Buongiorno, ho dei quesiti da sottoporvi.
Una SRL ha presentato tre SCIA nella medesima unità locale: una filiale di agenzia di viaggio e due attività di servizio: un disbrigo pratiche amministrative (agenzia d'affari) ed una money transfer.
I^ domanda:
è consentita l'apertura della filiale di agenzia di viaggio nella medesima unità locale in cui si esercitano altre attività?!
II^ domanda:
sempre per l'agenzia di viaggio, la SRL dichiara di non essere in possesso di autorizzazione/scia per l'agenzia di viaggio in quanto la stessa è intestata ad un'altra Società già esistente ed attiva con la quale hanno un rapporto di associazione in partecipazione. E' possibile questa situazione?!
III^ domanda:
Per quanto riguarda il servizio di trasferimento di denaro (money transfer) devono avere preventivamente delle autorizzazioni da parte di altri organi, essere iscritti in particolari elenchi....?!
Grazie per il Vostro prezioso aiuto, buona giornata.
Una SRL ha presentato tre SCIA nella medesima unità locale: una filiale di agenzia di viaggio e due attività di servizio: un disbrigo pratiche amministrative (agenzia d'affari) ed una money transfer.
I^ domanda:
è consentita l'apertura della filiale di agenzia di viaggio nella medesima unità locale in cui si esercitano altre attività?!
[color=red]Sì, non vi sono specifici divieti nella legge regionale[/color]
II^ domanda:
sempre per l'agenzia di viaggio, la SRL dichiara di non essere in possesso di autorizzazione/scia per l'agenzia di viaggio in quanto la stessa è intestata ad un'altra Società già esistente ed attiva con la quale hanno un rapporto di associazione in partecipazione. E' possibile questa situazione?!
[color=red]NO. L'agenzia che è già operativa può aprire filiali con sola comunicazione.
Se un soggetto non ha attiva una propria agenzia ... deve presentare scia.
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LA LEGGE REGIONALE DISPONE: L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.
[/color]
III^ domanda:
Per quanto riguarda il servizio di trasferimento di denaro (money transfer) devono avere preventivamente delle autorizzazioni da parte di altri organi, essere iscritti in particolari elenchi....?!
[color=red]vedi qui:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+MONEY+TRANSFER&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+MONEY+TRANSFER&aqs=chrome..69i57j69i58.240j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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[b]Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo[/b]
Art. 56
(Finalità)
1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e l'organizzazione di viaggi esercitata anche da associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità.
Art. 57
(Agenzie di viaggio e turismo)
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line.
3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, previa proposta di programmi, ai sensi della normativa nazionale vigente.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 11.
Art. 58
(Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
1. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune competente per territorio.
2. Il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.
4. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente titolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.
5. Nel caso in cui la sede dell'agenzia on line si trovi in uno Stato diverso da quello italiano, a tutela del turista, il titolare dell'attività ha l'obbligo di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.
Art. 59
(SCIA e comunicazioni di variazioni)
1. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune la modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nello stesso comune, la sostituzione del direttore tecnico e l'estensione di attività.
2. Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.
3. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.
4. La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo deve essere comunicata al comune competente.
Art. 60
(Trasferimento di azienda o di suo ramo)
1. La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché tale attività alla data di presentazione della SCIA non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione.
2. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo.
Art. 61
(Assicurazione)
1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi di viaggio, e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale in vigore.
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. L'agenzia invia annualmente, alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano, la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata per l'anno successivo.
Art. 62(4)
Art. 63
(Requisiti professionali del direttore tecnico, esami e riconoscimento)
1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 64.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano ogni anno indicono gli esami abilitanti per l'esercizio della professione di direttore tecnico. La Giunta regionale con deliberazione conforme alla disciplina statale vigente in materia, definisce:
a) i requisiti professionali per il rilascio dell'abilitazione;
b) le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità;
c) il contenuto delle prove d'esame e ogni altra modalità di attuazione delle stesse;
d) la composizione e il funzionamento della commissione d'esame;
e) le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.
3. I soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.
Art. 64
(Registro regionale dei direttori tecnici)
1. Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione.
2. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato sul portale internet e ogni anno sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 65
(Uffici di biglietteria)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto.
2. Sono altresì escluse dalla presente legge le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio.
3. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia e alla Città metropolitana di Milano competente per territorio.
Art. 66
(Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, con riconoscimento formale a livello nazionale da parte di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale e in almeno tre province.
2. Le associazioni di cui al comma 1, senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 58, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni, secondo gli scopi statutari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 61 e 62 della presente legge.
3. Le stesse associazioni di cui al comma 1, possiedono, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.
4. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale di cui al comma 1, presentano domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.
5. Con decreto del dirigente competente per materia viene individuata la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 4 e le modalità di svolgimento dell'attività.
6. L'apertura delle sedi, nelle quali le associazioni di cui al presente articolo esercitano le proprie attività, è soggetta a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui vengono svolte le stesse.
7. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 2 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000.
Art. 67
(Associazioni, gruppi sociali e comunità)
1. L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni del presente titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.
2. Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.
3. Gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 66 e al presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale vigente in materia.
4. Gli organizzatori di viaggi di cui al comma 3 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.
5. Gli enti locali e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi, per i soli enti locali, i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali e quelli svolti a esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere assicurati.
6. E' fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 1 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.
Art. 68
(Vigilanza)
1. Spettano al comune le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dal presente titolo, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla l. 689/1981 e dalla l.r. 1/2012.
Art. 69
(Sanzioni)
1. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.
2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:
a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA;
b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro.
3. Sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000:
a) le associazioni previste dall'articolo 66 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente titolo o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
b) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 67, che contravvengono agli obblighi ivi previsti.
4. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.
5. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA.
6. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA.
7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.
8. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.
9. Fermo il disposto di cui al comma 2, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.
10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
11. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.