Data: 2012-02-27 11:57:18

direttore tecnico

un centro estetico (srl) all'apertura dell'attività (anno 2010) ha nominato un preposto (direttore tecnico).
Giorni fa si è presentato il "direttore tecnico" del centro estetico e mi ha comunicato che è venuta a conoscenza a seguito di una verifica in cciaa di essere ancora il dir. tecnico pur non essendo più dipendente del centro estetico in questione da oltre un anno.
Ora io come mi devo comportare ? il centro estetico va sanzionato visto che non mi ha comunicato nulla?

Grazie



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Data: 2012-02-27 13:10:50

Re:direttore tecnico

Dovresti fare la segnalzione alla polizia locale.
Naturalmente va verificato se il centro estetico esercita in assenza di direttore tecnico, ovvero di persona qualificata, oppure se la società ha semplicemente omesso di segnalare la modifica della persona titolare dei requisiti. Nel primo caso si applica la sanzione indicata dall'art. 12, comma 1, della legge 1/90 altrimenti o ci si avvale di un eventuale regolamento comunale oppure si invita il titolare ad effettuare la segnalazione con scia mod. B + scheda 3.

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Data: 2012-08-17 13:58:39

Re:direttore tecnico

Salve, mi ri-allaccio a questo topic ponendovi questo caso.
- Nel 2009, momento d'inizio atticvità come SNC non era necessario il direttore tecnico per l'apertura di un centro massaggi.
- A gennaio 2011 si è passati da SNC a SAS in quanto uno dei 2 soci (50%+50%) ha preferito cedere le sue quote.
  Restando la Partita IVA la medesima, per errore, non si è avvisato il comune comuicando il subentro.

Ora come devo comportarmi ?
Se avvisassi il comune mi verrà richiesto il responsabile tecnico che nel 2009 non era necessario ?
Nel caso del comune di Milano sono al corrente che comunque dovrò prevedere quest figura entro il 27/11/12.

Grazie per la risposta
 

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Data: 2012-08-17 22:13:21

Re:direttore tecnico

Distinguiamo due aspetti fondamentali.
Se si tratta di attività estetica l'obbligo del responsabile tecnico c'è dall'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, in quanto la l. 1/1990 è stata modificata dall'art. 78 che introduce il comma 01 «[i]Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista [b]deve essere designato,[/b] nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.[/i]».

Discorso diverso per i centri massaggi (per i massaggi NON ESTETICI), che sono attività libera, salvo quanto previsto dalla l.r. 3/2012, che però ricordo essere soggetta a verifica di costituzionalità.
So che il comune di Milano ha approvato un suo regolamento che prevede anche per queste attività l'equiparazione ad attività estetica e quindi alla nomina della figura del responsabile tecnico.
Come già detto in questo forum personalmente attenderei la sentenza sulla l.r. 3/2012 [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4619.msg10129#msg10129]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4619.msg10129#msg10129[/url]

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Data: 2012-08-20 14:13:59

Re:direttore tecnico

Oltre all'aspetto normativo indicato da alberto, nel caso specifico bisogna tener conto di quale dei due soci ha ceduto le quote. Mi spiego meglio: se il socio accomandatario attuale corrisponde al socio titolare del requisito professionale della snc siamo di fronte ad una mera omissione di comunicazione amministrativa ed in tal caso consiglio di presentare al comune subito il modello B regione lombardia per la modifica della ragione sociale, allegando la scheda 3. Nel caso che la società attuale sia sprovvista di direttore tecnico è necessario provvedere con urgenza con la stessa modalità (mod. B + scheda 3). Nel secondo caso è implicita la sanzione da 516 a 2582 euro, salvo che la pratica sfugga ad una eventuale verifica a campione.

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Data: 2012-08-20 15:35:51

Re:direttore tecnico

[b]Rispondo al Sig. Donato:[/b]
- Il socio accomandatario attuale non possedeva il requisito professionale al tempo in cui la società era snc.
  Requisito non era richiesto in quanto l'attività era ed è di Massaggi NON ESTETICI.
  Quindi per tale motivo nel 2009 non era richiesto il responsabile tecnico e per tal motivo nessuno dei 2 soci della snc aveva la qualifica.
- Al momento siamo sprovvisti della figura professionale necessaria, che per i massaggi NON ESTETICI parrebbe obbligatoria dal 27 nov.

[b]Rispondo al Sig. Valenti:[/b]
- come da suo suggerimento sto attendendo ed ho la gazzetta ufficiale come prova del mio "temporeggiare"
[quote]
PROVVEDIMENTI DELLO STATO
Atto di Promovimento 3 maggio 2012 n. 73
Ricorso per legittimita’ costituzionale 3 maggio 2012 , n. 73 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5827.msg12093#msg12093[/quote]

[b] Domanda:[/b]
1. Se andassi a comuncare la variazione è corretto che mi venga chiesta la scheda 3 che al momento delle costituzioni di entrambe le  società non era necessaria ?

2. Se fosse necessaria meglio allora attendere d'aver trovato il responsabile e fare il subingresso?
3. Che data subingresso è meglio indicare? 1-1-11 costituzione della sas o la data di presentazione del subingresso.

Grazie ancora per la disponibilità 

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Data: 2012-08-21 08:46:30

Re:direttore tecnico

[quote]1. Se andassi a comunicare la variazione è corretto che mi venga chiesta la scheda 3 che al momento delle costituzioni di entrambe le società non era necessaria?[/quote]
L’art. 4 della l.r. 3/2012 ha equiparato l’attività di centro massaggi relax ad attività estetica, quindi la richiesta della scheda è diretta conseguenza dell'applicazione della norma.

[quote]2. Se fosse necessaria meglio allora attendere d'aver trovato il responsabile e fare il subingresso?[/quote]
L'applicazione della citata norma prevede la nomina del responsabile tecnico altrimenti; se presentate una SCIA senza averlo nominato (che è diverso dall'averlo comunicato, attenzione) vi verrà trasmessa una comunicazione di conformazione con sospensione dell’attività e relative sanzioni. Quindi meglio individuarlo prima della comunicazione di variazione di ragione sociale (a  mio avviso non si configura il subingresso).

[quote]3. Che data subingresso è meglio indicare? 1-1-11 costituzione della sas o la data di presentazione del subingresso.[/quote]Per il comune fa fede la data di comunicazione della variazione.

Il consiglio è comunque quello di regolarizzare il prima possibile la posizione. Il fatto che la citata legge sia sottoposta a verifica di costituzionalità non ne sospende gli effetti.

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Data: 2012-08-21 09:28:30

Re:direttore tecnico

chiedo scusa ma mi era sfuggita la tipologia dell'attività. comunque attenzione che non si tratta di un subingresso ma di cessione di quote con modifica di ragione sociale e patti sociali. per cui l'obbligo relativo ad eventuale possesso del requisito professionale decorre dal 27 novembre 2012. per cui al momento basta la scia mod B con l'indicazione delle sole variazioni intervenute.

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Data: 2012-08-21 14:25:28

Re:direttore tecnico

Un accorato grazie. Come al solito !

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