EDICOLE LIBERALIZZATE ed in SCIA anche nelle Regioni a Statuto speciale -SICILIA
[b]D.A. n. 1911/8[/b]
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vistoil decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 di “Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge
13 aprile 1999, n. 108”;
Visto il decreto assessoriale 13 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002, con il quale sono
state emanate, in applicazione del citato d.lgs. n.170/2001, le “Nuove direttive
per la predisposizione dei piani comunali di localizzazioni dei punti ottimali di
vendita di giornali quotidiani e periodici”;
Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 9 del citato decreto assessoriale. i
quali prevedono che: “In sede di definizione dei citati piani di localizzazione dei
punti di vendita i comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie
residenti e punti di vendita esclusivi non inferiore a 1000 ed una distanza
minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non
inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso più breve. In sede di definizione
dei piani, al fine di dare completa attuazione al disposto di cui al comma 6
dell’art. 2 del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170, i comuni devono altresì rispettare
un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita non esclusivi non
inferiore a 1000 ed una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia
esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 metri, calcolati per il percorso
più breve.”;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 con il quale sono state emanate “Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate
e di contrasto all'evasione fiscale.”;
Visto, in particolare, l'articolo 3 del succitato decreto legge n. 223/2006 con il
quale sono state emanate alcune norme di liberalizzazione al fine di garantire
la concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” in materia di
liberalizzazione e di semplificazione del mercato dei servizi;
Visto, in particolare, l'articolo 10 del d.lgs. n. 59/2010 il quale prevede che
“l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della
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libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni
non giustificate o discriminatorie”;
Visto, altresì, l'articolo 12 del d.lgs. n. 59/2010 il quale prevede che l'accesso
e l'esercizio di una attività di servizio può, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e non discriminazioni, essere subordinata a restrizioni
quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in
funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori,
solo nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, come
definiti all'articolo 8, comma 1, lettera h) del citato d.lgs.;
Visto, anche, l'articolo 71, comma 1 del citato d.lgs. n. 59/2010 con il quale,
in ordine ai requisiti di onorabilità, stabilisce i casi in cui non è possibile
esercitare l'attività commerciale;
Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 6 maggio 2010 n.
3635/c con la quale lo stesso Ministero ha esplicitato che l'obiettivo prioritario
della Direttiva 2006/123/CE è quello di eliminare le barriere allo sviluppo del
settore del mercato dei servizi, favorendo, attraverso la semplificazione
normativa e amministrativa della regolamentazione, l'accesso e lo svolgimento
delle attività di servizio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli che
non siano giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità
pubblica o tutela dell'ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, necessità, proporzionalità;
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 con il quale
sono state emanate “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici”;
Visto, in particolare, l'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201 con il quale si stabilisce che “Secondo la disciplina dell'Unione
Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera
prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale
la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza
contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi
quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso
l'ambiente urbano, e dei beni culturali.”;
Visto, altresì, l'articolo 34, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201 secondo cui “La disciplina delle attività economiche è improntata al
principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le
esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e
compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare
l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di
controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.”;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 con il quale sono state emanate “Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
Visto, in particolare, l'articolo 1 del succitato decreto legge n. 1/2012 con il
quale “(...) in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito
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dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal
Trattato dell'Unione europea, sono abrogate (…) a) le norme che prevedono
limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso
dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica
non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di
proporzionalità; b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche
perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione
territoriale (…), che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli,
ovvero non adeguati, ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche
dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo
un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato,
operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o
condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello
spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza tra
gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei
consumatori nei loro confronti.”;
Vista la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana n. 561 decisa in data 13 dicembre 2006, depositata in segreteria il 9
luglio 2007, con la quale, nell'accogliere un ricorso in appello proposto da una
ditta per l'annullamento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione
staccata di Catania n. 204/06 del 14 febbraio 2006, ha statuito, stante “un
rinvio mobile delle norme regionali alla normativa nazionale”, che “le direttive
regionali per la formazione dei piani comunali e i piani comunali stessi possono
riguardare solamente i punti di vendita esclusivi”;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1945 del 9 aprile 2013 che, nel
censurare la condotta di un Comune, recita che “Non è dubbio che l'attività di
distribuzione e vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra le attività
comuni aperte alla libera concorrenza previste dal d.lgs. n. 114/1998 e che
tale attività commerciale non ne sia esclusa è anche provato dal disposto
dell'articolo 13 del decreto, che cita espressamente tra le attività commerciali
gli esercizi di vendita di giornali ed esclude per esse solo l'applicazione delle
disposizioni di cui al titolo IV, relative agli orari di apertura e chiusura al
pubblico” , che “(…) il rispetto della distanza minima tra le rivendite di giornali,
si pone in contrasto con la normativa dell'Unione europea, essendo rivolta a
garantire agli operatori commerciali del settore una ormai non più riconoscibile
protezione dai rischi della libera concorrenza”, che la previsione di un numero
prestabilito di autorizzazioni per l'apertura di edicole “confligge con i principi di
diritto europeo di libero stabilimento e di concorrenza tra imprese, ponendo
restrizioni all'istituzione di nuove, ma anche alla loro mobilità sul territorio. Né
ricorre in materia, la possibilità per i singoli Stati di derogare a tali principi con
l'apposizione di vincoli di varia natura, atteso che il Trattato ne prevede la
possibilità, ma solo per comprovati motivi di natura sanitaria o di ordine e
sicurezza pubblica”;
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Viste, anche, le sentenze del Consiglio di Stato n. 4337 del 23 aprile 2013 e n.
2251 del 7 maggio 2014;
Viste, altresì, le molteplici decisioni assunte dalla giurisprudenza
amministrativa in tema di liberalizzazione della vendita di giornali, quotidiani e
periodici, manifestando l'opinione secondo cui l'attuale quadro normativo
consente di ritenere che non siano più vigenti i limiti derivanti dalla
pianificazione locale e dal conseguente contingentamento della rete
commerciale;
Vista, in particolare, solo a titolo esemplificativo, la sentenza n. 1617/2014
del 9 aprile 2014 del T.A.R. Sicilia – sezione staccata di Catania, pubblicata in
data 4 giugno 2014, con la quale, l'adito Tribunale, sulla scorta delle succitate
sentenze del Consiglio di Stato, ha annullato il rigetto di un Comune dell'Isola
della S.C.I.A. presentata dal ricorrente per l'apertura di un punto vendita di
giornali quotidiani e periodici, in quanto il contingentamento dei punti vendita
in argomento, operato dall'amministrazione comunale con il piano di
localizzazione di settore, non era conforme ai principi comunitari sulla libera
concorrenza;
Vista la nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. n.
43657/Dir del 30 luglio 2014 con la quale, a seguito di “alcune segnalazioni
circa il persistere dell'applicazione a livello regionale e locale delle disposizioni
contenute nel d.lgs n. 170/2001 relative all'apertura delle attività di rivendita
di quotidiani e periodici – che prevedono uno speciale regime autorizzatorio
per l'attività di rivendita di quotidiani e periodici e la predisposizione a livello
comunale di piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi – nonostante
l'entrata in vigore dei provvedimenti normativi di liberalizzazione che hanno
interessato in modo generalizzato le attività economiche” la stessa Autorità ha
rilevato “che la mancata abrogazione espressa da parte del legislatore statale
delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 170/2001 ha generato una incertezza
interpretativa che ha portato taluni enti locali a ritenere la attuale persistenza
dei vincoli suddetti nel settore specifico” rappresentando, conseguentemente,
di avere “ritenuto opportuno, nell'ambito dei propri poteri istituzionali,
segnalare la problematica riscontrata all'attenzione del Parlamento e del
Governo (…) suggerendo l'abrogazione espressa delle disposizioni del d.lgs. n.
170/2001 che subordinano l'apertura di nuovi punti vendita al rilascio di
autorizzazione”;
Viste le note prot. n. 0101250 del 27 maggio 2014 e prot. n. 0167548 del 25
settembre 2014 con le quali il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta
ad apposita richiesta di parere di un Comune dell'Isola, rappresenta “la non
applicabilità di limiti e restrizioni, quali il rispetto delle distanze minime
obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di
esercizio, anche al settore della distribuzione dei quotidiani e periodici, in
quanto le norme di liberalizzazione emanate con l'articolo 3 del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
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n. 248, hanno comportato conseguenze anche sul settore della distribuzione di
quotidiani e periodici”, e censurando, di fatto, politiche programmatorie dei
Comuni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti
territoriali predefiniti, che potrebbero provocare effetti distorsivi della
concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di
economie di scala a beneficio dei consumatori;
Visto l'art. 22 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, di recepimento dell'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in materia
di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
Visto l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede che
“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi
o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti
e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è
sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi
in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (...)”;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 recante “Riforma della
disciplina del commercio”;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 28 che nel disporre che restano salve le disposizioni relative
alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, fa espresso riferimento a “successive modifiche ed integrazioni”,
operando in tal modo un rinvio mobile alla legislazione nazionale;
Visto, altresì, l'art. 29, comma 4, della l.r. 22 dicembre 1999, n. 28 che, per
l'esercizio dell'attività commerciale stabilisce che “per quanto non previsto
dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed
integrazioni”;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la
trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica
amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per
il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
Considerato che la normativa sul commercio in Sicilia trova attuazione con la
legge n. 28/99, la quale all'art. 2 non esclude l'attività di rivendita di giornali e
riviste dall'ambito di applicazione della medesima norma;
Considerato che in base alle decisioni delle citate sentenze si evince la totale
liberalizzazione del settore relativo alle rivendite di giornali, quotidiani e
periodici, prima interamente assoggettate al d. lgs. n. 170/01, in quanto i
punti vendita esclusivi e non esclusivi non sono altro che normali attività
commerciali;
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Considerato, altresì, che per la fattispecie in esame non possono essere
invocati motivi imperativi di interesse generale ai fini di una previsione
normativa che ponga limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività
imprenditoriale di settore;
Considerato, infine, che la formazione di uno specifico “piano di
localizzazione dei punti vendita di giornali, quotidiani e periodici”, in assenza di
parametri atti a definire l'insediamento delle attività nel territorio comunale
risulterebbe solo un appesantimento procedurale per gli organismi comunali, e
che tale compito può essere assolto dal piano regolatore generale, nell'ambito
del quale sono previste norme di urbanistica commerciale, tramite il “piano
commerciale”;
Ritenuto di dover dare corso a tutte le iniziative volte a rimuovere in massima
misura gli ostacoli amministrativi secondo criteri di efficienza, adeguatezza e
qualità del servizio per i cittadini, nonché di consentire una semplificazione
dell’iter procedurale in materia di documentazione amministrativa;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare prontamente ogni atto più opportuno
nel senso sopraindicato e di dovere rimuovere tutti gli ostacoli in contrasto con
le vigenti normative.
D E C R E T A
Art. 1
1. L'esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici è soggetto
alle disposizioni di cui alla l.r. 22 dicembre 1999, n. 28, nonché alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie in materia di liberalizzazione delle attività
imprenditoriali.
2. E' abrogato il decreto assessoriale 13 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 13 dicembre 2002, con il
quale sono state emanate, in applicazione del d.lgs. n.170/2001, le “Nuove
direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazioni dei punti
ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici”.
Art. 2
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014,
nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.
Palermo, lì 23 giugno 2016
F.to
L'ASSESSORE
(M. Lo Bello)
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