Un’impresa di autotrasporto che impone ai propri autisti di installare una calamita o di manomettere il funzionamento del tachigrafo commette un’infrazione amministrativa ([b]quella prevista dall’art. 179 cds)[/b] o un reato ([b]quello prevista dall’art. 437 cod pen[/b], che prevede la rimozione di strumenti finalizzati a garantire la sicurezza sul lavoro)? La domanda, finalmente, se l’è posta anche la Cassazione, che nella sentenza del 9 novembre 2016, n. 47211, ha risposto in maniera inequivocabile: c[color=red]ommette un reato penale[/color].
art 179 cds
http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-179-cronotachigrafo.html
art 437 cod penale
http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-i/art437.html
SENTENZA: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20161109/snpen@s10@a2016@n47211@tS.clean.pdf