Salve,
in questo Comune, a seguito di delibere e direttive del Dirigente, le pratiche edilizie, seppur inviate dall'utente al SUAP, vengono gestite dall''ufficio urbanistica.
Una pratica PAS, di competenza comunale, è stata inoltrata all'ufficio urbanistica ed all'ufficio ambiente comunale, evidenziando i termini previsti dalla normativa (20 gg per conferenza dei servizi e 30 per richiesta documentazione).
Dopo solleciti da parte di questo Suap, scaduti i tempi per il silenzio assenso, l'ufficio ambiente ha inviato a questo Suap il proprio parere ove evidenzia problemi di carattere ambientale e la mancanza del parere Arpalazio.
L'ufficio urbanistica, che doveva gestire l'intero procedimento, (questo Suap in questo tipo di procedimento svolge solo la funzione di "postino") ha inviato il parere favorevole ai fini urbanistici.
Ricevuto quanto sopra, alla luce del parere dell'ufficio ambiente comunale, abbiamo inviato una nota all'ufficio urbanistica ai fini di eventuale provvedimento del medesimo in autotutela.
L'interessato vuole conoscere il contenuto dei pareri pervenuti.
Nel software gestionale delle pratiche SUAP, l'utente può venire a conoscenza solo delle fasi del procedimento amministrativo in cui si trova la pratica.
Volevamo sapere:
l'utente, può solo verificare la fase del procedimento amministrativo o può essere messo a conoscenza anche del contenuto o della copia del parere pervenuto?
Oppure, ogni parere pervenuto, deve essere comunque trasmesso all'interessato?
Grazie
l'utente, può solo verificare la fase del procedimento amministrativo o può essere messo a conoscenza anche del contenuto o della copia del parere pervenuto?
[color=red]L'utente ha diritto di chiedere accesso INFRAPROCEDIMENTALE, cioè durante lo svolgimento del procedimento (art. 10 L. 241/1990) e a quanto descritto ne ha tutti i titoli.
Quindi suggeriamo di mettere a disposizione tutta la documentazione[/color]
Oppure, ogni parere pervenuto, deve essere comunque trasmesso all'interessato?
[color=red]Vedi sopra
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[color=red]Nel merito si evidenzia che non esiste una AUTOTUTELA sui pareri. L'autotutela in senso tecnico presuppone il rilascio di un atto finale su cui intervenire.
OVVIAMENTE SUGGERIAMO di rivedere flussi e procedure del SUAP .... che il rischio di contenziosi appare eccessivo
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