Locali sotto le 200 persone: niente più parere della CVLPS dal 11/12/2016
[color=red][b]APPROFONDIMENTI[/b]:[/color]
Il [b]Decreto[/b]: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37493.0
Il [b]VIDEO-COMMENTO[/b] del dott. Simone Chiarelli: https://www.youtube.com/watch?v=2azWzdtU4-E
Egregio Dottore,
io già prima di questa riforma non convocavo la CCVPS per eventi sotto le 200 persone sulla base dell'art. 141 R.D. 635/1940 il quale così recita:
Art. 141. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica; d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.
2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri ((o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali)) o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Pertanto sulla scorta del comma 2 mi facevo asseverare tutto dal tecnico.
Sbagliavo?
Egregio Dottore,
io già prima di questa riforma non convocavo la CCVPS per eventi sotto le 200 persone sulla base dell'art. 141 R.D. 635/1940 il quale così recita:
Art. 141. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica; d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.
2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri ((o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali)) o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Pertanto sulla scorta del comma 2 mi facevo asseverare tutto dal tecnico.
Sbagliavo?
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COME ABBIAMO PIU' VOLTE PRECISATO IN QUESTO FORUM la nostra interpretazione era nel senso indicato. SOTTO LE 200 PERSONE non si convoca mai la Commissione.
Purtroppo, FORMALMENTE; tale interpretazione era ostacolata:
1) dalla mancanza della parola "parere" nel comma 2 (parola aggiunta con il Dlgs 222/2016)
2) da un parere del Ministero dell'Interno in senso contrario
QUINDI: secondo noi quella rimaneva l'interpretazione corretta .... OGGI (o meglio, dall'11 dicembre 2016) è stata ratificata dal legislatore
Egregio Dottore,
nel mio comune c'è un locale (capienza sotto le 100 persone) che intende svolgere serate di musica.
In questo caso mi facccio presentare relazione asseverata e basta? O comunque la trasmetto alla C.C.V.P.S.?
E in questo caso la Commissione cosa dovrebbbe fare?
Grazie per la cortese risposta.
Egregio Dottore,
nel mio comune c'è un locale (capienza sotto le 100 persone) che intende svolgere serate di musica.
In questo caso mi facccio presentare relazione asseverata e basta? O comunque la trasmetto alla C.C.V.P.S.?
E in questo caso la Commissione cosa dovrebbbe fare?
Grazie per la cortese risposta.
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1) domanda in bollo con relazione asseverata
2) la inoltri alla Commissione
3) rilasci subito senza attendere parere
4) Commissione può fare osservazioni, prescrizioni o andare in vigilanza, ma EX POST
GRAZIE MILLE. Un ultimo dubbio: si tratta di una sala esposizioni/degustazioni/caffè letterario con esibizioni musicali. In questo caso rilascio art. 68 o 69 TULPS?
riferimento id:37507
GRAZIE MILLE. Un ultimo dubbio: si tratta di una sala esposizioni/degustazioni/caffè letterario con esibizioni musicali. In questo caso rilascio art. 68 o 69 TULPS?
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citali entrambi ... non fa mai male. Non serve a molto diversificare. FORMALMENTE sarebbe art. 68
Mi riallaccio al tema ma l'entrata in vigore è dal 11/12/2016 o da Luglio? Al Comune di Roma intendono da Luglio... :-\
riferimento id:37507
Mi riallaccio al tema ma l'entrata in vigore è dal 11/12/2016 o da Luglio? Al Comune di Roma intendono da Luglio... :-\
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Le modifiche al TULPS sono in vigore dal 11/12/2016. L'adeguamento dei procedimenti di competenza regionale e locale invece deve avvenire ENTRO il 30 giugno (quindi un Comune potrebbe intervenire anche subito), se non lo fa dal 1 luglio tutto entra in vigore.