Buongiorno,
in data 13/06/2011 il nostro comune ha rilasciato una concessione decennale per attività di commercio su aree pubbliche in un mercato cittadino.
Poiché la prima scadenza della concessione avverrà il 13/06/2021, e quindi non rientra in nessuna casistica tra quelle stabilite dalla Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, cosa succede a tale concessione?
1) Scade definitivamente il 13/06/2021 e quindi quando il posteggio sarà rimesso a bando al concessionario uscente non dovrà essere riconosciuto il punteggio di favore previsto dall’art. 34, comma 3 lett. a) della Legge Regionale Toscana 28/2005?
Oppure
2) La scadenza può essere ricondotta al 07/05/2020 e quindi il concessionario uscente potrà usufruire del punteggio previsto dall’art. 34 sopra indicato?
Grazie
Virna Seravalle
Buongiorno,
in data 13/06/2011 il nostro comune ha rilasciato una concessione decennale per attività di commercio su aree pubbliche in un mercato cittadino.
Poiché la prima scadenza della concessione avverrà il 13/06/2021, e quindi non rientra in nessuna casistica tra quelle stabilite dalla Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, cosa succede a tale concessione?
1) Scade definitivamente il 13/06/2021 e quindi quando il posteggio sarà rimesso a bando al concessionario uscente non dovrà essere riconosciuto il punteggio di favore previsto dall’art. 34, comma 3 lett. a) della Legge Regionale Toscana 28/2005?
Oppure
2) La scadenza può essere ricondotta al 07/05/2020 e quindi il concessionario uscente potrà usufruire del punteggio previsto dall’art. 34 sopra indicato?
Grazie
Virna Seravalle
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TUTTE LE CONCESSIONI rilasciate dopo l'entrata in vigore del Dlgs 59/2010 si assumono rilasciate in conformità alla citata normativa e, ancorchè non fosse stata approvata l'intesa (del 2012) o anche successivamente all'intesa (quindi quelle rilasciate fra il 2012 ed oggi) sono VALIDE nel rispetto della normativa allora vigente (Dlgs 59 + disciplina regionale + regolamento comunale).
QUINDI la [color=red][b]cosa certa[/b][/color] è che la scadenza al 13/6/2021 (L'intesa del 2012 non ha effetto sulle concessioni rilasciate).
[color=red][b]INCERTEZZE[/b][/color]: l'applicazione dei 40 punti. L'Intesa dispone "in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione ....." ... a nostro avviso tale riferimento legittima l'eventuale previsione nel 2012 di una procedura che preveda il punteggio "premiante" dei 40 punti ricordando che:
a) il punteggio di 40 punti è il limite massimo (si possono dare anche punteggi inferiori o non darlo)
b) vi saranno senz'altro chiarimenti NORMATIVI prima di tale data
c) ci saranno sentenze a iosa ....
QUINDI non mi preoccuperei per il momento e verificherei cosa ci dirà la giurisprudenza prima ed il legislatore poi!!!! e forse l'UNIONE ERUOPEA con una procedura di infrazione (ma .... vedremo)
Ancora dubbi sulle scadenze. Mi riaggancio all’intervento della collega per un confronto in merito alla scadenza di concessioni rilasciate ex novo per un bando gestito nel periodo tra l’8 maggio 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e il 5 luglio 2012 (data di entrata in vigore dell’Intesa della Conferenza unificata).
In particolare il bando pubblico risale al mese di dicembre 2011, la procedura si è conclusa nel mese di marzo 2012 con l’approvazione delle graduatorie definitive. Il rilascio delle concessioni e la data riportata nelle stesse è però quella del 06 luglio 2012, giorno successivo all’entrata in vigore dell’Intesa.
In questo caso le concessioni che abbiamo rilasciato ex novo seguono la scadenza naturale dei 10 anni (2022) o si applicano le disposizioni transitorie per le concessioni rilasciate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 59/2010 (8 maggio 2010) che prevede la proroga di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso?
Ancora dubbi sulle scadenze. Mi riaggancio all’intervento della collega per un confronto in merito alla scadenza di concessioni rilasciate ex novo per un bando gestito nel periodo tra l’8 maggio 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 e il 5 luglio 2012 (data di entrata in vigore dell’Intesa della Conferenza unificata).
In particolare il bando pubblico risale al mese di dicembre 2011, la procedura si è conclusa nel mese di marzo 2012 con l’approvazione delle graduatorie definitive. Il rilascio delle concessioni e la data riportata nelle stesse è però quella del 06 luglio 2012, giorno successivo all’entrata in vigore dell’Intesa.
In questo caso le concessioni che abbiamo rilasciato ex novo seguono la scadenza naturale dei 10 anni (2022) o si applicano le disposizioni transitorie per le concessioni rilasciate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 59/2010 (8 maggio 2010) che prevede la proroga di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso?
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La prima domanda che viene da fare è: COSA AVETE SCRITTO nel BANDO e nelle CONCESSIONI?
Se, come immaginiamo, avete indicato 10 anni .... allora quella è la scadenza naturale (legittima o illegittima che si possa ritenere) in quanto il bando, lex specialis, ha portato ad un titolo sul quale si è formato senz'altro un LEGITTIMO AFFIDAMENTO che impedisce un annullamento, anche se limitato alla sola durata, del termine di scadenza.
Quanto all'attribuzione, nel 2022, dei 40 punti vedi quanto detto nel precedente post.
Esatto, 10 anni. Nelle concessioni era stata inserita anche la seguente specifica : " È fatto salvo il minore e più breve termine di validità della presente concessione decennale che dovesse derivare dalle modifiche normative in riferimento ai criteri relativi al rinnovo e alla durata delle concessioni dei posteggi, da individuare con intesa in sede di Conferenza unificata secondo quanto disposto dall’articolo 70, comma 5, del D.lgs 26.03.2010, n.59.
La validità del presente titolo non potrà essere rinnovata automaticamente e nelle ipotesi previste dalla legge sopra richiamata potrà essere soggetta a nuova procedura di assegnazione, anche prima della scadenza decennale, senza che l’intestatario possa rivendicare alcun vantaggio o diritto di priorità (in accordo con quanto previsto dall’articolo 16, comma 4 del D.lgs 26.03.2010, n.59"
Esatto, 10 anni. Nelle concessioni era stata inserita anche la seguente specifica : " È fatto salvo il minore e più breve termine di validità della presente concessione decennale che dovesse derivare dalle modifiche normative in riferimento ai criteri relativi al rinnovo e alla durata delle concessioni dei posteggi, da individuare con intesa in sede di Conferenza unificata secondo quanto disposto dall’articolo 70, comma 5, del D.lgs 26.03.2010, n.59.
La validità del presente titolo non potrà essere rinnovata automaticamente e nelle ipotesi previste dalla legge sopra richiamata potrà essere soggetta a nuova procedura di assegnazione, anche prima della scadenza decennale, senza che l’intestatario possa rivendicare alcun vantaggio o diritto di priorità (in accordo con quanto previsto dall’articolo 16, comma 4 del D.lgs 26.03.2010, n.59"
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Intanto ci complimentiamo per aver inserito questa formula MOLTO BEN STRUTTURATA e che vi tutela qualunque sia la decisione che andrete a prendere.
riteniamo che:
1) considerato che la LEX SPECIALIS prevede la validità decennale
2) l'intera procedura si è svolta prima dell'entrata in vigore dell'Intesa
3) se è vero che l'Intesa è del 5 luglio essa ha valore vincolante per i SOTTOSCRITTORI (soggetti pubblici) ma non ha valore normativo per i privati
4) inoltre pur essendo stata sottoscritta il 5 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013
PER TUTTE QUESTE RAGIONI: [color=red][b]10 anni[/b][/color]