ODORI MOLESTI: integra il reato anche la "puzza" proveniente da abitazioni
[b]Cass. Sez. III n. 46149 del 3 novembre 2016[/b]
Pres. Andreazza Est. Renoldi Ric. Capello
Aria.Emissioni odorigene
[i]Le emissioni in atmosfera rilevanti ai fini dell’applicabilità dell’art. 674 cod. pen. non devono essere necessariamente di origine industriale, ma possono essere riconducibili a qualunque ordinaria attività umana: dalle immissioni causate da caldaie a metano per il riscaldamento, alle esalazioni maleodoranti, provenienti da deiezioni animali, sino all'odore di caffè bruciato, purché particolarmente intenso. Ciò che rileva, in questi casi, è che l'emissione odorigena sia tale da poter determinare una situazione di disturbo, disagio o fastidio nelle persone[/i]
http://www.lexambiente.com/materie/aria/146-cassazione-penale146/12505-aria-emissioni-odorigene.html