[size=14pt][b]SCIA, autorizzazioni e comunicazioni nel nuovo procedimento amministrativo[/b][/size]
[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/15194515_562660830610135_5294958199787899573_o.png[/img]
[size=14pt][b]Venerdì 16 dicembre 2016 ore 9,30-13,30
Firenze, Lungarno Colombo 44[/b][/size]
[color=red][b]Programma:[/b][/color]
[color=maroon]- Le novità nell’attuazione della Legge Delega
- Il Dlgs 126/2016 (SCIA)
- La conferenza di servizi nel Dlgs 127/2016
- Le modifiche alla L. 241/1990
- il Dlgs 222/2016 su SCIA, autorizzazioni e comunicazioni
- SUAP, competenze e diritti di istruttoria
- SCIA, scia unica, scia condizionata e comunicazioni
- effetti immediati e mediati della tabella A
APPROFONDIMENTI SU:
- Le attività del commercio e della somministrazione
- La pubblica sicurezza e la polizia amministrativa
- Edilizia
- Ambiente
- Attività di servizi
- Entrata in vigore (11 dicembre 2016)
- Contenuti dell’adeguamento al 30/6/2017
- Risposte ai quesiti[/color]
Docente:
[size=14pt][b]Dott. Simone Chiarelli[/b][/size]
[img]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;attach=4542;type=avatar[/img]
[color=blue][size=18pt][b]SCARICA LA BROCHURE IN ALLEGATO[/b][/size][/color]
[size=18pt][b]Lucidi del dott. Simone Chiarelli
[color=red]Scarica allegato[/color][/b][/size]
[b]D.Lgs. 25/11/2016, n. 222[/b]
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di
inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo
5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
[color=red][b]In allegato il testo in formato editabile[/b][/color]
Disponibile la [u][b]videoregistrazione [/b][/u]del seminario
[size=14pt][color=maroon][b]"SCIA, autorizzazioni e comunicazioni nel nuovo procedimento amministrativo"[/b][/color] al costo di [color=red][b]€19,00+IVA[/b][/color][/size]
[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/15235693_562665220609696_7698660054523546892_o.png?oh=b2508b676481405ee15e4df0753655a3&oe=58B006B1[/img]
[color=blue][b]Per procedere all'acquisto, scarica la brochure[/b][/color]
[color=red][size=18pt][b]DIRITTI DI SEGRETERIA:[/b][/size][/color]
[b]L. 08/06/1962, n. 604
Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 1962, n. 167.[/b]
[color=red][b]Tabella D[/b][/color]
[color=red][b]Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi)[/b][/color]
1. Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni,
appalti di cose e di opere, concessioni di
qualsiasi natura: per l'originale (92). . . . . . L. 1.000
2. Verbali relativi ai procedimenti degli
incanti e delle licitazioni private riguardanti
gli oggetti di cui al numero precedente: per
l'originale (93). . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n.
1, anche se stipulati a seguito di licitazioni o
trattativa privata e se vi sia intervento di
terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale
(94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
4. Sul valore delle stipulazioni relative agli
oggetti indicati al n. 1) è dovuta:
sulle prime lire 100.000. . . . . . . . . . . » 12.000
sull'importo eccedente le lire centomila e
sino a lire due milioni . . . . . . . . . . . . . » 2,5%
sull'importo eccedente le lire due milioni e
sino a lire dieci milioni . . . . . . . . . . . . » 1,3%
sull'importo eccedente le lire dieci milioni
e sino a lire sessanta milioni. . . . . . . . . . » 0,80%
sull'importo eccedente le lire sessanta
milioni e sino a lire trecento milioni. . . . . . » 0,60%
sull'importo eccedente le lire trecento
milioni e sino a lire un miliardo . . . . . . . . » 0,30%
sugli importi eccedenti le lire un miliardo e
senza limite di valore (95) . . . . . . . . . . . » 0,15%
5. Per la scritturazione degli atti originali
contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli
atti estratti dall'archivio: per ogni facciata
(96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
6. Certificati di qualunque natura, atti di
notorietà, nulla osta di qualunque specie ed
autenticazioni di firme (97). . . . . . . . . . . » 1.000
6-bis. Certificati e attestati redatti a mano,
con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la
determinazione dell'albero genealogico, per ogni
singolo nominativo contenuto in tali atti (98). . » 10.000
7. Stati di famiglia (99) . . . . . . . . . . . » 1.000
8. Verbali di conciliazione in materia
demaniale nelle Province napoletane e siciliane:
per l'originale (100). . . . . . . . . . . . . . . » 1.000
NORME SPECIALI
1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.
2. Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.
3. Il diritto di scritturazione, previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.
Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.
4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a lire duemila (101) per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.
6. Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.
7. Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.
9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.
10. Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11. Il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire 10.000 (102).
11-bis. Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (103).
(92) Da ultimo, l'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
(93) Da ultimo, l'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
(94) Da ultimo, l'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
(95) Da ultimo, il presente n. 4 è stato sostituito dall'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 e poi così modificato dall'art. 19-ter, D.L. 31 agosto 1987, n. 359.
(96) Da ultimo, l'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
(97) Da ultimo, l'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
(98) Numero aggiunto dall'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.
(99) Da ultimo, l'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
(100) Da ultimo, l'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, ha fissato in lire 1.000 le tariffe previste dai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
(101) Importo così elevato dall'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55.
(102) L'importo del diritto fisso, originariamente stabilito in lire cinquanta, è stato elevato a 500 lire dall'art. 25, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786; a 1.000 lire dall'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 e a lire 10.000 dall' art. 10, comma 12-ter, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8. L'art. 2, comma 15, L. 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto che i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, possono prevedere la soppressione del diritto fisso in questione.
(103) Punto aggiunto dal comma 6 dell'art. 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132; per l'applicabilità di tale disposizione vedi il comma 7 dell'art. 12 del medesimo D.L. n. 132/2014.
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Esempi:
http://www.comune.bondeno.fe.it/images/tributi-tariffe/diritti-segreteria/Tabella%20diritti%20e%20rimborsi%20spese%202015.pdf
http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-edilizia/005_tabelle-oneri-e-diritti/oneri-di-urbanizzazione-costo-di-costruzione-e-diritti-di-segreteria/files/fileinnercontentproxy.2016-02-01.9241852390
[color=red][b][size=18pt]COSE USATE - abrogato anche l'obbligo del registro (MININTERNO 2/3/2017)
[/size][/b][/color]
L'art. 126 è stato abrogato con decorrenza 11 dicembre 2016, dall'art.6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il [b]MININTERNO [/b]ha precisato che deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornamente previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S.
[color=red][b]Parere Prot 557 PAS/U/003342/12020.A1 del 2 marzo 2017[/b][/color]
http://buff.ly/2mkmQGN