Data: 2016-12-02 11:47:37

ATTIVITA' DI ONICOTECNICO

Quali requisiti professionali è necessario possedere per avviare una attività di onicotecnico?

L'interessata deve avere i requisiti previsti per le estetiste, con tanto di qualifica e corso di specializzazione, o comunque quanto previsto nella legge n.1/90?

Grazie

riferimento id:37636

Data: 2016-12-02 11:49:26

Re:ATTIVITA' DI ONICOTECNICO


Quali requisiti professionali è necessario possedere per avviare una attività di onicotecnico?

L'interessata deve avere i requisiti previsti per le estetiste, con tanto di qualifica e corso di specializzazione, o comunque quanto previsto nella legge n.1/90?

Grazie
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In attesa dei nostri esperti ... ecco alcuni approfondimenti:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+onicotecnico&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+onicotecnico&aqs=chrome..69i57j69i58.366j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

riferimento id:37636

Data: 2016-12-02 12:07:59

Re:ATTIVITA' DI ONICOTECNICO

ti riporto parte di una sentenza del TAR Veneto (n. 4327/2001)
Se si tratta di mera applicazione di unghia finta direi che, in assenza di specificazioni regionali, è un'attività libera.
Se c'è anche la cura della mano, l'intervento sula corona di pelle intorno alle unghie allora tale attività dovrebbe ricadere in quella estetica.

[i]...In breve, il punto della questione sta tutto nello stabilire se le lavorazioni che effettua l’onicotecnico siano da considerarsi come invasivi –in quanto incidenti, in misura anche limitata, sulla fisiologia del corpo umano- ovvero siano da considerare alla stregua di attività artigianali, con la conseguenza (in questa seconda alternativa) che il relativo esercizio può effettuarsi dietro semplice iscrizione nell’albo delle imprese artigiane. Detto con altre parole, occorre verificare se occorra, per l’esercizio dell’onicotecnica, il possesso dei requisiti e la qualifica professionali dell’estetista. Per incidens, si ricorda che l’orientamento della giurisprudenza formatasi in tema di abbronzatura con lampade a raggi UVA (nel senso che l ’esercizio della relativa attività debba ritenersi subordinata al possesso della qualificazione di estetista, ed assoggettata alla disciplina dettata per le estetiste) erano dettate da preoccupazioni connesse alla manipolazione della superficie del corpo umano, in qualche misura modificative della relativa fisiologia.
Infatti, posto che per l’art. 1 della L. 4.1.90 n. 1 “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”, si può dire che il proprium dell’attività di estetista (e delle altre che ad essa sono da assimilare, per i relativi effetti), sembra risiedere (ai fini che ne occupa) non tanto e non solo nella finalità
(eliminare gli estetismi; mantenere il corpo in perfette condizioni), quanto nel fatto di modificare il corpo umano, sia pure in misura limitata, ma tale da postulare il possesso di una specifica professionalità,
attestata da un titolo conseguito in apposito corso di formazione.
Ora, se ciò è vero, e se è vero (come pacificamente risulta dagli atti e dai rispettivi scritti difensivi) che l’attività di applicazione e/o ricostruzione di unghie artificiali consiste nella giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie a fini meramente di abbellimento del dito, senza nessun trattamento che incida sulla pelle (come, ad es,. avviene con il tatuaggio), e che questa è rimuovibile in qualsiasi tempo, del pari senza effetti invasivi sulla superficie del corpo umano, sembra potersi concludere che si tratta di attività di tipo artigianale.[glow=red,2,300] Per l’esercizio della medesima, dunque, sarà necessaria l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, ed eventualmente un’apposita qualificazione (che la ricorrente ha conseguito), ma non pure il possesso della qualificazione di estetista.[/glow]
Quanto all’utilizzazione, per l’esercizio di tale attività, è vero che l’allegato alla legge n. 1/90 ricomprende anche le “attrezzature per manicure e pedicure”; tuttavia, ciò non appare decisivo ai fini dell’equiparazione alle estetiste, per la semplice considerazione che anche ai barbieri e parrucchieri è consentito, proprio dal regolamento comunale ricordato (art. 4) l’uso di simili attrezzature, senza che barbieri e parrucchieri (per uomo e donna) siano per questo assimilati alle estetiste. In conclusione, l’applicazione e ricostruzione di unghie artificiali, siccome attività non disciplinata appositamente – e dunque non sottoposta a limitazioni (come accade per quella di estetista) deve ritenersi attività libera, come tale non soggetta a p articolari autorizzazioni, ma soltanto ad iscrizione nell’albo delle imprese artigiane (a fini eminentemente previdenziali), salvo l’osservanza dei requisiti igienico-sanitari.
[/i]


vedi anche qua:
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/unghie_artificiali.pdf

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