Conversione del DL 193/2016: proroghe per la riscossione degli enti locali a mezzo Equitalia
APPROFONDIMENTO: http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000167448
[color=red][b]Artt. 12 e 12-bis, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (G.U. 24 ottobre 2016, n. 249)[/b][/color]
D.L. 22/10/2016, n. 193
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2016, n. 249.
Art. 12. Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza
In vigore dal 3 dicembre 2016
1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.
2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. (51)
2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale». (52)
(51) Comma così modificato dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225.
(52) Comma aggiunto dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225.
Art. 12-bis. Misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2008 in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune regioni (53)
In vigore dal 3 dicembre 2016
1. Al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per le predette finalità sono destinate alla realizzazione di specifiche iniziative per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio. L'assegnazione delle risorse è disposta, nei limiti dei versamenti effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli ex Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1º giugno 2009, nn. 3776 e 3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009.
2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute nelle medesime contabilità speciali per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
(53) Articolo inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225.
[color=red][b]Art. 1, L. 1° dicembre 2016, n. 225 (G.U. del 2 dicembre 2016, s.o. n. 53)[/b][/color]
L. 01/12/2016, n. 225
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 dicembre 2016, n. 282, S.O.
Art. 1.
In vigore dal 3 dicembre 2016
1. Il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.