Data: 2016-12-07 13:30:25

Esclusione procedura di selezione art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000

In un avviso pubblico di selezione per titoli e colloqui per il conferimento di incarico ai sensi articolo 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il possesso
del requisito di: "esperienza lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione apicale per almeno 3 anni anche non continuativi" può
essere motivo di esclusione dalla procedura di selezione?
Pur non avendo natura concorsuale la selezione non è comunque sottoposta ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio ai sensi dell'art. 97
commi 2 e 4 della Costituzione?

riferimento id:37727

Data: 2016-12-07 16:37:25

Re:Esclusione procedura di selezione art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000


In un avviso pubblico di selezione per titoli e colloqui per il conferimento di incarico ai sensi articolo 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il possesso
del requisito di: "esperienza lavorativa presso una pubblica amministrazione in posizione apicale per almeno 3 anni anche non continuativi" può
essere motivo di esclusione dalla procedura di selezione?
Pur non avendo natura concorsuale la selezione non è comunque sottoposta ai principi di imparzialità, trasparenza e par condicio ai sensi dell'art. 97
commi 2 e 4 della Costituzione?
[/quote]

Non ho capito bene il quesito.
Per il 110 occorre una SELEZIONE e questa è retta dai principi di imparzialità ... ma ciò non significa assenza di requisiti ... l'Amministrazione può indicare requisiti preselettivi ragionevoli e proporzionati al fine di escludere coloro che non ritenga "adeguati", ad esempio richiedendo una esperienza quale quella indicata (cioè esperienza di apicale in qualsiasi amministrazione) - diverso sarebbe se fosse richiesta esperienza in quella specifica amministrazione.

riferimento id:37727

Data: 2016-12-08 14:12:04

Re:Esclusione procedura di selezione art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000

La ringrazio per la gentile risposta, cercherò di essere più esplicito:
Dalle mie parti il requisito dell'esperienza pregressa è diventato il modo per ridurre la cerchia dei candidabili ai soliti 15 individui.
Tutto è stato reso più semplice dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114 la quale all'art. 11 disponeva:
All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
-------- gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti [b]interessati[/b], il possesso di [b]comprovata esperienza pluriennale[/b] e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.";
in sostituzione del seguente: Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i [b]requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire[/b].
In sostanza ante 2014 chi è stato "selezionato" per incarico ex art. 110 pur non avendo NESSUNA esperienza pregressa, oggi si ritrova ad avere un requisito che di fatto alcun altro può avere.
Faccio un esempio:
C'è il Comune di Pincopallo che ha bisogno di individuare il Responsabile dell'area economica finanziaria.
Alla selezione fanno domanda:
1) il vecchio "ragioniere capo" selezionato ex art. 110 4 anni fa dal comune limitrofo Pallapinco, "sciolto", laureato nel lontano 1990, amico degli amici ed incline al signorsì, non sa accendere un computer e non sono note le competenze che all'epoca resero possibile la sua scelta;
2) e poi c'è il giovane laureato con lode, con master specifico e con esperienza da consulente, parla correttamente l'inglese, usa bene il pc, ma non è mai stato selezionato.
E' possibile che un siffatto sistema possa consentire la [u][b]incandidabilità[/b][/u] alla selezione del secondo individuo?

riferimento id:37727

Data: 2016-12-09 08:53:57

Re:Esclusione procedura di selezione art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000


La ringrazio per la gentile risposta, cercherò di essere più esplicito:
Dalle mie parti il requisito dell'esperienza pregressa è diventato il modo per ridurre la cerchia dei candidabili ai soliti 15 individui.
Tutto è stato reso più semplice dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114 la quale all'art. 11 disponeva:
All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
-------- gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti [b]interessati[/b], il possesso di [b]comprovata esperienza pluriennale[/b] e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.";
in sostituzione del seguente: Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i [b]requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire[/b].
In sostanza ante 2014 chi è stato "selezionato" per incarico ex art. 110 pur non avendo NESSUNA esperienza pregressa, oggi si ritrova ad avere un requisito che di fatto alcun altro può avere.
Faccio un esempio:
C'è il Comune di Pincopallo che ha bisogno di individuare il Responsabile dell'area economica finanziaria.
Alla selezione fanno domanda:
1) il vecchio "ragioniere capo" selezionato ex art. 110 4 anni fa dal comune limitrofo Pallapinco, "sciolto", laureato nel lontano 1990, amico degli amici ed incline al signorsì, non sa accendere un computer e non sono note le competenze che all'epoca resero possibile la sua scelta;
2) e poi c'è il giovane laureato con lode, con master specifico e con esperienza da consulente, parla correttamente l'inglese, usa bene il pc, ma non è mai stato selezionato.
E' possibile che un siffatto sistema possa consentire la [u][b]incandidabilità[/b][/u] alla selezione del secondo individuo?
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NELLA SOSTANZA: concordo che un sistema che richieda requisiti di pregressa esperienza professionale eccessivi (in termini quantitativi e qualitativi) possa essere "moralmente deplorevole" ed al limite (la è arduo) sindacabile anche sotto il profilo della logicità

FORMALMENTE però il requisito è in linea con la ratio dell'art. 110 come letto alla luce della recente evoluzione (e paradossalmente è orientato ad evitare che si assuma quisque de populo oppure il neolaureato figlio di .....)

DISCREZIONALITA' e ARBITRARIETA': il problema sta tutto nella moralità del selezionatore e nelle esigenze specifiche dell'Ente. Se è ragionevole richiedere una esperienza questa non può costituire l'elemento UNICO di valutazione, ma a questa di deve affiancare la preparazione, competenza e conoscenza (anche di aspetti connessi all'innovazione tecnologica). La ZONA GRIGIA fra discrezionalità e arbitrarietà è purtroppo piuttosto ampia.

P.S.
Personalmente sono contrario ai 110 o quantomeno alla valutazione da parte della stessa PA (diverso sarebbe il caso di una graduatoria unica magari regionale)
Art. 97 Cost. "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso" .... la Costituzione però dispone "salvo i casi stabiliti dalla legge" ... e qui si inserisce il 110 e il suo essere una prova selettiva SUI GENERIS .... gestita direttamente dallo stesso Ente e dallo stesso "livello politico" con tutto ciò che ne consegue e che conosciamo o, anche se non conosciamo IMMAGINIAMO o vediamo emergere magari dopo qualche anno grazie alla magistratura.

Ciò detto ... tieni duro ed in bocca al lupo

riferimento id:37727

Data: 2016-12-10 07:43:54

Re:Esclusione procedura di selezione art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000

Non è arbitrario basare tutto sull'esperienza piuttosto che sulla formazione, perché entrambi i requisiti sono potenzialmente disponibili a chiunque. Un imprenditore privato ha scritto che cercava non giovani leoni ma vecchi volpi, e se esplicito direi lo possa fare pure il selezionatore pubblico.
L'imparzialità mancherebbe se il requisito ha poca attinenza col posto in palio, nonché se ci sono privilegi sfacciati per gli interni, ad esempio l'esenzione dalla preselezione in cui guarda caso tutti sono bocciati, oppure il requisito di un'esperienza talmente specifica da poter essere di fatto sviluppata solo all'interno.
Dopodiché quando pure c'è la candidabilità restano comunque basse le probabilità di vittoria, essendo comunque la selezione altamente discrezionale.
Viceversa, troverei infinitamente più grave se il vecchio ragioniere capo ottenesse il massimo punteggio, ma non fosse nominato perché sanno che è un imbranato col computer da fonti interne o esterne, ma comunque non facenti parte della procedura di selezione. Discrezionale o no che sia, non se ne può uscire, salvo i casi di inconferibilità e incompatibilità previsti dalla legge anticorruzione. Così molto furbescamente se un dipendente sta sulle scatole non lo si bacchetta neppure quando ce ne sarebbe giustificazione, ma a ogni incarico si riesuma ciò che di lui si ritiene non vada. E questo imparazialità proprio non è. Nel caso venga fatto, come ci si difende?

riferimento id:37727
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