Data: 2016-12-12 10:43:02

Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea (TOSCANA)

[color=red][size=14pt][b]LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 82 - Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea.[/b][/size][/color]

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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Istituzione del Premio regionale di architettura
contemporanea
Art. 2 - Protocollo d’intesa per la defi nizione delle
caratteristiche e delle modalità organizzative del premio
Art. 3 - Norma fi nanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costi tuzione;
Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere b), f),
i), n), o), r) ed u), e l’articolo 11 dello Statuto;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale).
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale con la mozione 6 aprile 2016,
n. 220, ha riconosciuto nell’architettura un elemento
determinante di trasformazione del territorio;
2. Con la mozione 220/2016 il Consiglio regionale
si è quindi impegnato ad istituire un premio regionale
a cadenza biennale che miri, al contempo, a perseguire
la valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel
settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la
diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d’innovazione
ambientale e civile ed il perseguimento degli obiettivi
dettati dalla normativa urbanistica regionale. Tali
fi nalità sono da raggiungere tramite la valorizzazione
dei principali attori dell’architettura, quali il progettista,
il committente e l’impresa, nonché per mezzo della
promozione dell’architettura come arte sociale, cui la
società tutta partecipa e nella quale l’intera società si
rappresenta;
3. Valutata la necessità di procedere in tempi brevi alla
costituzione del comitato organizzatore, così da porre le
condizioni per la realizzazione del premio entro il primo
semestre 2017, si prevede l’entrata in vigore della presente
legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
Istituzione del Premio regionale di
architettura contemporanea
1. Il Consiglio regionale, nel riconoscimento dell’architettura
come elemento determinante di trasformazione
del territorio, istituisce un premio regionale, a cadenza
biennale, denominato Premio regionale di architettura
contemporanea.
2. Il Premio mira, al contempo, a perseguire la
valorizzazione delle migliori esperienze presenti nel
settore e a promuovere la qualità architettonica, nonché la
diffusione e lo sviluppo di buone pratiche d’innovazione
ambientale e civile e il perseguimento degli obiettivi
dettati dalla normativa urbanistica regionale. Le fi nalità
del Premio sono perseguite tramite la valorizzazione
dei principali attori dell’architettura, quali il progettista,
il committente e l’impresa, quindi, per mezzo della
promozione dell’architettura come arte sociale a cui la
società tutta partecipa e nella quale l’intera società si
rappresenta.
Art. 2
Protocollo d’intesa per la defi nizione delle
caratteristiche e delle modalità organizzative del premio
1. L’Uffi cio di presidenza, nell’ottica della massima
valorizzazione dell’iniziativa di cui all’articolo 1,
procede alla stipula di apposito protocollo d’intesa per la
costituzione di un comitato organizzatore del Premio con
gli ordini degli architetti e gli altri soggetti rappresentativi
delle professioni.
2. Il protocollo di cui al comma 1, è volto alla regolamentazione
dei seguenti aspetti.
a) defi nizione puntuale delle caratteristiche del
Premio;
b) indicazione dei compiti del comitato promotore;
c) defi nizione delle modalità organizzative e di
fi nanziamento;
d) regolamentazione degli obblighi e degli apporti
di carattere fi nanziario e organizzativo dei soggetti promotori
e sostenitori;
e) requisiti di partecipazione delle opere candidate, con
espressa indicazione delle condizioni di incandidabilità.
Art. 3
Norma fi nanziaria
1. Per la copertura degli oneri fi nanziari derivanti dalla
presente legge, si fa fronte con il bilancio di previsione
del Consiglio regionale 2016 - 2018, nel modo seguente:
a) annualità 2017 per l’importo di euro 30.000,00
con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi ed
accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti”;
b) annualità 2018 per l’importo di euro 25.000,00
con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi ed
accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1
“Spese correnti”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione
della presente legge per le annualità successive si
provvede con deliberazione del Consiglio regionale che
approva il bilancio di previsione.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della
Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
ROSSI
Firenze, 28 novembre 2016
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 23.11.2016.

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