Se il conducente non viola le regole del codice della strada il sinistro non incide sulla revisione della patente
[color=red][b]T.A.R. Lombardia, Sez. I, 29 novembre 2016, n. 1632[/b][/color]
[b]COMMENTO[/b]: http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000167297
[b]SENTENZA[/b]:
Pubblicato il 29/11/2016
N. 01632/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2016, proposto da:
Franco Melloni, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Laffranchi e Lorenzo Valtorta, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio di quest’ultimo, via Solferino, 55;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 6411 dell’8 agosto 2016, notificato il 6 settembre 2016, con cui è stata disposta la revisione della patente di categoria B di cui era titolare il ricorrente, mediante nuove esame di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128, comma 2, del Codice della strada;
- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
A seguito della segnalazione della Polizia stradale di Desenzano del Garda, relativa all’incidente stradale che lo ha visto coinvolto (con decesso del pedone investito dal ricorrente con la propria moto e conseguente avvio del procedimento penale), il ricorrente è stata destinatario del censurato ordine di assoggettarsi ad un nuovo accertamento dell’idoneità tecnica alla guida.
In sede di rilievo dell’incidente, però, al ricorrente non è stata contestata la violazione di alcuna norma del codice stradale e, secondo quanto sostenuto nel ricorso, l’incidente sarebbe da imputarsi alla folta vegetazione di arbusti e siepi sporgenti proprio a ridosso del margine destro della corsia di percorrenza del ricorrente, che, unitamente al fatto che trattavasi di un tratto di strada buio (come rilevato dalla Polizia), avrebbe determinato l’impossibilità per il motociclista di avvedersi tempestivamente della presenza del pedone.
La Motorizzazione avrebbe, dunque, illegittimamente disposto la revisione della patente, senza dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per ordinarla.
Il provvedimento impugnato risulta, in effetti, essere fondato sulla contestazione del fatto che il conducente non avrebbe tenuto, alla guida del proprio motociclo, una velocità commisurata alle condizioni di tempo e di luogo, ingenerando, così, dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida.
Esso sarebbe, secondo quanto dedotto in ricorso, illegittimo, in quanto frutto di un’erronea applicazione dell’art. 128 del codice della strada, in specie per la mancanza del presupposto, rappresentato dalla contestazione e/o almeno dall’accertamento di una violazione del codice della strada. Né sarebbe stato effettivamente dimostrato che la velocità fosse inadeguata rispetto alla situazione che ha concorso all’investimento, caratterizzata dalla mancanza di illuminazione e dall’abbigliamento scuro del pedone, che hanno determinato l’evento, qualificabile, dunque, come eccezionale e non imputabile al sig. Melloni.
La tesi di parte ricorrente, così riassunta, appare almeno in parte sostenibile. È pur vero, infatti, che l’obbligo della revisione della patente sussiste solo nel caso in cui alle gravi conseguenze dell’incidente si colleghi anche la contestazione di una violazione del codice della strada.
Cionondimeno, il comma 1 dello stesso art. 128, prevede la generale possibilità, per l’Ufficio, di disporre l’esame di idoneità ogni volta che “sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”.
Data, però, la situazione in cui è avvenuto l’incidente - come ricostruibile anche grazie alla documentazione fotografica prodotta, dalla quale emerge, in particolare, l’effetto limitativo della visibilità laterale imputabile alla presenza dell’alta siepe parallela alla corsia di marcia del ricorrente -, la contestazione di una velocità non adeguata in un rettilineo con buon fondo stradale, in buone condizioni meteorologiche, in assenza di un superamento dei limiti di legge appare, in concreto, insufficiente a legittimare il provvedimento.
A tale conclusione è possibile addivenire nonostante quanto rappresentato dalla Motorizzazione civile nella propria relazione. In quest’ultima si legge che, applicando il principio della conservazione dell’energia, si è ritenuto che l’odierno ricorrente viaggiasse, al momento dell’incidente, alla velocità di 55 km/orari. Tale velocità è stata qualificata come “in contrasto con le norme che regolano la circolazione stradale” e, quindi, giustificativa della revisione.
La velocità superiore al limite di legge, però, non è stata contestata al ricorrente e sarebbe comunque contenuta entro un limite ordinariamente ritenuto di tollerabilità (5 km orari).
In ragione di ciò e considerate le già ricordate condizioni di buio, di assenza di attraversamenti pedonali e di presenza di siepi occlusive della vista (circostanze tutte non contestate), che ben potrebbero giustificare un eventuale concorso di colpa del pedone, cui sarebbe richiesta una maggiore attenzione nell’effettuare l’attraversamento, i ravvisati dubbi circa l’idoneità alla guida dell’odierno ricorrente appaiono carenti di un adeguato supporto motivazionale.
Conseguentemente, il provvedimento, privo di riferimenti a specifici elementi idonei a sostenere una potenziale non idoneità alla guida dell’odierno ricorrente, deve essere caducato.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura interpretativa della questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mara Bertagnolli Giorgio Calderoni
IL SEGRETARIO