Vista la LR Toscana 65/2014 art. 99, si chiede se una struttura ricettiva (D2 unica unità immobiliare) può essere utilizzata per il 49% della superficie per altra attività di tipo commerciale (somministrazione, vendita) senza dover procedere né a frazionamenti né a cambi di destinazione d'uso, garantendo i requisiti necessari per entrambe le attività?
GRAZIE per l'attenzione
:)
Vista la LR Toscana 65/2014 art. 99, si chiede se una struttura ricettiva (D2 unica unità immobiliare) può essere utilizzata per il 49% della superficie per altra attività di tipo commerciale (somministrazione, vendita) senza dover procedere né a frazionamenti né a cambi di destinazione d'uso, garantendo i requisiti necessari per entrambe le attività?
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La legge regionale prevede che la destinazione sia data dalla prevalenza della superficie. Quindi se il 51% rimane ricettivo ... il resto può essere utilizzato per attività complementari PURCHE' COMPATIBILI CON LA DESTINAZIONE URBANISTICA (questa è l'unica verifica) .... ma nel caso di somministrazione e vendita non vedo ostacoli.
Salve, L’unità immobiliare può essere adibita ad usi complementari senza cambiare quella prevalente.
L’utilizzo dell’immobile può essere caratterizzato da funzioni diverse senza mutare la destinazione d’uso nominale risultante dall’agibilità.
Dal 2014 il provvedimento “Sblocca Italia” ha introdotto il concetto di destinazione d’uso prevalente, formalizzato nell’art. 23/ter del T.U.Edilizia DPR 380/01.
Esso dispone che la destinazione d’uso di un fabbricato o di una unita’ immobiliare e’ quella prevalente in termini di superficie utile (calpestabile).
Ho pubblicato le risultanze dell'articolo nel mio blog:
==> http://www.studiotecnicopagliai.it/destinazione-duso-prevalente/