Data: 2016-12-01 10:02:03

PAGAMENTO SANZIONE CON BONIFICO

Egregio Dottore,
una persona ha pagato una sanzione il 60° giorno con bonifico.
A noi è stata accreditata qualche giorno dopo.
In questo caso, secondo Lei, ha pagato nei termini per evitare il doppio della sanzione?
Ricordo che c'era una circolare del Ministero in merito ma non la trovo!!

riferimento id:37608

Data: 2016-12-01 10:44:36

Re:PAGAMENTO SANZIONE CON BONIFICO


Egregio Dottore,
una persona ha pagato una sanzione il 60° giorno con bonifico.
A noi è stata accreditata qualche giorno dopo.
In questo caso, secondo Lei, ha pagato nei termini per evitare il doppio della sanzione?
Ricordo che c'era una circolare del Ministero in merito ma non la trovo!!
[/quote]

Il termine di 60 giorni è PERENTORIO e quindi è fondamentale sapere se è interocrsa decadenza o meno dal pagamento in misura ridotta.
In materia di violazioni al CODICE DELLA STRADA esiste una normativa speciale per la quale il Ministero ha fornito i chiarimenti (occorre far riferimento alla data di accredito e non di bonifico) - vedi in calce.
Ciò non vale però nelle SAZIONI DIVERSE da quelle del Codice della strada laddove la giurisprudenza precisa che il pagamento va effettuato all'autorità competente (Cass. civ. Sez. I, 29-08-1997, n. 8179) e che il termine è perentorio e non derogabile (Cass. civ. Sez. I, 10/11/1998, n. 11308) ma manca una disposizione analoga a quella del Codice della strada.

Ciò detto, TUTTAVIA, il legislatore utilizza nell'art. 16 della l. 689/1981 il termine PAGAMENTO e con esso deve intendersi il passaggio delle risorse finanziarie dal trasgressore alla PA e non la mera disposizione alla propria banca (tramite bonifico) ....

Pertanto deve ritenersi che anche nella L. 689/1981 trovi applicazione il principio per cui il pagamento deve intendersi quale trasferimento delle risorse alla PA ... fermo restando che tale dimostrazione può avvenire anche successivamente (cioè se il pagamento avviene il 60esimo giorno è valido anche se la comunicazione dall'interessato avviene successivamente o non avviene, essendo onere della Pa verificare l'accredito).


********************
[b]L. 24/11/1981, n. 689
Modifiche al sistema penale[/b]
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) (20) (21)
In vigore dal 26 luglio 2008
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (18) (22)
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. (19)
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
(18) Comma così modificato dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
(19) Comma abrogato dall'art. 231, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con la decorrenza indicata nell'art. 231, comma 1 del predetto D.Lgs. n. 285/1992. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6-bis, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.
(21) Vedi, anche, l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, l'art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, l'art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, l'art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, l'art. 1, commi 80, lett. d) e 81, lett. e), L. 13 dicembre 2010, n. 220, l'art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, l'art. 1, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
(22) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
*********************


[b]Ministero dell'interno
Pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del Codice della Strada, mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento.
Legge 8 aprile 2016, n. 49 di conversione del D.L. 14 febbraio 2016, n.18.
- Art. 17- quinquies –
(Circolare n. 300/A/2734/16/127/34 del 15/04/2016)[/b]

[color=red][b]scarica allegato[/b][/color]

riferimento id:37608
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it