Nella prossimità delle prossime feste natalizie ed anche alla luce di quanto già deciso con Sentenze della Corte Costituzionale 142/1967 e 56/1970, è parere di chi scrive, che gli eventuali spettacoli o trattenimenti effettuati su aree pubbliche ed organizzati direttamente dal Comune - ancorché posti in essere da imprendtori quali musicisti, artisti di strada, ecc. - non siano soggetti al dalcuna licenza di polizia (ex art. 68 s. del TULPS); in tal caso, è lo stesso Ente Locale e per esso il dirigente cui è affidato il compito di organizzare l'evento, ad assumere ogni responsabilità in ordine alle problematiche afferenti la sicurezza, comprese le eventuali prescrizioni rivolte - a tal fine - all'imprenditore cui è affidato il compito di realizzare, in concreto, l'evento stesso; altri ritengono che anche il Comune e quindi, il Dirigente che lo rappresenta, deve ottenere la licenza dal Comune.
Analogamente, ritengo che se il trattenimento/spettacolo è organizzato dal privato, ma senza alcuno scopo d'impresa, ex art. 2082 c.c. (quindi, non viene pagato un biglietto d'ingresso, non comporta consumazioni, o altro vantaggio economico, diretto o indiretto), l'organizzatore ha l'unico obbligo di vedersi concedere il suolo pubblico. Per quanto attiene eventuali adempimenti sulla sicurezza, sarà lo stesso organizzatore a garantire l'idoneità degli impianti, palchi, ecc. Altri, a maggior ragione, ritengono che l'organizzatore debba ottenere la licenza di cui sopra.
Infine, ritengo che anche nell'ambito di una attività di impresa già autorizzata (tipo un bar o un ristorante), eventuali spettacoli (non ritengo che ciò possa valere per i trattenimenti) che non comportino cambio di destinazione d'uso dei locali, siano ammissibili e quindi non soggetti a licenza, a condizione che non venga pagato un biglietto d'ingresso, un aumento sulla consumazione, od altra attività d'impresa aggiunta - quindi, non congiunta - a quella regolarmente autorizzata.
E' condivisibile l'impostazione?
Grazie!
Nella prossimità delle prossime feste natalizie ed anche alla luce di quanto già deciso con Sentenze della Corte Costituzionale 142/1967 e 56/1970, è parere di chi scrive, che gli eventuali spettacoli o trattenimenti effettuati su aree pubbliche ed organizzati direttamente dal Comune - ancorché posti in essere da imprendtori quali musicisti, artisti di strada, ecc. - non siano soggetti al dalcuna licenza di polizia (ex art. 68 s. del TULPS); in tal caso, è lo stesso Ente Locale e per esso il dirigente cui è affidato il compito di organizzare l'evento, ad assumere ogni responsabilità in ordine alle problematiche afferenti la sicurezza, comprese le eventuali prescrizioni rivolte - a tal fine - all'imprenditore cui è affidato il compito di realizzare, in concreto, l'evento stesso; altri ritengono che anche il Comune e quindi, il Dirigente che lo rappresenta, deve ottenere la licenza dal Comune.
Analogamente, ritengo che se il trattenimento/spettacolo è organizzato dal privato, ma senza alcuno scopo d'impresa, ex art. 2082 c.c. (quindi, non viene pagato un biglietto d'ingresso, non comporta consumazioni, o altro vantaggio economico, diretto o indiretto), l'organizzatore ha l'unico obbligo di vedersi concedere il suolo pubblico. Per quanto attiene eventuali adempimenti sulla sicurezza, sarà lo stesso organizzatore a garantire l'idoneità degli impianti, palchi, ecc. Altri, a maggior ragione, ritengono che l'organizzatore debba ottenere la licenza di cui sopra.
Infine, ritengo che anche nell'ambito di una attività di impresa già autorizzata (tipo un bar o un ristorante), eventuali spettacoli (non ritengo che ciò possa valere per i trattenimenti) che non comportino cambio di destinazione d'uso dei locali, siano ammissibili e quindi non soggetti a licenza, a condizione che non venga pagato un biglietto d'ingresso, un aumento sulla consumazione, od altra attività d'impresa aggiunta - quindi, non congiunta - a quella regolarmente autorizzata.
E' condivisibile l'impostazione?
Grazie!
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Riteniamo pienamente condivisibile la ricostruzione prospettata sia per quanto attiene alle attività svolte al di fuori dell'ambito imprenditoriale (comprese quelle direttamente organizzate dall'Ente).
In questi casi, semmai, con l'atto che ne stabilisce l'organizzazione (spesso delibera di Giunta, più correttamente provvedimento dirigenziale, potrebbe aggiungersi "La presente vale, ove occorrer possa, quale autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del TULPS" ... forse ad abundantiam ... ma conoscendo qualche organo di vigilanza. ... può aiutare).
Ringrazio, anche come organo di vigilanza!!!
Diciamo che la risposta, tecnicamente corretta, mi appare un po' sibillina ma, siccome anch'io ho altre risrve verso quegli uffici che non ci offrono gli strumenti adeguati per procedere ai controlli, l'accetto di buon grado.
Buon lavoro!
"""In questi casi, semmai, con l'atto che ne stabilisce l'organizzazione (spesso delibera di Giunta, più correttamente provvedimento dirigenziale, potrebbe aggiungersi "La presente vale, ove occorrer possa, quale autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del TULPS" ... forse ad abundantiam ... ma [u][b]conoscendo qualche organo di vigilanza.[/b][/u] ... può aiutare)"""
Rammenta che in teoria potrebbe non determinarsi l'applicazione della abilitazione ex art. 68 TULPS mentre potrebbe applicarsi l'art. 80.
Se una sìfesta in piazza è roganizzata dal Comune, è gratuita ecc. ma vengono installate tribune , transenne ecc. allora ritengo che il dirigente debba rilasciare l'80 TULPS al Sindaco e, se del caso, facendo intervenire la CCVLPS.
Grazie!
Rammenta che in teoria potrebbe non determinarsi l'applicazione della abilitazione ex art. 68 TULPS mentre potrebbe applicarsi l'art. 80.
Se una sìfesta in piazza è roganizzata dal Comune, è gratuita ecc. ma vengono installate tribune , transenne ecc. allora ritengo che il dirigente debba rilasciare l'80 TULPS al Sindaco e, se del caso, facendo intervenire la CCVLPS.
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Per quanto possa risultare utile, segnalo la modifica di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) del d. Lgs. 222/2016, in vigore dal prossimo 12 dicembre.
riferimento id:37533[size=14pt]PUBBLICO SPETTACOLO: Ministero chiarisce SCIA entro 24 ore e niente CCVLPS [/size]
[color=red][b]Risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017[/b][/color] - “Legge Madia”, in materia di riordino del sistema delle autorizzazioni amministrative – Quesiti in materia di regime delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo
La risoluzione "chiarisce" che non va acquisito il parere della Commissoine di vigilanza per locali sotto le 200 persone e che per gli eventi che si svolgono nelle 24 ore rimane la SCIA.
LINK: http://buff.ly/2pQSZG1