Data: 2016-11-30 08:14:57

Sostanze pericolose. Amianto

[color=red][b]TAR Marche Sez. I n. 571 del 19 ottobre 2016[/b][/color]
Sostanze pericolose. Amianto

[i]La disciplina speciale che regola la materia della cessazione dell'impiego dell'amianto contiene principi in parte diversi da quelli applicabili al settore dei rifiuti e, in generale, all’inquinamento ambientale; dalla Legge n. 257/1992 e dal D.M. 6.9.1994 emerge la circostanza per cui l’amianto non è di per sé qualificabile come un rifiuto; nei casi di abbandono dei rifiuti o di inquinamento ambientale è possibile (anche se a volte molto difficoltoso) accertare chi sia stato il soggetto responsabile dell’inquinamento o, in negativo, se l’attuale proprietario del terreno inquinato o adibito a discarica abusiva sia o meno identificabile come responsabile della condotta illecita; nel caso dell’amianto la situazione è diversa, perché l’eternit diviene pericoloso per la salute pubblica solo a certe condizioni, il che implica una continua evoluzione della situazione e quindi anche il passaggio delle responsabilità fra cedente e cessionario dei beni immobili in cui sia presente la sostanza inquinante. Di conseguenza, l’obbligo di sorveglianza, di una situazione che può modificarsi nel tempo, consente di scindere le responsabilità e obbliga passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni (di pericolosità) per l’applicazione della normativa speciale.[/i]

http://www.lexambiente.com/materie/sostanze-pericolose/85-giurisprudenza-amministrativa-tar85/12478-sostanze-pericolose-amianto1.html

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