Data: 2016-12-07 08:12:26

AS1317 – COMUNE DI VERONA – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RADIOTAXI

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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AS1317 – COMUNE DI VERONA – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RADIOTAXI
Roma, 24 novembre 2016
Comune di Verona
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 novembre 2016, ha
deliberato di esprimere, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni in
merito alle criticità di ordine concorrenziale riconducibili ad alcuni aspetti della disciplina
dell’attività di taxi all’interno del Comune di Verona e, in particolare, alla possibilità che soggetti
che dispongono di una licenza taxi per il trasporto dei disabili (circostanza che comporta una serie
di obblighi nei confronti dell’amministrazione concedente anche in termini di turni) accedano al
servizio di radiotaxi fornito dall’unica cooperativa presente sul territorio comunale.
In relazione alle modalità gestionali di svolgimento del radiotaxi si osserva infatti che nel territorio
del Comune di Verona esso viene gestito dall’Unione Radiotaxi Società Cooperativa, in regime di
monopolio. Se, per un verso, l’affidamento ad un unico soggetto della gestione del radiotaxi
sembra potersi giustificare per ragioni di efficienza nelle realtà di piccole dimensioni, appare
tuttavia necessario che la modalità radiotaxi sia accessibile a tutti i tassisti e che, quindi, l’Ente
regolatore, cioè il Comune, garantisca l’accesso al servizio radiotaxi ai tassisti, senza determinare
ingiustificate discriminazioni tra operatori sotto il profilo concorrenziale.
A tale riguardo, l’Autorità è già intervenuta ai sensi della legge n. 287/90, segnalando
espressamente ad altre Amministrazioni che: “Atteso che le funzioni di raccolta delle chiamate e di
smistamento del medesime sono strettamente connesse allo svolgimento del servizio pubblico di
trasporto con taxi, appare necessario che la forma associativa a base dello svolgimento del
servizio di “radio-taxi” consenta la possibilità di accesso al servizio a tutti i titolari di licenza di
taxi a prescindere dall’adesione o meno ad una associazione o cooperativa”
[i](1 Cfr. AS505, , Comune di Rovigo – Gestione servizio radiotaxi.)[/i]
Tale conclusione è tanto più evidente in una realtà come quella veronese nella quale non sono al
momento sviluppate modalità innovative di raccolta della domanda del servizio di taxi, quali ad
esempio app private come MyTaxi ovvero numeri telefonici o app gestite dai numeri unici
comunali.
Alla luce di quanto precede, l’Autorità auspica l’inserimento nel Regolamento per il servizio
pubblico di trasporto di persone e bagagli con autovetture in servizio da piazza - Servizio taxi e/o
in altro provvedimento di codesta Amministrazione di una norma che stabilisca espressamente che
la modalità radiotaxi debba essere accessibile a tutti i tassisti, nonché una modifica del Protocollo
d’intesa per il trasporto di persone disabili non deambulanti” che elimini l’attuale discriminazione
a discapito dei non soci della Cooperativa nell’accesso al radiotaxi.
L’Autorità invita a comunicare le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali
evidenziate.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90.
f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo

http://www.agcm.it/component/joomdoc/bollettini/43-16.pdf/download.html

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