Si riformula il quesito precedente riferito all'ipotesi in cui l'evento non fosse riservato ai soci ma aperto al pubblico e pubblicizzato con volantini.
Grazie
Si riformula il quesito precedente riferito all'ipotesi in cui l'evento non fosse riservato ai soci ma aperto al pubblico e pubblicizzato con volantini.
Grazie
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[i]PREMESSA: quando citi un post precedente metti sempre il LINK allo stesso per consentire ai collaboratori (magari diversi da quello che ha risposto) ed agli utenti di visionarlo. Ecco il link: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37744.msg71979#msg71979[/i]
Nel caso in cui una associazione svolga una attività riconducibile al pubblico trattenimento di cui all'art. 68 del TULPS senza titolo (salvo i casi in cui questo, secondo quanto osservato dalla Corte Costituzionale http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24674.0) troverà applicazione l'art. 666 c.p. ma non anche l'art. 180 del regolamento di attuazione del tulps.
L'art. 180 infatti fa riferimento ai PUBBLICI ESERCIZI ed a mio avviso non può estendersi anche alla somministrazione svolta quale attività accessoria ad altra attività (come quella nell'ambito di eventi di pubblico trattenimento) SALVO IL CASO IN CUI il Comune ad esempio non lo prescriva nella concessione del suolo pubblico (condizione del tutto legittima). Ma anche in questo caso non troverebbe applicazione l'art. 180 del reg. Tulps bensì le norme sulla violazione delle prescrizioni di concessione.
ALTRO CASO potrebbe essere quello delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 9 TULPS "Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse" a seguito della scia presentata o accessorie alla licenza art. 68. In questo caso allora troverebbe applicazione l'art. 17 bis/2 T.U.L.P.S. quale norma sanzionatoria.