Data: 2016-12-01 17:25:15

Competenze SUAP in materia edilizia.

Premesso che:
L'art. 1 del DPR 160/2010 stabilisce le definizioni di:
i) «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
(lettera così modificata dall'art. 40, comma 1, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 11-ter, legge n. 102 del 2009)
j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

L'art. 132 della L.R. Toscana n. 65/204 stabilisce:
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia residenziale e le relative funzioni di controllo competono allo sportello unico per l’edilizia (SUE).
2. Ai sensi dell’articolo 4 del d.p.r. 160/2010, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva compete allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
3. Le disposizioni procedurali di cui al presente capo, si applicano al SUE e al SUAP, di seguito denominati “sportello unico”, nell’ambito delle rispettive competenze.

La domanda è: nel caso in cui in privato cittadino, non titolare di impresa, ma proprietario di un immobile produttivo presenta una qualsiasi pratiche edilizia inerente lo stesso immobile deve passare dal SUAP ?

Secondo l'uff. Edilizia, per il fatto che il c. 2 dell'art. 132 della L.R. 65/2014 indica “procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva”, qualsiasi intervento che interessa un immobile con destinazione produttiva, a prescindere dal soggetto che lo presenta (imprenditore o privato cittadino), è di competenza del SUAP.

Secondo una mia interpretazione, invece, leggendo le definizioni dell'art. 1 del DPR 160/2010, i suddetti procedimenti NON passano dal SUAP. Infatti il c. 2 dell'art. 132 della L.R 65/2014 “Ai sensi dell’articolo 4 del d.p.r. 160/2010, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva compete allo sportello unico per le attività produttive (SUAP)”
L'art. 4 del DPR 160/2010 ha come oggetto “funzioni ed organizzazione del SUAP”. Il precedente art. 2 “Finalità ed ambito di applicazione”
1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Quindi il riferimento è sempre all'ESERCIZIO DI ATTIVITA' e non a locali con destinazione produttiva.

Chiedo cortesemente un vs. chiarimento per poter formulare una nota esaustiva per l'uff. Edilizia, con i giusti riferimenti alle norme di legge, in modo tale da poter chiudere la questione della competenza.

Grazie.

riferimento id:37618

Data: 2016-12-01 19:45:40

Re:Competenze SUAP in materia edilizia.

La domanda è: nel caso in cui in privato cittadino, non titolare di impresa, ma proprietario di un immobile produttivo presenta una qualsiasi pratiche edilizia inerente lo stesso immobile deve passare dal SUAP ?

[color=red]Il DPR 160/2010 è norma di attuazione di una disciplina comunitaria, la famosa direttiva BOLKESTEIN DIRETTIVA 2006/123/CE poi recepita con il citato decreto.
Essa dispone:
Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni [b]prestatore [/b]abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità

La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

«prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica di cui all’articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio

*******************
Non è prestatore il MERO PROPRIETARIO che non offra un servizio.
Quindi nel caso di proprietario, anche di unità immobiliare a destinazione produttiva, NON SIAMO in presenza di soggetto che ricade nella disciplina del DPR 160/2010.
VICEVERSA; se un prestatore esercita una attività di servizi (es. affittacamere), anche se utilizza una civile abitazione, allora rientra nella competenza del SUAP

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