Salve,
alla SCIA edilizia va rilasciata la ricevuta ai sensi art 5 DPR 160/2010?
Grazie
Salve,
alla SCIA edilizia va rilasciata la ricevuta ai sensi art 5 DPR 160/2010?
Grazie
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FORMALMENTE non esiste una esclusione per le pratiche edilizie.
Non solo, le nuove norme del DLgs 126/2016 (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35149.0 e http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37519.0 e http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=36196.0) la prevedono PER TUTTE LE COMUNICAZIONI A PROTOCOLLO anche fuori dal campo SUAP.
[b]Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 18-bis. (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)[/b]
[color=red](articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 126 del 2016)[/color]
1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.