Data: 2011-03-01 10:29:03

Vendita all'ingrosso farmaci per uso umano

Ciao Simone, mi hanno chiesto come ottenere l'autorizzazione per il commercio all'ingrosso dei farmaci per uso umano...sinceramente non ne so niente, puoi darmi qualche delucidazione?
Grazie

riferimento id:378

Data: 2011-03-01 17:01:00

Re: Vendita all'ingrosso farmaci per uso umano

La normativa di riferimento è il D.Lgs 219/2006. Io ho da poco rilasciato una autorizzazione simile, che allego.
Saluti.

riferimento id:378

Data: 2011-03-02 08:59:15

Re: Vendita all'ingrosso farmaci per uso umano

Grazie mille!!  :D

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Data: 2011-03-23 10:33:46

Re: Vendita all'ingrosso farmaci per uso umano

Anch'io sto istruendo una domanda di vendita all'ingrosso di farmaci. Volevo sapere se è soggetta a silenzio assenso e, in caso positivo qual è il termine.  ???
Saluti

riferimento id:378

Data: 2011-03-23 14:04:56

Re: Vendita all'ingrosso farmaci per uso umano


Anch'io sto istruendo una domanda di vendita all'ingrosso di farmaci. Volevo sapere se è soggetta a silenzio assenso e, in caso positivo qual è il termine.  ???
Saluti
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Non si applica il silenzio assenso in quanto la materia sanitaria è esclusa dalla generale applicazione dell'art. 20 della legge 241/1990 e la normativa di settore non prevede un silenzio-assenso specifico.

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Testo in vigore dal: 6-10-2010
Art. 20 Silenzio assenso
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. (11) ((5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)). [/color]

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