Un'associazione ha presentato la scia per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di una manifestazione sportiva di un giorno, ma non ha trasmesso la comunicazione sanitaria
che, ai sensi della DGR 815/2016 del Friuli Venezia Giulia deve essere obbligatoriamente inviata al Suap che
la trasmette alla Asl. Nonostante la richiesta formale di "integrazione" nulla è pervenuto. Ovviamente la manifestazione si è regolarmente tenuta. Secondo voi come devo procedere?
Un'associazione ha presentato la scia per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di una manifestazione sportiva di un giorno, ma non ha trasmesso la comunicazione sanitaria
che, ai sensi della DGR 815/2016 del Friuli Venezia Giulia deve essere obbligatoriamente inviata al Suap che
la trasmette alla Asl. Nonostante la richiesta formale di "integrazione" nulla è pervenuto. Ovviamente la manifestazione si è regolarmente tenuta. Secondo voi come devo procedere?
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Invia una nota alla ASL ed alla Polizia Locale che potranno, entro 90 giorni, elevare VERBALE per violazione del
[b]DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193
Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (GU Serie Generale n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)[/b]
Art. 6.
Sanzioni
1. Chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n.
853/2004, effettua attivita' di macellazione di animali, di
produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli
stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del
citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento e'
sospeso o revocato e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o
con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravita'
dell'attivita' posta in essere.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
applicabilita' del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attivita'
in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti
ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il
riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte
presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate
all'Autorita' competente per l'aggiornamento del riconoscimento, e'
punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 30.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di
applicabilita' del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto,
non effettua la notifica all'Autorita' competente di ogni
stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi
delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti
ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro
9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento
gia' registrato, non siano state comunicate all'Autorita' competente
per l'aggiornamento della registrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni
connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene
di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e
gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n.
853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250 a euro 1.500;
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore
alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.
853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che
non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla
parte A dell'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri
requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
3.000;
6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei
regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da
quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure
di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le
procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n.
2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena
alimentare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000 a euro 6.000;
7. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze
nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un
congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono
essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
6.000;
8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle
procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
9. L'operatore del settore alimentare che, pur in possesso di
riconoscimento, omette di indicare sull'etichetta del prodotto
alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello
stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000
euro;
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in
commercio carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura
sanitaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
854/2004, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3000 a 18000 euro per ogni lotto di carne non bollato.
11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il
documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004,
allegato III, sezione VII, capitolo 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
12. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che
gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le
disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n.
853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla
stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul
mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione
della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al
previsto periodo di depurazione.
13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi
dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle
autorita' competenti, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
14. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi,
provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorita'
competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 30.000.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della
sanita' in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.
16. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "operatore
del settore alimentare" si intende la persona fisica o giuridica
responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione
alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.