Buongiorno,
la titolare di una vecchia licenza di somministrazione alimenti e bevande operante nel contesto di un esercizio di vicinato settore alimentare e non domanda, se nell’ambito del c.d. bar possa avviare la distribuzione di quotidiani e periodici. In generale è possibile, vero?
Stando alla L.R. n. 28/2005 sarebbe possibile l’avvio di un punto vendita non esclusivo (art. 24, comma 1), lettera c). GIUSTO?
Stando, però, al D. Lgs. n. 59/2010 che ha eliminato qualsivoglia divieto all’esercizio congiunto di più attività nello stesso locale non emerge alcuna ragione per cui non possano sussistere, nello stesso locale, un punto esclusivo ed un esercizio di vicinato di qualsiasi genere, senza alcuna limitazione anche relativamente alle superfici delle due attività.
Quindi il titolare potrebbe avviare il punto vendita quotidiani e periodici anche nell’ambito dell’esercizio di vicinato?
In ogni caso il titolare dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande (oppure dell’esercizio di vicnato che nel nostro caso è la medesima persona) potrebbe, indistintamente, decidere se avviare un punto esclusivo ovvero non esclusivo?
Se non erro l’unica differenza fra le due tipologie è che il punto di vendita ESCLUSIVO ha l’obbligo di vendere TUTTI i quotidiani/periodici forniti (pertanto avrà anche la necessità di una certa quantità di spazio…) mentre il punto vendita NON ESCLUSIVO può scegliere se vendere SOLO QUOTIDIANI, SOLO PERIODICI oppure entrambi. GIUSTO?
Con l’avvio del punto vendita quotidiani e/o periodici dovrà essere presentata una variazione della supoerficie di somministrazione e/o di vendita, sia dal punto di vista amministrativo che sanitario oppure è evitabile questo tipo di comunicazione/variazione?
Per quanto riguarda, poi, la questione ampliamente dibattuta se AUTORIZZAZIONE oppure SCIA siamo d’accordo che, ormai, il settore edicole è liberalizzato, pertanto non vedo la necessità di permanere nel regime autorizzatorio (regime che, però, viene ancora condiviso dalla nostra LR).
Se la stessa Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui la materia della liberalizzazione non rientra nella competenza regionale credo che si possa andare, tranquillamente, nella direzione della Scia. Concordate?
Grazie,
Fulvia
Stando alla L.R. n. 28/2005 sarebbe possibile l’avvio di un punto vendita non esclusivo (art. 24, comma 1), lettera c). GIUSTO?
[color=red]GIUSTO![/color]
Stando, però, al D. Lgs. n. 59/2010 che ha eliminato qualsivoglia divieto all’esercizio congiunto di più attività nello stesso locale non emerge alcuna ragione per cui non possano sussistere, nello stesso locale, un punto esclusivo ed un esercizio di vicinato di qualsiasi genere, senza alcuna limitazione anche relativamente alle superfici delle due attività.
Quindi il titolare potrebbe avviare il punto vendita quotidiani e periodici anche nell’ambito dell’esercizio di vicinato?
[color=red]CONFERMO![/color]
In ogni caso il titolare dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande (oppure dell’esercizio di vicnato che nel nostro caso è la medesima persona) potrebbe, indistintamente, decidere se avviare un punto esclusivo ovvero non esclusivo?
[color=red]GIUSTO![/color]
Se non erro l’unica differenza fra le due tipologie è che il punto di vendita ESCLUSIVO ha l’obbligo di vendere TUTTI i quotidiani/periodici forniti (pertanto avrà anche la necessità di una certa quantità di spazio…) mentre il punto vendita NON ESCLUSIVO può scegliere se vendere SOLO QUOTIDIANI, SOLO PERIODICI oppure entrambi. GIUSTO?
[color=red]GIUSTO![/color]
Con l’avvio del punto vendita quotidiani e/o periodici dovrà essere presentata una variazione della supoerficie di somministrazione e/o di vendita, sia dal punto di vista amministrativo che sanitario oppure è evitabile questo tipo di comunicazione/variazione?
[color=red]Se usa una superficie che è già dell'esercizio di vicinato NON OCCORRE alcun adempimento.
Ricordo fra l'altro che la RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA non soggiace ad alcun obbligo amministrativo
VIDEO: https://youtu.be/2azWzdtU4-E
![/color]
Per quanto riguarda, poi, la questione ampliamente dibattuta se AUTORIZZAZIONE oppure SCIA siamo d’accordo che, ormai, il settore edicole è liberalizzato, pertanto non vedo la necessità di permanere nel regime autorizzatorio (regime che, però, viene ancora condiviso dalla nostra LR).
Se la stessa Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui la materia della liberalizzazione non rientra nella competenza regionale credo che si possa andare, tranquillamente, nella direzione della Scia. Concordate?
[color=red]NON SOLO!
il Dlgs 222/2016 ammette la regola della ULTERIORE SEMPLIFICAZIONE nelle materie oggetto di disciplina. Anche se le edicole non vi ricadono il principio è generale ed il Comune può sempre semplificare i regimi amministrativi (se ricorrono, COME IN QUESTO CASO) le condizioni dell'art. 19 L. 241/1990
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[color=blue][b]APPROFONDIMENTI sul tema EDICOLE E LIBERALIZZAZIONI:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+EDICOLE&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=laJKWJO1NfPw8Afo96jACQ[/b][/color]