Faccio seguito alla risposta avuta il 25 novembre: con la modifica alla L.R. sembra però che il certificato dell'ASL sia ancora necessario per l'inizio dell'attività e non più richiesto per il proseguimento dell'attività? E' corretto? Grazie
[b]Art. 119 LR 42/02[/b]
[b]comma 1, lett. c)[/b]
Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
[...]
[i]c) idoneità psico-fisica all’esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza[/i]
[b]
comma 6[/b]
[i]Per il proseguimento dell'attività, ogni tre anni le guide ambientali presentano al comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica di cui al comma 1, lettera c[/i]
[b]Il comma 6 è stato abrogato ma il comma 1, lett. c) è ancora vigente.[/b]
Formalmente occorre il ceritificato in sede di avvio attività anche se, leggendo il preambolo della LR 40/09, si potrebbe arrivare a pensare che la regione abbia peccato di inesattezza quando ha previsto l’abolizione del certificato del mastro di sci ma non quello della guida ambientale.
Preambolo:
[i]1. L’evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell’evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all’assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravi burocratici privi di effettiva utilità;
2. Si abolisce pertanto l’obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, [b]esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali[/b], atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.[/i]