURALE DERIVATO DAL MAIS, 100% biodegradabile e biocompostabile, la plastica del futuro), disegnate su tavola grafica, digitalizzate e stampate con stampante 3d, sarebbe interessato a partecipare ad iniziative culturali, feste, sagre ecc. ai fini della normativa regionale può partecipare?
Inoltre un produttore agricolo che attualmente occupa un posteggio fuori mercato, che con il nuovo piano del commercio verrà soppresso per motivi di sicurezza e viabilità, ha chiesto di vendere i prodotti della sua azienda (in Sicilia) su un terreno privato. Ai fini normativi lui può vendere i suoi prodotti, in area privata, solo all'interno della sua azienda, giusto? In attesa di riscontro, saluto
Salve un hobbista espositore arte ingegno di creazioni realizzate in materiale PLA (MATERIALE NATURALE DERIVATO DAL MAIS, 100% biodegradabile e biocompostabile, la plastica del futuro), disegnate su tavola grafica, digitalizzate e stampate con stampante 3d, sarebbe interessato a partecipare ad iniziative culturali, feste, sagre ecc. ai fini della normativa regionale può partecipare?
[color=red]DIPENDE DAL COMUNE.
I mercati di operatori non professionali NON RICADONO nella disciplina sul commercio e le relative concessioni sono disciplinate dal COMUNE o nel regolamento o con specifica delibera prevedendo criteri, vincoli e requisiti.
MOLTI COMUNI prevedono specifici mercatini ... FATTIBILE.
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Inoltre un produttore agricolo che attualmente occupa un posteggio fuori mercato, che con il nuovo piano del commercio verrà soppresso per motivi di sicurezza e viabilità, ha chiesto di vendere i prodotti della sua azienda (in Sicilia) su un terreno privato. Ai fini normativi lui può vendere i suoi prodotti, in area privata, solo all'interno della sua azienda, giusto? In attesa di riscontro, saluto
[color=red]Certo, ai sensi del Dlgs 228/2001 l'imprenditore agricolo iscritto nel registro imprese come tale (QUINDI NON TUTTI I PRODUTTORI AGRICOLI) possono vendere in qualsiasi area di cui abbiano disponibilità ... quindi anche su terreni privati diversi da quelli dell'azienda agricola.
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Testo in vigore dal: 21-8-2013 Art. 4 Esercizio dell'attivita' di vendita 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. ((Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita')). 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. ((4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione)). 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. ((8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario)). ((8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati)).
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Quindi per la vendita al dettaglio in area privata aperta al pubblico, il produttore deve inviare comunicazione al Comune ove intende esercitare l'attività, allegando l'atto tra privati dimostrando la disponibilità dell'area stessa?
riferimento id:37807E' libera se l'area è nella disponibilità giuridica dell'azienda. La disponibilità giuridica può essere resa con dichiarazione sostitutiva
vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35956.msg68395#msg68395