Data: 2016-11-30 20:22:44

B & B e destinazione d'uso.

E' possibile utilizzare un fabbricato con destinazione d'uso -sul certificato di agibilità - "agrituristico" per svolgere l'attività di B & B, e come documento di possesso del fabbricato un contratto agrario dove si indica che lo stesso deve essere usato per attività agrituristica.
Grazie

riferimento id:37589

Data: 2016-12-01 05:08:24

Re:B & B e destinazione d'uso.


E' possibile utilizzare un fabbricato con destinazione d'uso -sul certificato di agibilità - "agrituristico" per svolgere l'attività di B & B, e come documento di possesso del fabbricato un contratto agrario dove si indica che lo stesso deve essere usato per attività agrituristica.
Grazie
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PRECISA LA REGIONE DI RIFERIMENTO.
In linea di principio sì in quanto i B&B devono avere i requisiti strutturali della CIVILE ABITAZIONE ma non anche la destinazione residenziale.
Ma con il riferimento regionale possiamo essere più precisi

riferimento id:37589

Data: 2016-12-01 11:41:40

Re:B & B e destinazione d'uso.

l'attività è in Abruzzo.

riferimento id:37589

Data: 2016-12-01 13:33:34

Re:B & B e destinazione d'uso.

La normativa parla di ABITAZIONE senza precisare la destinazione ed anzi aggiunge:
[b]3. Lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge non costituisce esercizio di attività imprenditoriale e non comporta mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.[/b] con ciò ammettendo (anche la Toscana ha analoga se non identica disposizione) l'uso di immobili con DESTINAZIONE DIVERSA dalla civile abitazione purchè abbiano I REQUISITI STRUTTURALI dell'abitazione.

CONFERMIAMO quindi che si può usare anche l'agriturismo.

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Abruzzo
L.R. 28/04/2000, n. 78
Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 giugno 2000, n. 16.
Art. 2
Definizione.
1. È prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove sono ubicati gli immobili,[color=red][b] in caso di utilizzo di parte dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui si abbia la disponibilità e sia fornito alloggio e prima colazione[/b][/color], in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, per ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali (3).
2. L'attività deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione per la prima colazione di cibi e bevande confezionati, fermo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.
[color=red][b]3. Lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge non costituisce esercizio di attività imprenditoriale e non comporta mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.[/b][/color]
4. Al fine di agevolare lo sviluppo di tale forma di ricettività complementare la Regione predispone la modulistica necessaria da mettere a disposizione dei comuni.
(3) Il presente comma, già sostituito dall'art. 27, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 87 della medesima legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 119, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Coloro i quali intendono offrire ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali, utilizzando parte dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui abbiano la disponibilità, fornendo alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, sono tenuti a presentare una dichiarazione inizio attività ai sensi dell'art. 19, comma 2, ultimo periodo della L. n. 241/1990 come novellato dall'art. 9 della L. n. 69/2009 al Comune ove sono ubicati gli immobili.».

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