Data: 2016-12-08 05:16:13

Somministrazione e vendita di alcolici

[size=14pt][b]Somministrazione e vendita di alcolici[/b][/size]

[img width=300 height=125]http://www.poliziadistato.it/statics/39/barman-cocktail-550.jpg?art=1[/img]

[b]In allegato[/b] un approfondimento sulla disciplina normativa e la giurisprudenza e qui di seguito alcuni approfondimenti:

[b]Trib. Genova Sez. I, 17/03/2016[/b]
Incorre nell'imputazione per il reato p. e p. dall'art. 650 c.p. il prevenuto che somministrando alimenti e bevande a mezzo di autocarro a tal fine attrezzato, non ottemperava a quanto disposto con ordinanza prefettizia con la quale gli veniva vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nelle due ore antecedenti l'inizio della gara ciclistica e nell'ora successiva alla gara stessa.

[b]Cass. pen. Sez. V, 26-06-2013, n. 46334[/b]
Il titolare dell'esercizio commerciale nel quale sono state somministrate bevande alcoliche a minori degli anni 16 non può giovarsi, al fine di andare esente da penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 689 c.p., del preteso errore del dipendente in ordine all'età dei clienti. La valutazione dei parametri di imputazione - negligenza ed imprudenza - deve essere, invero, assunta con severità, non potendo il gestore delegare al personale dipendente l'accertamento dell'effettiva età del consumatore, al contrario dovendo egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo loro fornite dal gestore.
Sussiste a carico del titolare di un bar la responsabilità per il reato di cui all'art. 689 cod. pen., ancorché la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia effettuata dai propri dipendenti, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che impone l'obbligo della diligenza, nell'accertamento dell'età del consumatore, innanzitutto al soggetto che gestisce l'esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche, il quale riveste una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi, in virtù della quale egli deve vigilare affinché i propri dipendenti svolgano diligentemente i loro compiti ed osservino scrupolosamente le indicazioni impartite in ordine all'accertamento dell'effettiva età del consumatore. (Rigetta, Giud.pace Pesaro, 11/07/2012)

[b]T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 04-08-2011, n. 1348[/b]
Nell'ambito della materia del commercio la disciplina degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ha storicamente sempre avuto una rilevanza autonoma: per la diversa natura della prestazione ricevuta dal consumatore che non si esaurisce nell'attività di rivendita di merci precedentemente acquistate, ma in un più complesso servizio, ove le materie prime sono spesso soltanto una componente talvolta marginale, che è ordinariamente usufruito in appositi locali dotati di attrezzature idonee a consentire la consumazione sul posto; per le peculiari problematiche legate alla natura dei prodotti venduti, atteso che dagli alimenti e dagli alcolici possono derivare diverse criticità per la sicurezza dei consumatori, per il contesto urbano o per l'ordine pubblico; per la funzione di aggregazione sociale svolta da tale tipologia di esercizi, cui si riconnettono le norme volte ad assicurare la sorvegliabilità dei locali e una speciale disciplina degli orari volta anche a prevenire pregiudizi per la quiete pubblica. Tali elementi di specialità hanno impedito (ed impediscono tutt'ora) di ritenere il settore della somministrazione alimenti e bevande interamente sovrapponibile alla materia del commercio.

[b]Cons. Stato Sez. V, 05/07/2011, n. 4034[/b]
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 287/1991, i pubblici esercizi di cui alla legge sono distinti in: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffé, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a ) e b ), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b ), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II, n. 32682/2010).

[b]Trib. Trento, 15-03-2011[/b]
La richiesta di risarcimento danni avanzata dal cliente di un bar che, sotto gli effetti dell'alcol, si sia procurato danni fisici all'interno dello stesso, formulata, quindi, adducendo la responsabilità del gestore per aver continuato a somministrargli bevande alcoliche, non può trovare accoglimento qualora risulti sprovvista di idoneo supporto probatorio la circostanza che lo stato di alterazione fosse già manifesto, il che avrebbe dovuto indurre il gestore ad interrompere la somministrazione.

[b]Cass. pen. Sez. V, 02-12-2010, n. 7021 (rv. 249830)[/b]
Integra il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici; né, a tal fine, rileva il fatto che nel predetto bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che richiede la necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore. (Rigetta, Giud.pace Lonato, 17 Dicembre 2009)

[b]Cons. Stato Sez. V, 29-04-2010, n. 2465[/b]
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 287 del 1991, è vietata la somministrazione e commercializzazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento negli esercizi che operano, tra l'altro, nell'ambito di impianti sportivi, con facoltà per il Sindaco di estendere detto divieto anche a bevande con contenuto alcolico più basso di quello citato. L'ordinanza, quindi, con la quale lo stesso vieta totalmente la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica in occasione di incontri sportivi, indipendentemente dal giorno e dall'ora in cui vengono disputati, a tutti gli esercizi che operano internamente e nei pressi dello stadio risulta eccessivamente gravosa e comunque, esorbitante rispetto ai limiti di operatività dettati dalla richiamata disposizione normativa. Censura, questa, che trova più grave riscontro laddove, come nel caso specifico, il provvedimento de quo non sia stato motivato adeguatamente sotto il profilo del concreto pericolo cui la pubblica sicurezza altrimenti sarebbe soggetta.

[b]Corte cost., 29-04-2010, n. 152[/b]
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, 2° comma, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella parte in cui prevede che l'obbligo di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due della notte operi solamente per i titolari e gestori di esercizi pubblici ove, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande, si svolgono con qualsiasi modalità spettacoli o altre forme di intrattenimento, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost..

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http://ascom.ge.it/news/169/file/ALL.%203%20-%20TABELLA%20RIEPILOGATIVA.pdf

http://www.fipe.it/files/pubblicazioni/GUIDA_PRATICA_ALCOl.pdf

http://www.poliziadistato.it/articolo/30018

http://www.confcommercio-ap.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1660:somministrazione-e-vendita-alcolici-ai-minori-di-18-anni-equiparazione-dei-divieti-con-sanzioni-diverse&catid=96:news-front

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_EventiStampa_36_intervisteRelatori_itemInterviste_0_fileAllegatoIntervista.pdf

http://www.aslal.it/allegati/presentazione%20Fracchia.pdf

http://www.comune.ledro.tn.it/Aree-tematiche/Attivita-Economiche/Pubblici-esercizi/Bar-ristoranti-e-pizzerie/Limiti-alla-somministrazione-di-alcolici-e-superalcolici







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