Data: 2016-11-30 14:44:27

SMARRIMENTO LICENZA NCC

Il titolare di una licenza NCC presenta richiesta di duplicato per smarrimento dell'originale.
Chiedo qual è la corretta procedura in questo caso.
Il duplicato è soggetto ad imposta di bollo? Il DM 20 agosto 1992 ha inserito la nota 2, lett. a) all'art. 4 della tariffa allegato A parte I del DPR 642/1972 che prevede la specifica esenzione. Da una verifica del testo attuale della tariffa non trovo però questa nota. Evidentemente ci sono state successive modifiche. Vi risulta che sia confermata l'esenzione ed ai sensi di quale norma?
Per il materiale rilascio è corretto emettere un'autorizzazione identica a quella originaria (stesso numero) ma con data attuale e la precisazione che si tratta di duplicato?

riferimento id:37587

Data: 2016-12-01 06:58:27

Re:SMARRIMENTO LICENZA NCC


Il titolare di una licenza NCC presenta richiesta di duplicato per smarrimento dell'originale.
Chiedo qual è la corretta procedura in questo caso.
Il duplicato è soggetto ad imposta di bollo? Il DM 20 agosto 1992 ha inserito la nota 2, lett. a) all'art. 4 della tariffa allegato A parte I del DPR 642/1972 che prevede la specifica esenzione. Da una verifica del testo attuale della tariffa non trovo però questa nota. Evidentemente ci sono state successive modifiche. Vi risulta che sia confermata l'esenzione ed ai sensi di quale norma?
Per il materiale rilascio è corretto emettere un'autorizzazione identica a quella originaria (stesso numero) ma con data attuale e la precisazione che si tratta di duplicato?
[/quote]

Ciao, per punti:
1) L'esenzione è in vigore per i duplicati
D.P.R. 26/10/1972, n. 642 - Disciplina dell'imposta di bollo
[Allegato A - Tariffa] Art. 4 [Atti degli organi dell' Amministrazione dello Stato e di enti pubblici - Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio - Certificati di curie e di agenti di cambio]
2. Sono esenti dall'imposta:
a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;

2) il duplicato normalmente consiste nella riproduzione dell'originale (copia cartacea o scansione) sottoscritta dal funzionario che effettua la copia e che la dichiara conforme all'originale. Nel documento si è soliti scrivere "DUPLICATO rilasciato in data xxxxx causa smarrimento. Esente dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972"

3) suggeriamo di non rilasciare nuovo atto se non nella forma dell'AGGIORNAMENTO D'UFFICIO DELL'AUTORIZZAZIONE. Cioè invece che rilasciare il duplicato dell'autorizzazione di allora, ne fai UNA NUOVA e con l'occasione aggiorni eventuali dati (es. denominazione, sede legale, veicoli ecc....). Siccome lo fai d'ufficio è esente da bollo. In questo caso la fai in data attuale.

Noi suggeriamo di fare la soluzione 3 ... con l'occasione infatti verifichi i requisiti (magari te li fai nuovamente autocertificare) ...... ed aggiorni atti che forse sono divenuti illeggibili ....

riferimento id:37587

Data: 2016-12-01 07:42:58

Re:SMARRIMENTO LICENZA NCC

Grazie per le indicazioni.
Solo una precisazione riguardo all'esenzione: l'art. 4 della Tariffa - allegato A al DPR 642/1972 non risulta attualmente corrispondente al testo da voi riportato, tra l'altro non tratta di "atti degli organi dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici". Il mio dubbio deriva proprio dal non trovare riscontro dell'esenzione nella Tariffa. Allego stampa dal sito "Normattiva".

riferimento id:37587

Data: 2016-12-01 08:07:31

Re:SMARRIMENTO LICENZA NCC

Salve,
riteniamo che l'equivoco derivi da questi passaggi:
1) il DPR 642/1972 NON CONTIENE disposizioni sull'esenzione in caso di smarrimento
2) tale esenzione è stata introdotta con la L. 405/1990 (vedi sotto)
3) a seguito di tale previsione NELLE NOTE della tabella A è stata aggiunta tale esenzione (COME ANNOTAZIONE)
4) NORMATTIVA "non riconosce" tale annotazione in quanto originariamente non prevista nè aggiunta formalmente al testo
5) l'esenzione è comunque in vigore.

[color=red][b]IN ALLEGATO IL TESTO COORDINATO RISULTANTE DALLA BANDA DATI LEGGIDITALIAPROFESSIONALE CHE CONTIENE L'ANNOTAZIONE[/b][/color]

[color=red][b]L. 29/12/1990, n. 405
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1990, n. 303, S.O.[/b][/color]
Art. 7
In vigore dal 1 gennaio 1991
1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000.
2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali.
3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalità di cui al comma 2.
4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri ed i registri già bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. [color=red][b]Sono esenti dall'imposta di bollo[/b][/color] gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da esse rilasciate;[color=red][b] i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso[/b][/color]; le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000; i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici; i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresì esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

riferimento id:37587
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it