Per le attrazioni dello spettacolo viaggiante sotto le 200 persone era possibile procedere con Duaap in immediato avvio senza intervento della Commissione. Da una prima lettura sembra che nel nuovo regime introdotto dalla Scia 2 secondo la Tabella allegata vi sia una differenza rispetto alla nostra disciplina in quanto si parla di giostre o attrazioni soggette ad autorizzazione, ai sensi degli articoli 69 e 80 TULPS, anche se di piccole dimensioni. In tal senso, se si parla di istanza trasmessa dal SUAP alla Commissione di vigilanza sui locali di spettacolo il procedimento deve essere senza dubbio gestito in Conferenza di Servizi anche per le modeste attrazioni. Come possono conciliarsi le disposizioni, considerato che comunque occorre applicare il regime più favorevole per il privato?
Continua ad applicare il procedimento finora seguito; ti faccio notare che, come espressamente previsto nel decreto, le regioni e gli enti locali possono prevedere regimi più favorevoli, ed in ogni caso da noi il procedimento è regolato dalla LR 3/2008.
A breve dovrebbe uscire una tabella regionale analoga a quella del decreto SCIA2 che chiarirà la tipologia di procedimento applicabile a tutte le fattispecie alla luce del quadro normativo regionale; nelle more, direi che non si sbaglia attenendosi a quanto indicato nella modulistica.
Grazie!!
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