Data: 2016-12-01 06:51:12

EMISSIONI IN ATMOSFERA di produzione di biocarburante - DM 7/11/2016

EMISSIONI IN ATMOSFERA di produzione di biocarburante - DM 7/11/2016


[b]MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 novembre 2016
Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione
in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia  avanzata
nella produzione di biocarburanti. (16A08283)
(GU n.280 del 30-11-2016)
[/b]


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                            E DEL MARE

  Visto l'art. 271, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 relativo agli stabilimenti a tecnologia  avanzata  nella
produzione  di  biocarburanti,  ai  sensi  del  quale  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro della salute, adotta, al fine di assicurare la tutela  della
salute e dell'ambiente, apposite linee guida recanti i criteri per la
fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degli  impianti  di
bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione  da  parte
delle autorita' competenti;
  Visto l'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 nel quale si prevedono  le  modalita'  di  individuazione  dei
valori limite di emissione in atmosfera da applicare agli impianti ed
alle attivita' degli stabilimenti;
  Visti gli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152  in  cui  si  prevedono  le  modalita'  di
individuazione dei valori  limite  di  emissione  da  applicare  agli
stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  9  ottobre
2013, n. 139  concernente  specifiche  procedure  autorizzative,  con
tempistica accelerata ed adempimenti  semplificati,  per  i  casi  di
realizzazione di impianti  di  produzione  da  fonti  rinnovabili  in
sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da  fonti
rinnovabili;
  Sentito il Ministro della salute;

                              Decreta:

                              Art. 1


                        Finalita' e oggetto

  1. Il presente  decreto,  ai  fini  della  tutela  della  salute  e
dell'ambiente, individua i criteri da applicare per la fissazione dei
valori  limite  di  emissione  in  atmosfera  degli  impianti  degli
stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Si applicano le definizioni previste dal decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e dal decreto ministeriale  9  ottobre  2013,  n.
139.
                              Art. 3

Valori  limite  di  emissione  in  atmosfera  degli  impianti  degli
  stabilimenti  a  tecnologia  avanzata  nella  produzione    di
  biocarburanti
  1. Nell'allegato 1 al presente  decreto  sono  stabiliti  i  valori
limite di riferimento per gli impianti di  combustione  alimentati  a
biomasse combustibili applicabili dalle autorita' competenti in  sede
di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico  delle  autorizzazioni
ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma
5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Per i grandi impianti di combustione previsti dall'art. 273  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di
cui e' ammesso l'uso come combustibili, resta  fermo  il  riferimento
all'allegato II alla Parte quinta del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152.
  3.  Per  gli  impianti  ubicati  in  stabilimenti  soggetti  ad
autorizzazione  integrata  ambientale  l'autorita'  competente  puo'
imporre le  misure  supplementari  di  cui  all'art.  29-septies  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla luce  degli  strumenti
di programmazione  o  di  pianificazione  ambientale  previsti  dalla
vigente normativa. In tali casi l'autorita' competente, nella  scelta
delle misure supplementari,  valuta  come  prima  opzione  le  misure
prescrivibili  dalle  autorizzazioni  integrate  ambientali  per  la
prevenzione e  la  riduzione  delle  emissioni  diffuse  e  fuggitive
prodotte  da  trasporti,  movimentazioni,  stoccaggi  e  servizi,
effettuati nello stabilimento. L'autorita'  competente  puo'  imporre
misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori  tecnologie
disponibili attraverso la fissazione di  appositi  valori  limite  di
emissione.

    Roma, 7 novembre 2016

                                                Il Ministro: Galletti
                                                          Allegato 1

(Valori di emissione  in  atmosfera  degli  impianti  di  combustione
  alimentati a  biomasse  ubicati  negli  stabilimenti  a  tecnologia
  avanzata nella produzione di biocarburanti)
    1. Valori di emissione in atmosfera  per  gli  impianti  previsti
dall'art. 3, comma 1:
1.1 Impianti di combustione a biomasse  solide  (tenore  di  ossigeno
  nell'effluente gassoso dell'11%).


              Parte di provvedimento in formato grafico


  [1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'art.  271,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di
stabilimenti  localizzati  in  zone  dove  sono  stati  registrati
superamenti  di  un  valore  limite  di  qualita'  dell'aria  per  il
materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.
  [2] Valore guida per i provvedimenti di attuazione  dell'art.  271,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso
di stabilimenti  localizzati  in  zone  dove  sono  stati  registrati
superamenti  di  un  valore  limite  di  qualita'  dell'aria  per  il
materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.
  [3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
  [4] Se e' utilizzato un sistema di monitoraggio in  continuo  delle
emissioni il valore si applica come  media  giornaliera.  Se  non  e'
utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni  il
valore si applica come media oraria.
1.2 Impianti di combustione a biomasse liquide  (tenore  di  ossigeno
  nell'effluente gassoso del 3%).


              Parte di provvedimento in formato grafico


[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di  abbattimento  per
gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
1.3 Motori fissi a combustione interna a biomasse liquide (tenore  di
  ossigeno nell'effluente gassoso del 5%).


              Parte di provvedimento in formato grafico


    [1] Si applica nel caso siano adottati impianti  di  abbattimento
per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.
    2. I valori di limite di emissione previsti dal presente allegato
sono stabiliti come media oraria, salvo diversamente indicato, e  con
riferimento  al  funzionamento  dell'impianto  nelle  condizioni  di
esercizio  piu'  gravose.  Si  applicano  ai  periodi  di  normale
funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento
e di arresto e dei periodi in cui si  verificano  anomalie  o  guasti
tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Si applica, per
i metodi di campionamento e analisi  delle  emissioni,  la  normativa
vigente in materia emissioni degli stabilimenti.

riferimento id:37591
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it