Salve, vorrei utilizzare il locale interrato del mio villino per aprire una palestra. Vivo nel comune di Roma e vorrei sapere quale è la normativa di riferimento per l'apertura di un'attività del genere. Sono ancora in una fase preliminare del progetto, quindi mi servirebbero informazioni sulle norme edilizie da rispettare, su quale sia l'iter per avviare un'attività commerciale di questo tipo, e quali siano le figure professionali obbligatorie. Perdonatemi la confusione ma è la prima volta che mi imbarco in un progetto del genere quindi non ho riferimenti ne la minima esperienza su quali siano i passi burocratici da seguire ;D . grazie mille dell'attenzione!!
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Salve, vorrei utilizzare il locale interrato del mio villino per aprire una palestra. Vivo nel comune di Roma e vorrei sapere quale è la normativa di riferimento per l'apertura di un'attività del genere. Sono ancora in una fase preliminare del progetto, quindi mi servirebbero informazioni sulle norme edilizie da rispettare, su quale sia l'iter per avviare un'attività commerciale di questo tipo, e quali siano le figure professionali obbligatorie. Perdonatemi la confusione ma è la prima volta che mi imbarco in un progetto del genere quindi non ho riferimenti ne la minima esperienza su quali siano i passi burocratici da seguire ;D . grazie mille dell'attenzione!!
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NON vorrei essere pessimista ma ritengo che tu abbia non grandissime possibilità di riuscita per un aspetto esclusivamente EDILIZIO.
La palestra è una attività di servizi che necessita di specifica destinazione d'uso .... e se mi parli di "villino" significa che si tratta di civile abitazione ... difficilmente trasformabile, anche se parzialmente in attività di servizi.
Occorre approfondire bene questo aspetto.
QUINDI ti consiglio di andare UN PASSO ALLA VOLTA e verificare, con il tuo tecnico:
1) l'attuale destinazione
2) il possibile cambio di destinazione a servizi
SE E' POSSIBILE si procede poi sui requisiti strutturali e funzionali (istruttori ecc...) per i quali devi fare riferimento alla norma sotto riportata
Per la modulistica, se il Comune non ne ha di propria, potrai prendere questa ad esempio:
http://www.comune.grottaferrata.rm.it/images/stories/scia_attivita_palestra.pdf
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[b]Lazio
L.R. 20/06/2002, n. 15
Testo unico in materia di sport.[/b]
Pubblicata nel B.U. Lazio 10 luglio 2002, n. 19, S.O. n. 5.
Capo III - Disciplina relativa ad impianti per l'esercizio delle attività sportive
Art. 34
Impianti e palestre per l'esercizio delle attività motorie e sportive.
1. L'apertura e la gestione di impianti e di palestre per l'esercizio delle attività motorie e sportive sono subordinate alla preventiva comunicazione rivolta la Comune territorialmente competente; nella comunicazione il soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 2 per l'esercizio della relativa attività.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, relativamente alle strutture di cui al comma 1, emana un regolamento nel quale determina (30):
a) i requisiti per l'apertura e la gestione;
b) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza;
c) le caratteristiche dei servizi;
d) il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
e) le modalità di tutela sanitaria degli utenti,
f) le modalità per l'istituzione degli elenchi di cui al comma 4,
g) le modalità secondo le quali i gestori di impianti presenti in centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possono consorziarsi con i gestori di impianti ubicati in località limitrofe, per avvalersi dell'assistenza del personale di cui al comma 3;
h) le sanzioni amministrative.
3. Il regolamento di cui al comma 1 deve, comunque, prevedere:
a) l'utilizzazione e la presenza costante di un istruttore laureato o diplomato in scienze motorie o diplomato in educazione fisica presso una università o istituto superiore statali o pareggiati o diplomato presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) o laureato presso l'Istituto universitario scienze motorie (I.U.S.M.), responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico (31);
b) l'utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto ai sensi della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, commi 3 e 5;
c) l'utilizzazione di un medico iscritto al relativo ordine professionale, con funzioni di responsabile sanitario.
4. Il direttore tecnico di cui al comma 3, lettera a) nonché il personale tecnico di cui al comma 3, lettera b) e di cui all'articolo 41, comma 3, sono iscritti in un elenco istituito presso la Provincia territorialmente competente, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 2.
5. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 4 coloro che siano in possesso di titoli analoghi o equipollenti a quelli previsti dal presente articolo conseguiti nell'àmbito della UE.
6. L'elenco di cui al comma 4 nonché il relativo aggiornamento, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Sono esclusi dalla disciplina del regolamento di cui al comma 2:
a) le palestre e gli impianti sportivi scolastici nonché quelli destinati alla riabilitazione sanitaria;
b) gli spazi di verde attrezzato identificabili quali opere di urbanizzazione secondaria.
(30) Alinea così modificato dall'art. 20, comma 10, lettera b), L.R. 27 febbraio 2004, n. 2, ai fini dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003, come prevede il comma 1 del medesimo articolo.
(31) Lettera così modificata dall'art. 1, L.R. 25 settembre 2002, n. 33.
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