Su un'area demaniale marittima concessa per esercizio di commercio aree pubbliche ( somministrazione di alimenti e bevande) si può prevedere il pagamento della tosap/cosap oltre al pagamento della concessione demaniale ?
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Su un'area demaniale marittima concessa per esercizio di commercio aree pubbliche ( somministrazione di alimenti e bevande) si può prevedere il pagamento della tosap/cosap oltre al pagamento della concessione demaniale ?
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LA RISPOSTA E' DIVERSA A SECONDA CHE SI PARLI DI TOSAP O DI COSAP.
Con la sentenza n. 23244 depositata in data 27/10/2006, la Cassazione ha affermato che la Tosap è compatibile con i canoni di concessione.
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/tosap-e-canone-di-concessione-nessun-problema-di-convivenza
http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/site53ec.html?page=20040503120257702&edition=2010-02-01
Tuttavia vedi: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34440.0
http://www.anesv.it/2014/05/06/aree-demaniali-quale-tariffa-applicabile/
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Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito con l'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso dal tributo (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al d.l.gs. n. 507/1993) in luogo del quale può essere applicato. Esso risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo.
OGGI DUNQUE SI PUO' RITENERE CHE E' PERFETTAMENTE COMPATIBILE L'APPLICAZIONE DELLA [color=red]COSAP [/color](MA NON DELLA TOSAP) AL CASO DESCRITTO DELL'AREA DEMANIALE DESTINATA A MERCATO/FIERA DA PARTE DEL COMUNE CHE L'HA AVUTA IN DISPONIBILITA' DALLO STATO.
SI VEDANO:
Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 07/01/2016, n. 61
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 13-02-2013, n. 304
In tema di COSAP/TOSAP segnalerei alcuni recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa (2015-2016) che ha portato all'annullamento di numerosi regolamenti comunali relativi ai cd. canoni patrimoniali non ricognitori.
Per la distinzione tra canoni non ricognitori e ricognitori il riferimento è alla circolare 20/02/1996, n. 43/E del Ministero delle Finanze: i primi hanno la funzione di una "[i]vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico[/i]", mentre nei secondi "[i]il canone rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'Ente locale sul bene oggetto della concessione[/i]".
In relazione a questi canoni, la giurispudenza amministrativa ha ribadito più volte che gli importi dovuti a titolo di COSAP-TOSAP devono costituire la misura massima applicabile e che eventuali altri canoni dovuti devono essere detratti da tale misura massima.
In particolare si veda T.A.R. Lombardia Milano 2752/2015 " 1[i])il canone non ricognitorio e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si basano sullo stesso presupposto di fatto, costituito dall'uso particolare di beni pubblici stradali, fermo restando che l'ambito di riferimento oggettivo dei secondi è più ampio e comprende quello del primo; 2) la disciplina del COSAP, successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 1992, n. 285, definisce la misura massima del prelievo effettuabile in dipendenza della concessione o dell'autorizzazione all'uso particolare del demanio stradale, giacché [u][b]impone la sottrazione dal COSAP dell'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione[/b][/u]; 3) ne deriva che è escluso il cumulo di una pluralità di canoni legati all'occupazione del medesimo bene e che la misura del COSAP definisce il limite massimo di prelievo realizzabile in dipendenza della medesima occupazione di suolo stradale[/i]" e anche T.A.R. Lombardia Brescia "[i]...ne deriva che è escluso il cumulo tra COSAP e canone non ricognitorio in quanto, a fronte dell'occupazione delle strade comunali (e di quelle su cui il Comune esercita il potere autorizzatorio) è esigibile un'unica somma, calcolata secondo i criteri del COSAP (o della TOSAP): essa è dovuta integralmente come COSAP/TOSAP ovvero (anche) parzialmente come canone ricognitorio, purché sia rispettato il vincolo dell'ammontare massimo di cui all' art. 63 comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997. In proposito, T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, nella citata sentenza n. 724/2015 ha affermato che "... è escluso il cumulo di una pluralità di canoni legati all'occupazione del medesimo bene e ... la misura del COSAP definisce il limite massimo di prelievo realizzabile in dipendenza della medesima occupazione di suolo stradale"[/i].
Argomenti simili sono poi stati ripresi anche da altri tribunali amministrativi regionali nell'ultimo biennio.
Si segnala poi anche una recente interpretazione del Consiglio di Stato sulla sentenza della Cassazione del 2006 richiamata nel post precedente, relativa all 'ammissibilità del cumulo tra canone ex art. 27 del Codice della strada e TOSAP/COSAP (Consiglio di stato 1926/2016):
"[i]Ed infatti le due pretese patrimoniali (una di ordine tributario e l'altra caratterizzata dalla descritta lata corrispettività) potranno [u][b]in ipotesi coesistere[/b][/u], ma a condizione che sussistano, per ciascuna, i relativi presupposti giustificativi.
Non emerge alcun presupposto che giustifichi la pretesa alla corresponsabile del canone ex articolo 27, cit. nelle ipotesi in cui - come nel caso che qui rileva - l'utilizzo del sottosuolo stradale non incida in alcun modo sulla pubblica fruizione della risorsa.
Al contrario, l'articolo 63 (Canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) espressamente richiama, fra i presupposti per l'imposizione tributaria, le ipotesi di "occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile (...)".
In definitiva il richiamato orientamento giurisprudenziale ([u][b]in particolare: Cass., V, 27 ottobre 2006, n. 23244 [/b][/u]e 31 luglio 2007, n. 16914) [b][u]ammette la possibile coesistenza fra i due richiamati obblighi, ma non impone affatto che la sussistenza dei presupposti applicativi di uno di essi renda ipso facto, quasi per irragionevole duplicazione automatica di effetti, necessitata la prestazione anche dell'altro[/u][/b][/i]".
Personalmente consiglierei quindi di valutare caso per caso la situazione, avendo riguardo agli orientamenti sopra riportati.