Buongiorno Simone, un soggetto titolare della cooperativa "Istituto scolastico Albert" mi ha chiesto l'iter da seguire per l'apertura di una foresteria destinata a fornire alloggio temporaneo per un periodo massimo di 3-4 mesi all'anno, a studenti fuori sede. La fornitura di pasti e bevande verrebbe affidata ad una ditta di catering. L'attività di foresteria po' essere considerata di tipo ricettivo extra alberghiero ?
La legge regionale Piemonte n. 31/1985 e s.m.i., nel disciplinare le strutture ricettive extra alberghiere, non contiene fra le varie tipologie "la foresteria", e pertanto chiedo se tali strutture possano essere assimilabili agli ostelli per la gioventù o alle case per ferie , con applicazione della relativa procedura e modulistica. In caso negativo si chiede quale siano la normativa e la procedura applicabili.
Grazie.
E' una CASA PER FERIE o OSTELLO PER LA GIOVENTU'.
Se la somministrazione è svolta da catering non rileva (nel senso che chi la effettua avrà la sua scia e notifica sanitaria).
Piemonte
L.R. 15/04/1985, n. 31
Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.
Sono [b]case per ferie[/b] le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e gestite [al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro] per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive [, nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari] (Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge).).
Sono [b]ostelli per la gioventù[/b] le strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.